Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Persona offesa - Soggetto eventuale del procedimento o del processo - Necessità che il suo apporto si traduca in un supporto e controllo del PM - Sua opposizione all'archiviazione - Necessità che sia finalizzata a colmare eventuali lacune investigative (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ristoro per l'indagato che sia costretto a difendersi contro l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione da parte del PM la quale sia giudicata inammissibile nel merito). (Classif. 199019).
La persona offesa dal reato nel processo penale – soggetto eventuale del procedimento o del processo in omaggio alla separazione dei giudizi, penale e civile – è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero. La sua opposizione alla richiesta di archiviazione, quindi, non può tradursi in una mera censura e non può limitarsi a fornire una diversa valutazione degli elementi conoscitivi già disponibili, ma deve offrire concreti spunti che possano costituire oggetto di investigazioni non ancora effettuate, finalizzata a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini. (Precedenti: S. 203/2021 - mass. 44261; S. 249/2020 - mass. 43062).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., che, disciplinando i moduli procedurali che il GIP deve seguire ove la persona offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, non prevedono alcuna forma di ristoro in favore dell’indagato che sia stato costretto a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore di fiducia oppure assegnato di ufficio, ove l’opposizione risulti inammissibile nel merito. Nel sindacato sulla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute dal legislatore è necessario tenere conto, da un lato, dell’interesse a prevenire e a sanzionare, con la responsabilità per le spese, la presentazione di querele temerarie e, dall’altro, dell’interesse a non scoraggiare l’esercizio non solo del diritto di querela, ma anche del diritto di opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa. In tale quadro, il primo interesse è stato dal legislatore ritenuto recessivo rispetto al secondo, con valutazione che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole, specie alla luce dell’evoluzione del ruolo riconosciuto alla persona offesa nell’ambito del processo penale; anche perché il quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, fornisce all’organo giudicante uno strumento idoneo a svolgere una funzione di filtro rispetto a quelle opposizioni che, seppur formalmente proposte per sollecitare ulteriori investigazioni, risultino chiaramente pretestuose, consentendo di archiviare de plano, senza fissare l’udienza camerale, in presenza di richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, non serie o meramente esplorative. La scelta operata dal legislatore, dunque, trova giustificazione nell’opportunità, da inquadrarsi nel generale principio del favor querelae, di non scoraggiare o inibire la persona offesa nell’esercizio di tutti i poteri che le sono attribuiti al fine di cooperare alla completezza delle indagini e all’accertamento della verità. La lamentata violazione dell’art. 3 Cost. non è ravvisabile neanche sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, poiché le situazioni raffrontate dal rimettente non sono tra loro effettivamente sovrapponibili, attese le differenze di effetti, di connotati, e di stabilità del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Né l’obbligo di assistenza tecnica dell’indagato nell’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. compromette l’effettività del diritto di difesa, poiché rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore la scelta sulle modalità con cui dare attuazione a tale principio, che trova, comunque, adeguata salvaguardia, per i non abbienti, nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato. (Precedente: S. 187/2025 - mass. 47169).
sentenza 59/2026massima n. 47385 Riguarda ancheart. 410 Codice di procedura penale
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento di P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen). (Classif. 111002).
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 140/2024; S. 39/2024).L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche adottate con la deliberazione del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024)(Nel caso di specie è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 6, CEDU – degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. Non è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’intervento, che l’interveniente, non parte del giudizio principale, sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti in esso, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire).
sentenza 81/2026massima n. 47423 Riguarda ancheart. 37 Codice di procedura penaleart. 38 Codice di procedura penale
Processo penale - In genere - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato - Possibilità, per il giudice per le indagini preliminari, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell'indagato - Preclusione, in base al diritto vivente - Denunciata violazione dei criteri di delega, nonché dei principi di responsabilità penale e soggezione del giudice soltanto alla legge - Difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, Cost. – dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato. La violazione dell’art. 76 Cost. è prospettata senza alcun confronto con i criteri dettati dalla legge delega in attuazione della quale è stata introdotta la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto; prive di adeguata e autonoma motivazione sono anche le censure riferite agli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost. Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, inoltre, non osta a che la potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale, da provvedimenti di altri giudici o di altri soggetti; il che consente di escludere già in limine, nel caso di specie, che il rimettente possa dolersi del vincolo derivante dalle determinazioni del PM circa l’esercizio dell’azione penale, allo stesso riservate dal sistema processuale vigente. (Precedente: O. 28/2023 – mass. 45400, 45403).
