Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DICHIARAZIONI DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE DI TALI ATTI NELLE FORME PRESCRITTE PER LA FASE DIBATTIMENTALE E SUCCESSIVO INSERIMENTO DEGLI STESSI NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI IMPUTATI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA, NEL CASO DI SPECIE, NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO, A CONVALIDA DELL'ARRESTO GIA' AVVENUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431, 565 cod. proc. pen. e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito ad arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per i dibattimento. La questione e' stata infatti sollevata nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo', avendo gia' provveduto sia sulla convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, aveva ormai esaurito, sul punto, la sua cognizione. - Nello stesso senso, su analoghe questioni, O. nn. 301/1997, 401/1997, 59/1998 e 171/1998.
sentenza 40/1999massima n. 24441 Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 566 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DICHIARAZIONI DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE DI TALI ATTI NELLE FORME PRESCRITTE PER LA FASE DIBATTIMENTALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI IMPUTATI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'INCONSISTENTE PRESUPPOSTO CHE CON L'ACCOGLIMENTO DELLA STESSA VERREBBE ELIMINATA LA INCOMPATIBILITA', DAI GIUDICI RIMETTENTI RITENUTA SUSSISTENTE, PER IL GIUDICE CHE HA PROVVEDUTO SULLA CONVALIDA DELL'ARRESTO, A PARTECIPARE AL SUCCESSIVO GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIAMO A PRECEDENTI DECISIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431 e 566 cod. proc. pen., e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito all'arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per il dibattimento. Come la Corte costituzionale ha gia' rilevato in un precedente giudizio su identica questione, non puo' infatti in alcun modo condividersi l'assunto dei giudici 'a quibus', su cui la questione si basa, e secondo il quale la pretesa estensione delle forme richieste per la fase dibattimentale alla fase della convalida dell'arresto, sarebbe necessaria per far venir meno l'incompatibilita' - dagli stessi rimettenti asserita - per il pretore che abbia convalidato l'arresto e all'atto della convalida abbia applicato una misura cautelare, a partecipare al successivo giudizio direttissimo. Atteso che - a parte che la Corte, con ripetute decisioni, di cui i rimettenti dimostrano di aver avuto conoscenza, ha escluso che in tale ipotesi la incompatibilita' sussista - cosi' argomentando si da' incomprensibilmente rilievo ad un dato meramente formale, che non incide sulla natura della funzione esercitata. - Nello stesso senso, O. n. 286/1998. - Per la esclusione della incompatibilita' nel caso in questione, in base ai principi piu' volte affermati riguardo all'art. 34 cod. proc. pen., v. inoltre S. nn. 131/1996, 177/1996 e 155/1996.
sentenza 40/1999massima n. 24444 Riguarda ancheart. 566 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL'ARRESTO E APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE - MANCATO RISPETTO DELLE FORME E ASSENZA DELLE GARANZIE PROPRIE DELLA FASE DEL GIUDIZIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE IN RELAZIONE AL GIUDIZIO 'A QUO' - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con l'ordinanza n. 401 del 1997 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' 'in limine', era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso di specie - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
sentenza 59/1998massima n. 23976 Riguarda ancheart. 566 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL'ARRESTO E APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE - MANCATO RISPETTO DELLE FORME E ASSENZA DELLE GARANZIE PROPRIE DELLA FASE DEL GIUDIZIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, COST. - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE IN RELAZIONE AL GIUDIZIO 'A QUO' - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con le ordinanze n. 401 del 1997 e 59 del 1998 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' 'in limine', era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso in esame - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 566 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - FASE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI P.G. PROCEDENTE E DICHIARAZIONE DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE CON LE FORME DETTATE PER LA FASE DIBATTIMENTALE ED INSERIMENTO DEI RISPETTIVI ATTI CON LE FORME SOPRA DESCRITTE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO CON GLI ALTRI IMPUTATI - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e dell'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen.) - nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di p.g. procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonche' nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo del dibattimento - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., in quanto la questione medesima e' stata sollevata dopo che il giudice "a quo" aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento. - O. nn. 301/1997, 401/1997, 59 e 171/1998. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 566 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - FASE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI P.G. PROCEDENTE E DICHIARAZIONE DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE CON LE FORME DETTATE PER LA FASE DIBATTIMENTALE ED INSERIMENTO DEI RISPETTIVI ATTI CON LE FORME SOPRA DESCRITTE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO CON GLI ALTRI IMPUTATI - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e 138 d.lgs. n. 271 del 1989, in quanto identiche questioni sono state gia' dichiarate non fondate o manifestamente infondate e non sono stati dedotti profili tali da indurre a discostarsi dalle precedenti argomentazioni. (Cfr. Massima "A"). - S. n. 131, 155 e 177/1996; O. nn. 267, 316, 433/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 566 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL'ARRESTO - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O AGENTE DI P.G. E DICHIARAZIONI DELL'ARRESTATO - ASSUNZIONE CON LE FORME DETTATE PER LA FASE DIBATTIMENTALE ED INSERIMENTO DEI RISPETTIVI ATTI NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25 E 27 COST. - CONVALIDA DELL'ARRESTO ED EMISSIONE DELLE MISURE CAUTELARI DA PARTE DEI RIMETTENTI - QUESTIONE SOLLEVATA NEL DIBATTIMENTO - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 34, 431 e 566 cod. proc. pen., e 138 disp. att. cod. proc. pen., in quanto avendo ad oggetto norme attinenti ad una fase del giudizio ormai esaurito, difetta di pregiudizialita' e di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale e' stata sollevata (nella specie, la questione di costituzionalita', che censura la norma impugnata nella parte in cui non prescrivono che in sede di convalida, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di P.G. e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte nel rispetto della forma richiesta per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, e' stata sollevata dopo che i giudici rimettenti hanno gia' provveduto sulla convalida e sulla applicazione delle misure cautelari). - V. sent. n. 3/1996; ord. nn. 46/1996, 432/1991 e 148/1997. