Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI LOCALI - TASSA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.) - RISCOSSIONE - TRIBUTI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI (IN PENDENZA DI RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE) - ISCRIZIONE A RUOLO GRADUALE E FRAZIONATA (A SECONDA DEI DIVERSI GRADI DI GIUDIZIO) IN APPLICAZIONE DI NORME DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI ALTRI TRIBUTI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON NECESSITA', PER UNA ADEGUATA TUTELA DEL CONTRIBUENTE, TENUTO CONTO ANCHE DELLA POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DELLA RICHIESTA PRONUNCIA ADDITIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito). Infatti, sia che si ritenga che la disposizione impugnata consenta - come affermato dal giudice 'a quo' - la iscrizione provvisoria del totale del tributo, o imponga, invece - come ha sostenuto la difesa dello Stato - una iscrizione frazionata, la prospettata incostituzionalita' non sussiste. Atteso che, per quanto riguarda il primo dei profili dedotti (disparita' di trattamento), la TA.R.SU., per natura, per soggetto impositore, per modalita' di commisurazione della tassa e per i rapporti (legislativamente fissati) tra gettito complessivo e costo di esercizio, si differenzia dalle imposte cui e' direttamente applicabile l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e pertanto il legislatore non e' tenuto, sul piano costituzionale, ad una identita' di scelte in ordine ai tempi e modalita' di esazione e iscrizione a ruolo provvisorio. Mentre, per quanto attiene al secondo profilo, va rilevato che l'adeguata tutela dei propri diritti attraverso la possibilita' riconosciuta a tutti di agire in giudizio, non esige come soluzione obbligata per il legislatore, ne' l'indifferenziata sospensione 'ope legis' della esecuzione per il fatto della impugnazione, ne' una graduazione o frazionamento della esazione coattiva. Dovendosi anche tener conto, in proposito, che se, per il principio della esecutivita' degli atti provenienti da un'autorita' nell'esercizio di pubblici poteri, il ricorrente e' tenuto ad adempiere, egli puo' pur sempre chiedere, al tempo stesso (a norma dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), alla adita commissione tributaria, in presenza di danno grave ed irreparabile, la sospensione dell'esecuzione: sospensione che, in caso di eccezionale urgenza, puo' essere provvisoriamente disposta anche con provvedimento del presidente del collegio. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 72 d.lgs. 507/1993
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - ESECUZIONE COATTIVA - POTERE DI SOSPENSIONE NON ATTRIBUITO AL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, MA, CON INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO, SOLO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta pronunciata dopo l'emanazione, da parte del giudice a quo, del richiesto provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 700 c.p.c..
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - LAMENTATA ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, per averla il giudice a quo sollevata successivamente all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare di sospensione della riscossione dell'imposta, e quindi dopo avere esaurito con tale provvedimento ogni suo potere.
sentenza 92/1990massima n. 15064 Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE COATTIVA - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - LAMENTATA CARENZA DI TUTELA GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa. - O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987, 142/1988, 1158/1988 e 92/1990
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - GIUDIZIO TRIBUTARIO PENDENTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE ALL'INTENDENZA DI FINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ARTT. 15, 39, 53, 54. - COST., ARTT. 24, 113.
La questione di legittimita` costituzionale sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. dopo l'emanazione da parte del pretore dei provvedimenti d'urgenza va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza essendo il giudizio a quo gia` esaurito. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimen- to agli artt. 24 e 113 Cost. - degli artt. 15, 39 ,53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado,venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e, attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono un analogo potere dell'autorita` giudiziaria). - cfr. O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987.
Riguarda ancheart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul reddito
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROPOSTA DAL DEBITORE DI IMPOSTA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, per difetto di rilevanza, in quanto sollevata dal giudice 'a quo' dopo aver ordinato la sospensione della esecuzione. - v. O. nn. 426/1987, 142/1988 e 916/1988.
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul reddito
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - GIUDIZIO TRIBUTARIO PENDENTE - ISCRIZIONE A RUOLO DI UN TERZO DEL TRIBUTO CORRISPONDENTE ALL'IMPONIBILE ACCERTATO - RISCOSSIONE COATTIVA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA ALL'INTENDENTE DI FINANZA - INAPPLICABILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD.PROC.CIV. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 15, 39, 53, 54 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602. - ARTT. 24, 102, 113 COST.
Le questioni sollevate successivamente all'emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari (di sospensione della riscossione dell'imposta) difettano del necessario requisito della rilevanza, avendo i giudici rimettenti esaurito con tali provvedimenti ogni loro potere.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 24, 102, 113 - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i quali, in pendenza di giudizio tributario di primo grado e di iscrizione a ruolo di un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato, al solo Intendente di finanza e` attribuito il potere di sospendere la riscossione; e dell'art. 54 dello stesso decreto, in quanto non ammette le opposizioni di cui agli artt. 615-618 c.p.c.).
Riguarda ancheart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul reddito
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - ESCLUSIONE DEL POTERE DI SOSPENSIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI PROCEDIMENTI EX ART. 700 C.P.C., DOPO L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere della autorita' giudiziaria. Le questioni sono state sollevate, infatti, dopo che il pretore aveva emanato i provvedimenti di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. e confermato addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - O. n. 252/1985.
sentenza 68/1986massima n. 12309 Riguarda ancheart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul reddito
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 15, comma primo, e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 113 Cost., in quanto nell'ordinanza di rinvio non si rinviene alcuna motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza di detta questione, e tale omissione non e' surrogabile dal riferimento fatto dal giudice a quo alle ragioni esposte in proprio precedente decreto (c.d. motivazione per relationem).