Riguarda ancheart. 411 Codice di procedura penale
Processo penale - In genere - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato - Possibilità, per il giudice per le indagini preliminari, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell'udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell'indagato - Preclusione, in base al diritto vivente - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, ragionevole durata del processo, personalità della responsabilità penale, proporzionalità e finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47 CDFUE e 14, terzo comma, lett. c), PIDCP – dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato. Laddove il PM abbia richiesto l’archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., ritenendo insussistente o non sufficientemente provato il fatto di reato, è del tutto coerente con il sistema delineato dal legislatore che il GIP non possa dichiarare la non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., che di quel fatto presuppone invece l’avvenuta commissione, e che la parola torni al PM per le determinazioni di sua competenza in quanto titolare dell’azione penale, consentendo così a tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da una pronuncia che è solo parzialmente liberatoria di poter interloquire, contando sullo spatium deliberandi previsto dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. in funzione del pieno esercizio del diritto di difesa. L’effetto di allungamento dei tempi processuali che ne deriva non può, quindi, ritenersi sfornito di ogni legittima ratio giustificativa e per tale ragione non viola i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo. Né sussiste disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di proscioglimento in sede predibattimentale o nel giudizio di legittimità, nelle quali il PM ha già esercitato l’azione penale; né, ancora, tra fatti di particolare tenuità a seconda che il PM proceda ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. o ex art. 408 cod. proc. pen., per la già evidenziata differenza tra le due formule di archiviazione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, infine, il GIP non è affatto tenuto a disporre che sia formulata l’imputazione, ma può restituire gli atti al PM invitandolo a procedere nelle forme dell’art. 411-bis cod. proc. pen., e ove si andasse a giudizio nulla vieterebbe poi al giudice di assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il che esclude sia la violazione dell’art. 3 Cost. per asserita indebita omologazione di fatti di diversa gravità, sia la lesione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., prospettata sotto il profilo dell’applicazione di una pena sproporzionata alla gravità del reato commesso.
Riguarda ancheart. 411 Codice di procedura penale
Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento da parte del GIP e ordine di formulazione dell'imputazione - Omessa esecuzione da parte del pubblico ministero - Supposto diritto vivente che impone al giudice di pronunciare ordinanza di archiviazione - Questione sollevata al fine di ottenere un avallo interpretativo - Petitum indeterminato - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 111 e 112 Cost., nella parte in cui - alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, qualificabile secondo il rimettente come «diritto vivente» - prevede che, ove il pubblico ministero ometta di formulare l'imputazione ordinata dal giudice per le indagini preliminari e insista nel chiedere l'archiviazione della notizia di reato, il giudice sia obbligato ad adottare tale provvedimento. Il rimettente eleva al rango di «diritto vivente» un indirizzo interpretativo espresso da due pronunce di sezioni singole della Corte di cassazione, ampiamente divaricate sul piano temporale e in contrasto con il carattere vincolante, in più occasioni affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, delle prescrizioni impartite dal giudice ex art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. Inoltre, la questione appare sollevata all'improprio fine di ottenere un avallo interpretativo, in quanto il rimettente ha già fatto applicazione nel procedimento a quo , in relazione a due precedenti richieste di archiviazione, della norma censurata in un'interpretazione diversa dal supposto «diritto vivente» e ritenuta «costituzionalmente orientata». La questione è, per altro verso, anche prematura, non essendosi il rimettente preventivamente avvalso dello strumento che, in base alla sua stessa ricostruzione dell'asserito «diritto vivente», gli sarebbe offerto per evitare di archiviare la notizia di reato, ovvero la sollecitazione dell'avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale. Infine, il petitum risulta indeterminato, in quanto il rimettente non precisa quale dovrebbe essere il rimedio processuale alla denunciata situazione di «stallo» tra i molti astrattamente ipotizzabili, la scelta dei quali è peraltro riservata alla discrezionalità del legislatore. - Sulla inammissibilità della questione nel caso di inesistenza del «diritto vivente» oggetto di censura o di sua inesatta ricostruzione da parte del giudice a quo , v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 320/2009; ordinanze nn. 90/2009, 251/2006 e 64/2006. - Sul carattere vincolante per l'organo dell'accusa delle prescrizioni impartite dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 130/1993 e 263/1991; ordinanze nn. 182/1992 e 253/1991. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni proposte con finalità di avallo interpretativo, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 26/2012, 139/2011 e 219/2010. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni premature, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 176/2011, 277/2010 e 96/2010. - Sulla manifesta inammissibilità della questione nel caso di indeterminatezza del petitum , v., ex plurimis , ordinanze nn. 195/2013 e 170/2012. - Sulla pluralità di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore circa i rimedi all'inadempienza del pubblico ministero all'ordine di svolgere ulteriori indagini impartito ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., v. la citata ordinanza n. 122/1992.