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 566 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI CONVALIDA ED APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI - RELAZIONE DELL'UFFICIALE O DELL'AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PROCEDENTE - MANCATO RISPETTO DELLE FORME DETTATE PER LA TESTIMONIANZA E PER L'ESAME DELL'IMPUTATO NEL DIBATTIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, essendo stata la stessa sollevata dopo che il giudice 'a quo' aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento. - V. O. n. 301/1997, con la quale e' gia' stata dichiarata manifestamente inammissibile una questione identica a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, nella motivazione della predetta ordinanza si e' osservato che, poiche' <<la questione e' stata sollevata quando il rimettente aveva gia' provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva gia' avuto inizio il dibattimento>>, la medesima, <<essendo volta a modificare le modalita' di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto, rispetto alla quale il giudice 'a quo' aveva ormai esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorche' 'in limine', era stata sollevata>>. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 566 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA CONTENUTE NELLA DENUNCIA-QUERELA - IRRIPETIBILITA' A DIBATTIMENTO PER MORTE DELLA PERSONA OFFESA - MANCATA ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 101 E 112 COST. - APPLICABILITA' DELL'ART. 512 C.P.P. - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 431, lett. a) e b), 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in essi affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo, poiche', secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilita' di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, va applicato l'art. 512 del codice di procedura penale, ritenendo ricompresi, nell'ambito degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria, anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla stessa, come nel caso della querela. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 512 Codice di procedura penaleart. 500 Codice di procedura penaleart. 503 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI ACQUISIRE E PRENDERE VISIONE, QUALORA SIA NECESSARIO PER PRONUNCIARSI SU UNA ECCEZIONE DI NULLITA' DI UN ATTO COMPIUTO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullita'. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 493 Codice di procedura penaleart. 514 Codice di procedura penaleart. 567 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penaleart. 491 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - COMPRENSIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO DEL VERBALE DELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO CONTENENTE LE GENERALITA' ANAGRAFICHE - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE LAMENTATA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DI PROCEDERE ALLA RINNOVAZIONE DEL DECRETO (DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE) DI DISPOSIZIONE DEL GIUDIZIO IMMEDIATO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
Manifesta inammissibilita' della questione, non trovando il disposto della norma impugnata applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al G.I.P. remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato dichiarato nullo dal Tribunale.
sentenza 13/1992massima n. 17951 PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - COMPRENSIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO DELL'ORIGINARIO DECRETO DI CITAZIONE PER L'UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE DENUNCIATA QUALE CAUSA DI NULLITA' PROCESSUALI (NELLA SPECIE, DEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO, DICHIARATO NULLO PER OMESSA INDICAZIONE DEL REATO CONTESTATO) - CONSEGUENTE RITENUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INVIOLABILITA' DEI DIRITTI DELL'UOMO, DELLA EGUAGLIANZA E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, non trovando il disposto dell'impugnato art. 431 cod.proc.pen. applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al giudice per le indagini preliminari, che l'ha sollevata, sono stati restituiti dal tribunale gli atti esclusivamente al fine della rinnovazione del decreto che dispone il giudizio.
sentenza 69/1992massima n. 17994 OORD. 71/92 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - COMPRENSIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO DEL DECRETO DI IRREPERIBILITA' DELL'IMPUTATO, EMESSO DAL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE, DENUNCIATA COME CAUSA DI NULLITA' DI SUCCESSIVI ATTI PROCESSUALI - CONSEGUENTE ASSERITA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER "IUS SUPERVENIENS".
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione (sollevata nei confronti dell'art. 431 cod.proc.pen., ma sul presupposto della ritenuta "equivocita'" della disposizione dell'art. 160 stesso codice circa il termine di efficacia del decreto di irreperibilita' emesso dal giudice delle indagini preliminari) alla luce del quadro normativo emergente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
sentenza 71/1992massima n. 18007 PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - SOPRAVVENUTA IRRIPETIBILITA' DI TESTIMONIANZA, GIA' RESA ALLA P.G., PER DECESSO DEL TESTE-PARTE OFFESA - IMPOSSIBILITA' DI DARE LETTURA DEI RELATIVI VERBALI O DI ACQUISIRLI AL FASCICOLO D'UFFICIO - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI ECCEDENTI LA COMPETENZA DEL PRETORE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO A SEGUITO DELLA CADUCAZIONE DEL DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA PER GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA P.G. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' valuti nuovamente la rilevanza della sollevata questione alla luce del nuovo quadro normativo venutosi a creare a seguito della caducazione del divieto di rendere testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria. - S. n. 24/1991.
