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[1]Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 6. - I contributi per le assicurazioni base per la invalidita', vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato. "I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua, opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente. "Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1, siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52. "Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, puo' stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresi' i periodi medi di attivita' lavorativa". "Art. 8. - Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura, di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

  • a)nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato per la pensione di vecchiaia;
  • b)nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennita' ai super stiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidita' e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
  • c)nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria". "Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:
  • 1)al compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 2340 contributi giornalieri di cui alla tabella 8, n. 3, per gli uomini, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purche' risultino inscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;
  • 2)a qualunque eta', quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:
  • a)siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
  • b)sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. "Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. "I limiti di eta' di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. "Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949". "Art. 12. - L'ammontare della pensione annua e determinato:
  • a)per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;
  • b)per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi. "La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. "Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sara' maggiorata come segue:
  • 1)per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di eta', e' della seguente misura: per un anno........................ 3 per cento per due anni....................... 6 " " per tre anni....................... 10 " " per quattro anni................... 15 " " per cinque anni.................... 22 " "

[2]"Per gli anni di differimento successivi al 600 anno di eta', la percentuale di maggiorazione e' quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed e' applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);

  • 2)per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di eta', e' della seguente misura: per un anno........................ 6 per cento per due anni....................... 13 " " per tre anni....................... 21 " " per quattro anni................... 30 " " per cinque anni.................... 40 " "

[3]"La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, e' aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a; carico del pensionato, di eta' non superiore ai 18 anni o anche di eta' superiore purche' inabile al lavoro, nonche' della quota di lire 100 annue di cui all'art. 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827". "Art. 13. - Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'eta' di 18 anni e non esercitino alcuna attivita' lavorativa e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. "Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:

  • a)il 50 per cento al coniuge;
  • b)il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. "La pensione ai superstiti non puo' in ogni caso essere, complessivamente, ne' inferiore alla meta', ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12. "Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10. "Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, la pensione e' riversibile ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno".

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 15 agosto 1965

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 6/1980

    Ha colpito questo articolo
    30 gennaio 1980

    Essendo identica la funzione di apporto economico alla famiglia assolta dal reddito lavorativo della moglie a quella assicurata dal reddito lavorativo del marito, ne consegue che la normativa sulla riversibilità, che tale apporto intende perpetrare oltre la morte del coniuge lavoratore, non può ragionevolmente distinguere le due situazioni a seconda che cessi di vivere il marito ovvero la moglie, in aderenza al principio di parità dei coniugi anche per quanto attiene alla destinazione del relativo reddito nell'ambito della famiglia, principio sancito dalla Costituzione. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito con l'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui (quinto comma) stabilisce che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10". - V. S. nn. 201 e 119/1972; 133/1970.

    Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 22 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale · Art. 10 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 406/1994

    Questione inammissibile
    28 novembre 1994

    La possibilità che, in virtù della norma dell'art. 13, terzo comma, r.d. n. 636 del 1939 - per cui, in caso di morte del pensionato o assicurato dell'I.N.P.S., ai figli a carico che non prestino lavoro retribuito e siano iscritti all'Università spetta la pensione di riversibilità per tutta la durata del corso di laurea e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età - fruiscano del beneficio fino a tale epoca i figli tardivamente iscrittisi all'Università e non invece i figli che, iscrittisi tempestivamente all'Università siano poi andati "fuori corso", pur non rilevando - data la non omogeneità di tali situazioni e che, in ogni modo, la durata della pensione non va oltre lo stesso periodo del corso legale della facoltà di iscrizione - di fronte al principio di eguaglianza, suscita delle perplessità sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, rispetto alla 'ratiò della erogazione della pensione e della sua prosecuzione - che più che nella giovane età degli orfani risiede nella concreta difficoltà di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi - non appare chiara la coerenza legislativa nel riconoscerla quando la perdita di tre anni negli studi sia avvenuta nel corso della scuola media professionale e non riconoscerla quando il ritardo nei più complessi studi universitari si sia verificato non per negligenza, ma - come potrebbe essere dimostrato - per altri motivi meritevoli di considerazione. Anche a questo proposito va tuttavia ripetuto che il riordino della materia, con particolare riguardo alla precisazione delle condizioni circa la effettiva dedizione agli studi degli orfani universitari infra ventiseienni ai fini dell'erogazione pensionistica, esula dall'ambito dei poteri della Corte costituzionale, spettando al legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, terzo comma, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2, l. 4 aprile 1952, n. 218). - Cfr., a proposito delle pensioni di riversibilità dell'ENASARCO, S. n. 274/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

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  • Sentenza n. 926/1988

    Questione inammissibile
    28 luglio 1988

    PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTI DI RIVERSIBILITÀ Condizioni e limiti della tutela previdenziale, sotto forma di trattamento indiretto o di riversibilità, del nucleo familiare dello assicurato defunto sono affidati a scelte discrezionali del legislatore che restano insindacabili nel giudizio di costituzionalità, sempre che risulti osservato il criterio della ragionevolezza. (Nella specie, la Corte, sancendo tale principio, ha ritenuto presidiata da ragionevole giustificazione la limitazione del diritto al trattamento di riversibilità, per i figli maggiorenni dell'assicurato, stabilita dall'art. 13, terco comma del R.D.L. n. 636 del 1939 e successive modificazioni e integrazioni, osservando che la subordinazione di tale diritto alle condizioni della frequenza di corsi universitari e del difetto di prestazione di attività retribuita è coerente con la funzione di detto trattamento, inteso a sopperire allo stato di bisogno dei figli superstiti, rispetto al quale un'attualità di guadagno si configura come dirimente; e che siffatta limitazione non discrimina tale categoria di superstiti rispetto al coniuge dell'assicurato - cui compete il trattamento di riversibilità anche se presti lavoro retribuito -, in quanto, con riguardo a quest'ultimo, la funzione del trattamento stesso è diversa, trattandosi di sopperire non ad uno stato di bisogno in atto, ma di prevenire l'eventualità stessa del bisogno, con l'attuazione di una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta, in vita, dal reddito dell'altro coniuge). - cfr. S.nn. 6, 7, 8 del 1980 e 145 del 1987.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 22 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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