Art. 17 — Sanzioni penali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1977 al 17 marzo 1985. Leggi il testo vigente →
Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica:
- a)l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
- b)l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1977 al 17 marzo 1985