Riguarda ancheart. 512 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - SOPRAVVENUTA IRRIPETIBILITA', PER MORTE, DELLA TESTIMONIANZA GIA' RESA DALLA PARTE OFFESA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IMPOSSIBILITA' DI DARE LETTURA DEI RELATIVI VERBALI O DI ACQUISIRLI AL FASCICOLO D'UFFICIO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' valuti nuovamente la rilevanza della sollevata questione alla luce del nuovo quadro normativo venutosi a creare a seguito della caducazione del divieto di rendere testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria. - S. n. 24/1992.
Riguarda ancheart. 514 Codice di procedura penaleart. 512 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - VERBALE DI PROTESTO DI ASSEGNO BANCARIO - INSERIMENTO NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEMPLIFICAZIONE DETTATO DALLA LEGGE-DELEGA - INGIUSTIFICATO OSTACOLO PER IL P.M. ALLA PRODUZIONE DELLA PROVA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL REATO - INTRALCIO AL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ESCLUSIONE - POSSIBILE UTILIZZAZIONE DEL VERBALE DI PROTESTO DELL'ASSEGNO BANCARIO COME PROVA DOCUMENTALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
La non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., il fascicolo per il dibattimento, non ne preclude in alcun modo la utilizzabilita' nel processo giacche', costituendo "prova documentale" (v. massima A), lo stesso potra' essere assunto come tale, secondo la disciplina prevista dall'art. 190 stesso codice. La normativa in questione, pertanto - ove correttamente coordinata con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali, e risultando di conseguenza priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui in tutti i procedimenti penali per assegni a vuoto il giudice potrebbe acquisire la prova della mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento - non incide sui criteri di semplificazione dettati dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato, ne' reca all'attivita' giudiziaria - anche a voler ammettere la possibilita' di far valere in materia il richiamo all'art. 97 Cost. - intralci incompatibili con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 Cost.).
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - AUTOMATICO INSERIMENTO DEL RELATIVO FASCICOLO DEL VERBALE DELL'UDIENZA PRELIMINARE (ATTESTANTE LA PRESENZA DEL DIFENSORE), DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELLA STESSA, E DEL DECRETO DI IRREPERIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE OBBLIGO DEL G.I.P. DI PROVVEDERE CON ULTRONEA ATTIVITA', A TALE INSERIMENTO - CONTRASTO COL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE CONCERNENTE NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere l'art. 431 cod. proc. pen. applicabile nel giudizio a quo, essendo stati gli atti restituiti al giudice remittente, a seguito della dichiarazione di nullita' del decreto di citazione, esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto medesimo.
- PROCESSO PENALE - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - INSERIMENTO DEL VERBALE DELL'UDIENZA PRELIMINARE, DEL DECRETO D'IRREPERIBILITA' DELL'IMPUTATO EMESSO DAL GIP E DELLA RELATA DI NOTIFICA DELLO STESSO AL DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE NONOSTANTE IL RISCHIO DEL CONSEGUENTE VERIFICARSI DI NULLITA' PROCESSUALI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (IN QUANTO APPLICABILE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA) E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per assoluto difetto di rilevanza per essere stata prospettata in linea soltanto ipotetica dal momento che, nel giudizio a quo, all'atto della proposizione della stessa questione il rinvio a giudizio dell'imputato si presentava come una mera eventualita'.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO RICHIESTO IN SEGUITO A CONFESSIONE - INSERIMENTO DEL VERBALE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - MANCANZA DI ESPRESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI TEMPESTIVA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DEL RITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Riguardo ai tempi e modi della verifica (agli effetti dell'art. 452, primo comma, cod. proc. pen.) dei presupposti di una corretta instaurazione del giudizio direttissimo, quando sia richiesto, in base all'art. 449, quinto comma, per avere l'imputato "reso confessione", nel contesto della dottrina e della giurisprudenza di merito gia' manifestatesi in argomento e significativamente concordi nel subordinare l'adozione del rito direttissimo ad un accertamento diretto del giudice anziche' al semplice assunto di una delle parti, l'interpretazione - condivisa nel caso di specie dal giudice a quo - secondo cui tale accertamento da parte del giudice non sarebbe possibile perche', dovendo necessariamente compiersi in limine litis, troverebbe un ostacolo insuperabile nella mancata previsione, nell'art. 431 co. proc. pen., (espressamente richiamato, per il giudizio direttissimo, sia dall'art. 450, quarto comma, del codice, sia dall'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio contenente la confessione, e' finora nettamente minoritaria, prevalendo, su di essa, sul secondo come sul primo punto, orientamenti meno restrittivi. Percio', allo stato, non puo' essere accolta la censura di incostituzionalita' formulata, in base a tale interpretazione, nei confronti del suddetto articolo, per violazione del principio della indipendenza del giudice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).