sentenza 96/2014massima n. 37873 Processo penale - Formulazione dell'imputazione su ordine del giudice (c.d. coatta) a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione - Notifica all'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di rinvio a giudizio nelle forme ordinarie - Asserita compressione delle garanzie difensive dell'imputato - Conferma di precedenti decisioni - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, anche nel caso di formulazione dell'imputazione su ordine del giudice, in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero debba notificare alla persona sottoposta alle indagini l'avviso previsto dall'art. 415- bis cod. proc. pen. La funzione del predetto avviso é quella di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini; pertanto, l'espletamento di quella fase e la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell'indagato in tanto si giustificano, in quanto il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale. Quando ricorre un'ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sull'eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nell'udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di "inazione" del pubblico ministero non possa trovare accoglimento, sicché, nessuna lesione al diritto di difesa può prospettarsi in tale situazione, in quanto esso è congruamente assicurato nella sede camerale che precede l'ordine di formulare l'imputazione. Altresì, non può ritenersi che la presentazione della richiesta di archiviazione, sulla quale può innestarsi la vicenda procedimentale destinata a sfociare nell'"imputazione coatta", sia accompagnata da una discovery di minore portata rispetto a quella che caratterizza la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, posto che diverse disposizioni normative assicurano anche in questo caso una piena ostensione della "documentazione relativa alle indagini espletate" (artt. 408, comma 1, e 415- bis , comma 2, cod. proc. pen.); e neppure può assumersi che sia ingiustificatamente compresso lo ius ad loquendum dell'indagato, che é comunque assicurato dalla disciplina generale del procedimento in camera di consiglio (art. 409, comma 2, cod. proc. pen.). Infine, la mancanza di una contestazione del fatto di reato analoga a quella prevista dall'art. 415- bis cod. proc. pen. non può considerarsi lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, adeguatamente salvaguardati dall'accesso completo agli atti di indagine e dallo ius ad loquendum riconosciuti all'indagato, l'uno e l'altro strumentali al contraddittorio garantito dinanzi al giudice nella "sede camerale che precede l'ordine di formulare l'imputazione". D'altra parte, l'assenza di una contestazione del fatto di reato si ricollega alle caratteristiche del procedimento che prende avvio dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, sicché l'opzione legislativa in questione rientra nell'ampia discrezionalità che, con il solo limite dell'irragionevolezza, va riconosciuta al legislatore nella conformazione degli istituti processuali. - Per l'affermazione che l'udienza in camera di consiglio, fissata ove la richiesta di archiviazione non possa essere accolta, assicura congruamente il diritto di difesa, v. la menzionata ordinanza n. 460/2002. - Per il principio in base al quale la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra "il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute", si veda la menzionata ordinanza n. 290/2011. - Per la considerazione secondo cui "la previsione di una ulteriore garanzia per l'indagato, attraverso l'art. 415- bis cod. proc. pen. appare modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di estensione della garanzia medesima", si veda la menzionata ordinanza n. 287/2003.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO FORMALMENTE A CARICO DI IGNOTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI ARCHIVIAZIONE - OPPOSIZIONE - ISCRIZIONE DELLA PERSONA SOSTANZIALMENTE INDAGATA NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO, A RICHIESTA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA SOSTANZIALMENTE INDAGATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all’art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui – a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione 'ex' art. 410 cod. proc. pen. – non consente al Giudice per le indagini preliminari di invitare il pubblico ministero che abbia chiesto l’archiviazione di un procedimento penale, formalmente a carico di ignoti, ma dal quale possa evincersi il nome della persona sottoposta ad indagini, ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 cod. proc. pen. prima dell’udienza 'ex' art. 409, comma 2, cod. proc. pen., impedendo alla persona sostanzialmente sottoposta ad indagini di essere invitata a partecipare all’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e quindi di difendersi all’interno di essa. L’art. 415, comma 2, cod. proc. pen., infatti, espressamente prevede che il giudice «se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritta nel registro delle notizie di reato», sicché, a prescindere dal “tipo” di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetta in ogni caso al giudice il potere – ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini – di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l’iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire. - Sul potere del giudice di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire, v. la citata ordinanza n. 176/1999.