Riguarda ancheart. 11 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ISCRIZIONE A RUOLO IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - POTERE DI SOSPENSIONE - ATTRIBUZIONE AL SOLO INTENDENTE DI FINANZA - RITENUTA CONSEGUENTE CARENZA DI TUTELA CAUTELARE DEL CONTRIBUENTE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente non fondate - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che affida solo all'intendente di Finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva, e degli artt. 15, primo comma, e 39, secondo comma, stesso decreto, i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonche' l'iscrizione di un terzo del tributo preteso dall'ufficio in pendenza del giudizio di primo grado. Dacche' tali questioni sostanzialmente coincidono con quelle gia' decise dalla Corte, che ne ha escluso la fondatezza, considerando che, contro gli atti esecutivi, il contribuente e' tutelato, oltreche' dal potere di sospensione attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio. E che la garanzia cautelare non costituisce, a livello costituzionale, una componente essenziale della funzione giurisdizionale. - S. n. 63/1982.
Riguarda ancheart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTE E TASSE - GIUDIZIO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - ESCLUSIONE DEL POTERE DI SOSPENSIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C., DOPO L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54. - cst artt. 24 e 113.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in un procedimento ex art. 700 c.p.c. - in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado, venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo solo all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorita' giudiziaria. Infatti, la questione e' stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., confermando addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - S. nn. 8 e 146/1984.
Riguarda ancheart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTE E TASSE - GIUDIZIO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - ESCLUSIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 15. - cst artt. 25 (rectius 24), 53 e 113.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25 (rectius: 24) 53 e 113 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto, la questione - che comunque relativamente all'art. 53 Cost. non risulta pertinentemente sollevata, poiche' tale articolo riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non la tutela giurisdizionale del contribuente - e' sostanzialmente coincidente con altra gia' dichiarata infondata, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che puo' essere discrezionalmente regolata dal legislatore ordinario. - S. 63/1982.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE IMPOSTE DIRETTE - SOSPENSIONE - POTERE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata - e successivamente manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in base a considerazioni valide ad escluderne la fondatezza anche in riferimento all'art. 3 Cost. - S. n. 63/1982; O. n. 80/1983, 367/1983, 168/1983.
sentenza 58/1984massima n. 16119 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO IRPEF - ISCRIZIONE PROVVISORIA A RUOLO DI UN TERZO DEL TRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE - QUESTIONI SOLLEVATE, DOPO EMANATO IL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 Cost., degli artt. 15, primo comma, e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui, disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato e attribuendo soltanto all'intendente di Finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorita' giudiziaria, in quanto le questioni sono state sollevate dopo che il Pretore aveva emanato e confermato nell'udienza di comparizione il decreto ex art. 700 c.p.c. per cui il giudizio innanzi a lui doveva considerarsi esaurito. - O. n. 8/1984.
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - IMPOSTA COMPLEMENTARE IN GENERE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE PER IL MAGGIOR VALORE ACCERTATO DALL'UFFICIO - PREVISIONE DI UNA DISCIPLINA DIVERSIFICATA - RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la prevista diversa disciplina appare giustificata dalla diversita' delle situazioni considerate concernenti l'una l'imposta complementare del maggior valore accertato e l'altra l'imposta complementare di altro genere. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 62 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 623, 624 c.p.c. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. perche' gia' decise dalla sentenza n. 63/1982.
sentenza 80/1983massima n. 14618 Riguarda ancheart. 624 Codice di procedura civileart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 4-alle legge 2248/1965art. 54 d.P.R. 634/1972art. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 623 Codice di procedura civilee altri 2
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE - POTERE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - ESCLUSIONE - QUESTIONI SOTTO ALCUNI PROFILI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto gia' dichiarate non fondate, nonche' in riferimento all'art. 53 Cost., in quanto tale parametro concerne non la tutela giurisdizionale del contribuente, bensi' l'aspetto sostanziale dell'imposizione, discendendo dalla esclusa violazione dei principi costituzionali in materia giurisdizionale, anche il mancato contrasto delle norme denunziate con l'art. 77 Cost., in relazione all'art. 10, della legge di delega n. 825 del 1971. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 35 e 39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 77 e 113 Cost.).
Riguarda ancheart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 39 d.P.R. 636/1972art. 35 d.P.R. 636/1972
TRIBUTI IN GENERE - COMMISSIONE TRIBUTARIA - POTERI DI SOSPENDERE IN VIA CAUTELARE IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
La potesta` cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. La giurisdizione di annullamento postula necessariamente il potere di sospensione cautelare. Il controllo giurisdizionale in materia tributaria non rientra nella giurisdizione di annullamento trattandosi di giudizio sul rapporto (non fondatezza della questione di legittimita` degli artt. 15, 39 e 54 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 62 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.).
Riguarda ancheart. 62 Testo unico IVAart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NOZIONE - INTERPRETAZIONE.
Per capacita` contributiva deve intendersi la idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata; e tale presupposto consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore ordinario, salvo il controllo, sotto il profilo dell'arbitrarieta` o irrazionalita`, da parte del giudice delle leggi. La capacita` contributiva e` principio che regola sul piano sostanziale la legittimita` della imposizione tributaria e non concerne affatto il quomodo della riscossione dei tributi, che e` del tutto estraneo alla previsione del precetto costituzionale suddetto (non fondatezza della questione di legittimita` degli artt. 15, 39 e 54 del d.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dell'art. 62 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 in riferimento all'art. 53 Cost.). - cfr. SS.nn. 144/1972, 201/1975, 62/1977.
sentenza 63/1982massima n. 14000 Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 62 Testo unico IVAart. 60 Testo unico IVAart. 39 Riscossione imposte sul reddito