Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1989 al 30 marzo 1989. Leggi il testo vigente →
A decorrere dal 1 luglio 1902 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni e' elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili. Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del comando delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo o superiore al minimo anzidetto. 4 5 6 Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidita' e vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218. Al trattamento minimo si aggiunge con aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie. Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1.125, e' elevato 72 volte.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito."
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge".
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 29 dicembre 1988, n. 1144 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1989 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidita' a carico della stessa gestione allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge."
Testo in vigore dal 5 gennaio 1989 al 30 marzo 1989