Riguarda ancheart. 335 Codice di procedura penaleart. 410 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - PREVISIONE IN VISTA DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E NON ANCHE IN PRESENZA DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che — nel caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice, a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione — il pubblico ministero, prima di provvedere a tale adempimento, debba notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415-bis del medesimo codice. Premesso che, come già affermato dalla Corte, la funzione dell’avviso di conclusione delle indagini, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., è chiaramente quella di consentire una «fase di contraddittorio» tra l’indagato ed il pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini, con conseguente espressa limitazione dell’obbligo di notificazione dell’avviso ai casi in cui il pubblico ministero non debba formulare richiesta di archiviazione, allorquando l’esercizio dell’azione penale consegua all’ordine del giudice di formulare l’imputazione, previsto dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nel caso di mancato accoglimento dell’anzidetta richiesta di archiviazione, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nell’udienza in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il giudice è tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, sicché deve escludersi la prospettata violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Sulla funzione dell’avviso di conclusione delle indagini, v. le citate ordinanze nn. 460/2002 e 491/2002.
Processo penale - Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento - Udienza preliminare - Previsione di reati a citazione diretta - Dedotto difetto di coordinamento normativo e lesione del principio della ragionevole durata del processo - Errata premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 418 e 419 cod. proc. pen. anche nel caso in cui i reato per cui è stata ordinata la formulazione dell'imputazione sia compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta a giudizio ovvero nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta. Infatti, benché l'assetto normativo sia stato incrinato sul piano meramente formale a seguito della riforma del giudice unico, il dedotto mancato coordinamento tra la norma censurata e la previsione di reati a citazione diretta è del tutto privo di conseguenza, sicché risulta errata la premessa interpretativa posta a base della questione sollevata.
sentenza 77/2003massima n. 27633 Processo penale - Processo a carico di minori - Richiesta del pubblico ministero di proscioglimento per irrilevanza del fatto - Preclusione nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta di archiviazione, poi non accolta - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, in contrasto con le finalità di tutela dei minori - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 5, del codice di procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al p.m. di richiedere al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e al giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in camera di consiglio per valutare la ricorrenza o no di quel beneficio, nel caso di archiviazione non accolta. Infatti - posto che le preoccupazioni del rimettente appaiono prive di rilievo costituzionale, in quanto l'uscita anticipata del minorenne dal processo è comunque assicurata, ed in tempi brevi, dalla possibilità di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare - la disciplina censurata rientra nella sfera delle scelte discrezionali del legislatore in materia di distribuzione delle competenze tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, non suscettibile di essere sindacate, sempreché non risultino esercitate arbitrariamente.
sentenza 48/2002massima n. 26800 Riguarda ancheart. 27 Processo penale minorile
Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione alla richiesta della parte offesa - Mancata previsione della possibilità che all’udienza camerale partecipi anche la persona cui il soggetto offeso querelante ha attribuito la commissione di reati - Prospettato contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in relazione all'art. 409, comma 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che l'udienza camerale, a seguito di opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa in querela ha attribuito la commissione di reati". Nella specie, la pronuncia additiva richiesta dal rimettente nulla aggiungerebbe (proprio perché si tratta di soggetto non ancora identificato) a quanto il giudice rimettente è chiamato a compiere, trattandosi di procedimento che a causa di un non corretto andamento delle indagini è stato gestito contro ignoti, nel quale, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione relativamente al giudizio 'a quo', il giudice per le indagini prelimiinari non ha alternative rispetto all'obbligo di fissare immediatamente l'udienza camerale con la sola partecipazione del pubblico ministero ed opponente.
