Art. 73Norme applicabili

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Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e((, ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo)) 71 il locatore puo' recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 59. ((Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio)). Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 ((nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma)).

Testo vigente dal 2 aprile 1979 al 13 ottobre 1983 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art73 · fonte su Normattiva