Art. 11COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1986 al 26 maggio 1990. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di eta', fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9.2 6 La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.5

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971 n. 174 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1971 n. 184) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli artt. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il 65 anno di eta'".

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, [...] nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo".

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno-7 luglio 1986, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1986 n. 34) ha dichiarato"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604 (contenente norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli artt. 1 e 3 della stessa legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'".

Testo vigente dal 17 luglio 1986 al 26 maggio 1990 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art11 · fonte su Normattiva