Riguarda ancheart. 410 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - REATI A CITAZIONE DIRETTA - SCADENZA DEI TERMINI DI INDAGINE - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, AVANZATA DAL PUBBLICO MINISTERO - ORDINE A QUEST’ULTIMO DI FORMULARE L’IMPUTAZIONE - MANCANZA DEL PREVIO INVIO, ALL’INDAGATO, DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (ART. 415-BIS COD. PROC. PEN.) (PENA LA NULLITÀ DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO) - PROSPETTATA INCIDENZA SUL VALIDO ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 24, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta - in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini di indagine e non accolta dal giudice delle indagini preliminari - il pubblico ministero, richiesto di formulare dal giudice l'imputazione, debba provvedere a tale adempimento ed alla successiva emissione del decreto che dispone il giudizio senza il previo invio, all'indagato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., per l'avvenuta scadenza del termine delle stesse. La lettera della legge è chiara nell'affermare che l'avviso in questione - la cui funzione è chiaramente quella di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini - deve essere notificato soltanto nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non debba «formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411» del codice di rito e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase e uno specifico 'ius ad loquendum' dell'indagato. Nella specie, invece, il contraddittorio stesso trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis e, conseguentemente, la lesione dei parametri invocati.
Riguarda ancheart. 415-bis Codice di procedura penaleart. 552 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - REATI A CITAZIONE DIRETTA - FORMULAZIONE DELLA IMPUTAZIONE, IN CASO DI RIGETTO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DELLE INDAGINI PRELIMINARI) - MANCANZA DEL PREVIO INVIO ALL’INDAGATO DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL VALIDO ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E CON IL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ OGGETTO DI ESAME - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta – in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari e non accolta dal giudice –, il pubblico ministero, a seguito della richiesta di formulazione della imputazione, debba provvedere a tale adempimento senza il previo invio all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis del codice di procedura penale, per l’avvenuta scadenza del termine delle stesse. A differenza, infatti, di quanto erroneamente presupposto dal giudice 'a quo', la lettera della legge è chiara nell’affermare – come già osservato nell'ordinanza n. 460 del 2002 relativamente ad identica questione sollevata dal medesimo giudice e dichiarata manifestamente infondata – che l’avviso di cui all’art. 415-bis del codice di rito deve essere notificato all’indagato soltanto nell’ipotesi in cui il pubblico ministero non debba “formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411”; l’esigenza di assicurare una fase di “contraddittorio” in ordine alla completezza delle indagini – cui è preordinato l’avviso in questione – in tanto si giustifica, infatti, in quanto “il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell’azione penale”, trovando, invece, il contraddittorio – nella diversa ipotesi di esercizio dell’azione penale conseguente all’ordine di formulare l’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta – necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice, in quel caso, è tenuto a fissare.
Riguarda ancheart. 552 Codice di procedura penaleart. 415-bis Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - RITENUTA IMPOSSIBILITA', PER IL G.I.P., DI ORDINARE AL PUBBLICO MINISTERO LA ISCRIZIONE, NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO, DEL NOME DELLA PERSONA DA CONSIDERARSI INDIZIATA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CAUSA DELLE DIVERSE POSSIBILI VALUTAZIONI, IN SITUAZIONI ANALOGHE, DEI PUBBLICI MINISTERI - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA DELLA LACUNA LEGISLATIVA PRESUPPOSTA DAL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dell'art. 409 cod. proc. pen., censurato in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', non avrebbe previsto che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare al pubblico ministero, quando il pubblico ministero non vi abbia gia' provveduto, di iscrivere nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., il nome della persona da considerarsi indiziata. Non puo' in alcun modo revocarsi in dubbio, infatti, che, a prescindere dal "tipo" di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetti in ogni caso al giudice il potere - ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini - di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire.
