Art. 431 c.p.p.Fascicolo per il dibattimento

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A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti:

  • a)gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
  • b)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
  • c)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
  • d)i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
  • e)il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
  • f)il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art431 · fonte su Normattiva