Art. 15

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Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per ((un terzo)) degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

Testo vigente dal 13 luglio 2011 al 25 giugno 2020 · versione 96 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art15 · fonte su Normattiva