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO PER INTERVENUTA ESTINZIONE DEL REATO - EMISSIONE DI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POSSIBILITA' DI DICHIARARE CON TALE DECRETO LA FALSITA' DI UN ATTO O DI UN DOCUMENTO - MANCATA PREVISIONE - OMESSA PREVISIONE ALTRESI' DI AUTONOMA IMPUGNABILITA' DI TALE PRONUNCIA SULLA FALSITA' - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OFFESE DAL REATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 97 comma 1 e 101 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, commi 1 e 6 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che il g.i.p. possa dichiarare con il decreto di archiviazione la falsita' di atti e documenti, e che tale declaratoria vada notificata alla persona sottoposta alle indagini e sia da questa autonomamente impugnabile, in quanto - posto che la doglianza si fonda sulla supposta, ingiustificata diversita' di trattamento riservata alla persona offesa, interessata alla dichiarazione di falsita' di un documento, a seconda che la falsita' del documento venga accertata in un decreto di archiviazione ovvero nella sentenza di non luogo a procedere pronunciata a conclusione dell'udienza preliminare - il provvedimento di archiviazione non e' assimilabile alla sentenza di non luogo a procedere, diversi essendone la natura e gli effetti; ed in quanto la persona offesa interessata alla dichiarazione della falsita' di un documento non rimane priva di tutela, essendole data la possibilita' di proporre querela di falso a norma degli artt. 221 ss. cod. proc. civ.. - S. nn. 88/1991, 134/1993. re.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - CONFLITTO NEGATIVO TRA PROCURATORE GENERALE, CHE HA AVOCATO IL PROCEDIMENTO DELEGANDO POI PER L'ATTIVITA' DI UDIENZA UN MAGISTRATO DELL'UFFICIO AVVOCATO, E PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - CONSEGUENTE MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - SITUAZIONE PATOLOGICA ESTRANEA AL SISTEMA PROCESSUALE E NON SUSCETTIBILE DI APPREZZAMENTO IN SEDE DI GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - INSUSSISTENZA DELLA LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non puo' trovare accoglimento la questione di costituzionalita' dell'art. 420, cod. proc. pen., in quanto non prevede un mezzo per porre rimedio alla mancata partecipazione all'udienza di un pubblico ministero legittimato 'ad processum' ('recte', 'ad causam'), in base a una delega illegittima conferita al Procuratore della Repubblica presso il tribunale dal procuratore generale presso la corte d'appello a seguito di avocazione a norma dell'art. 412, comma 1, cod. proc. pen., cosi' da determinare una grave situazione non risolvibile con le attuali previsioni del codice di rito. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e' infatti regolata dalla "legge di ordinamento giudiziario", nel cui ambito trovano soluzione le questioni che, come quella in esame, devono restare confinate all'interno di situazioni patologiche estranee al sistema processuale e, quindi, insuscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di legittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 420 cod. proc. pen.). - Per il riferimento a situazioni patologiche insuscettibili di scrutinio di costituzionalita', v. O. n. 182/1992. red.: G. Conti
PROCESSO PENALE - QUERELA - FORMALITA' - QUERELA RECAPITATA DA UN INCARICATO O SPEDITA PER POSTA IN PIEGO RACCOMANDATO - NECESSITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA - INTEGRA UNA RAGIONEVOLE CAUTELA INTESA A RENDERE CERTI SULLA PROVENIENZA DELL'ATTO - INSUSSISTENZA DELLA LESIONE, DEDOTTA DAL GIUDICE 'A QUO', DEL DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il recapito della querela da parte di un incaricato o la spedizione per posta della stessa, in piego raccomandato, costituiscono una novita' del nuovo codice di rito penale. L'avere il legislatore previsto per tali forme di presentazione della querela il requisito della sottoscrizione "autentica", nel senso, esplicitato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', di sottoscrizione "autenticata", non costituisce lesione del diritto di agire in giudizio ne', 'a fortiori', del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Tale norma esprime infatti una ragionevole cautela resa necessaria nei casi in cui manchi un diretto contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto, cosi' da evitare che la giurisdizione penale possa essere inutilmente essere messa in movimento senza che vi sia certezza che l'atto che da' impulso al procedimento provenga effettivamente dal titolare del diritto di querela (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 Cost., degli artt. 337, comma 1, e 409 cod. proc. pen., e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 337 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - OBBLIGO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IN CASO DI DISSENSO SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DI FISSARE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO - ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI SALVAGUARDIA DEL SEGRETO ISTRUTTORIO E DI EFFICACE CONTROLLO DEL GIUDICE SUL MODO IN CUI IL PUBBLICO MINISTERO IMPOSTA LE INDAGINI - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DELLO STATO A PERSEGUIRE I REI E RIDUZIONE A MERA FORMALITA' DELL'OBBLIGO DI ESERCITARE L'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
