Art. 11COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108

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Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di eta', fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 6 agosto 1966 al 22 luglio 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art11 · fonte su Normattiva