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A decorrere dal 1 luglio 1902 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni e' elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili. Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del comando delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo o superiore al minimo anzidetto. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidita' e vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218. Al trattamento minimo si aggiunge con aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie. Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1.125, e' elevato 72 volte.

Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito."

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge".

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 29 dicembre 1988, n. 1144 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1989 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidita' a carico della stessa gestione allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge."

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 21 marzo 1989, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 29/03/1989 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo medesimo."

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 6 luglio 1989, n. 373 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1989 n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre-7 novembre 1989, n. 488 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1989 n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidita' a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto."

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo".

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 febbraio 1990, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 28/02/1990 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 547 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1990 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.)."

Testo in vigore dal 28 dicembre 1990 al 16 aprile 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 104/1996

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilità dello Stato, in quanto, premesso che la norma denunciata è stata più volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima - in applicazione del principio che esclude, sino alla data del I ottobre 1983, ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti, anche con riguardo alla medesima pensione di riversibilità a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - e data la sussistenza di identiche ragioni, va eliminata, anche nei casi 'de quibus', la residua area di operatività della stessa. - Cfr. S. nn. 547/1990, 70/1990, 69/1990, 1144/1988, 184/1988, 102/1982, nonché S. nn. 438/1992 e 165/1992. red.: G. Leo

    Art. 1 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

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  • Sentenza n. 438/1992

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 1992

    Come la Corte ha ripetutamente affermato, in caso di cumulo di più trattamenti previdenziali deve escludersi - sino alla data del 1^ ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo. Pertanto l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 - già riconosciuto, sotto vari altri profili, in applicazione del suddetto principio, non conforme a Costituzione - va dichiarato illegittimo anche nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara. - cfr. sentt. nn. 69/1990, 70/1990, 547/1990, 373/1989, 488/1989, 184/1988, 1144/1988, 102/1982 e 165/1992.

    Art. 1 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

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  • Sentenza n. 165/1992

    Ha colpito questo articolo
    8 aprile 1992

    Anche nelle parti in cui vieta l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, nei casi di cumulo con la pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani e con la pensione erogata dal Fondo previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 - già riconosciuto, sotto altri profili, ed anche con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale", incostituzionale - contrasta con il principio - più volte dalla Corte ribadito - che esclude - sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti. Ed anche nelle parti suddette, dunque, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963 va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Sulla medesima norma, sotto altri profili: S. nn. 69/1990, 70/1990, 547/1990, 184/1988, 1144/1988, 102/1982; in particolare, riguardo alla pensione "superstiti-rurale": S. nn. 373/1989, 488/1989.

    Art. 1 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1963

1963oggi
  1. 11 aprile 1996 — oggiin vigoreper 30 anni
  2. 19 novembre 1992 — 11 aprile 1996per 3 anni
  3. 16 aprile 1992 — 19 novembre 1992per 7 mesi
  4. 28 dicembre 1990 — 16 aprile 1992per un anno
  5. 1 marzo 1990 — 28 dicembre 1990per 10 mesi
  6. 16 novembre 1989 — 1 marzo 1990per 4 mesi
  7. 13 luglio 1989 — 16 novembre 1989per 4 mesi
  8. 30 marzo 1989 — 13 luglio 1989per 4 mesi
  9. 5 gennaio 1989 — 30 marzo 1989per 3 mesi
  10. 25 febbraio 1988 — 5 gennaio 1989per 11 mesi
  11. 3 giugno 1982 — 25 febbraio 1988per 6 anni
  12. 31 gennaio 1963 — 3 giugno 1982testo originarioper 19 anni

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art1 · fonte su Normattiva