A prescindere dagli aspetti della questione centrati su profili di mero fatto, la celebrazione dell'udienza camerale, prevista in caso di dissenso del GIP per la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, non puo' recare pregiudizio per il compimento delle indagini e, in particolare, per quelle c.d. a sorpresa che il giudice 'a quo' ipotizza di dover chiedere, sia perche' la sua indicazione opera come devoluzione di un tema di indagine che il PM deve svolgere in piena autonomia e liberta' di scelta circa la natura, il contenuto e le modalita' degli atti che reputi necessari a tale scopo, sia perche' l'udienza camerale presuppone che lo stesso, unico soggetto deputato alle indagini, ritenga di aver esaurito la fase delle indagini preliminari e quindi la necessita' delle particolari cautele che vi si accompagnano. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 112). - Sull'autonomia del PM nello svolgimento e nella metodologia della ricerca delle prove, v. l'ord. n. 235/91. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 34/1994massima n. 20678 PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - RICHIESTA ALLA CAMERA CUI IL PARLAMENTARE APPARTIENE - POTERE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DI IMPORNE L'EFFETTUAZIONE O DI SURROGARSI AL P.M. NELLA RICHIESTA - OMESSA PREVISIONE - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Per effetto della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha soppresso l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari - non sussistono piu' ostacoli a che il g.i.p. disponga, in procedimenti relativi a parlamentari, lo svolgimento di ulteriori indagini e la formulazione dell'imputazione ad opera del pubblico ministero, onde e' necessario che il giudice 'a quo' riesamini la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' volta a censurare la mancata previsione, nel codice di rito, della possibilita' per il g.i.p. di imporre al p.m. di chiedere l'autorizzazione a procedere, o di surrogarsi a lui nella richiesta, ove ravvisi la necessita' di nuove indagini o di formulazione dell'imputazione. (Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di costituzionalita' dell'art. 409 cod. proc. pen.). red.: L.I. rev.: S.P.
sentenza 46/1994massima n. 20154 PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DELLA 'NOTITIA CRIMINIS' NON ACCOLTA DAL G.I.P. - INDICAZIONE AL P.M. PER ULTERIORI INDAGINI - PROCEDIMENTO - CONTESTATA NECESSITA' DI SEGUIRE, IN GIUDIZIO DI RINVIO, PER CONFORMARSI AL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO NEL CASO DALLA CASSAZIONE, LA PROCEDURA IN CAMERA DI CONSIGLIO ANZICHE' QUELLA 'DE PLANO' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE SANCITO DALLA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE, RIMESSA AL GIUDICE DI LEGITTIMITA' - NON FONDATEZZA.
Non e' in contrasto con la legge di delega ne' con i principi di eguaglianza e ragionevolezza il principio di diritto - affermato nel caso da una Sezione della Corte di cassazione e contestato in sede di rinvio dal giudice 'a quo' - secondo il quale, nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari di pretura, in presenza di una richiesta di archiviazione per infondatezza della 'notitia criminis', ritenga di indicare al pubblico ministero la necessita' di ulteriori indagini, sulla base di quanto prescritto dall'art. 554, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990, si deve seguire la procedura in camera di consiglio e non quella 'de plano'. Il principio di massima semplificazione cui e' ispirata la disciplina del procedimento pretorile (art. 2, n. 103, della legge delega n. 81 del 1987) non determina infatti, nonostante l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale senza dubbio comporterebbe, un ripudio assoluto di tale procedura, e parimenti tale ripudio non puo' dedursi, stante la diversita' fra l'udienza preliminare e l'udienza in camera di consiglio, dal divieto dell'udienza preliminare dalla stessa direttiva sancito per il procedimento pretorile e neppure dal fatto che nella ipotesi indiscutibilmente diversa, dell'ordine rivolto al pubblico ministero di formulare l'imputazione, va seguita la procedura 'de plano'. Di conseguenza, poiche' nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura 'de plano') puo' ritenersi costituzionalmente obbligata, stabilire quale di esse debba osservarsi e' questione di mera interpretazione, di competenza del giudice di nomofilachia, il quale peraltro, dopo un iniziale contrasto tra le decisioni delle diverse sezioni, l'ha ora risolta, con sentenza pronunciata a sezioni unite, nel senso che la via da seguire non e' quella in contraddittorio ma quella 'de plano'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 77 (recte 76) - in relazione all'art. 2, n. 103, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., del su indicato combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409, cod. proc. pen.). - Su altri aspetti (opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione) dei rapporti tra procedimento pretorile e procedura camerale, v. S. nn. 94/1992 e 123/1993; sulla indicazione di ulteriori indagini e l'ordine di formulare l'imputazione, da parte del G.I.P., v., tra le altre, S. n. 445/1990 e O. n. 254/1991.
Riguarda ancheart. 554 Codice di procedura penale