Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORD. N. 418/89. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI AUTOVEICOLI CON PATENTE MILITARE - EQUIPARAZIONE 'QUO AD POENAM' ALLA GUIDA SENZA PATENTE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'
Vanno restituiti al giudice "a quo", per il riesame della rilevanza alla stregua del sopravvenuto art. 6 della legge 18 marzo 1988 n. 11, gli atti concernenti la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 83, comma quinto, e 80, comma tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393, con riguardo all'equiparazione del trattamento penale tra chi guidi munito di patente militare e chi guidi sprovvisto di patente. (questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
A. REATO IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA PATENTE "PER BREVISSIMA DURATA" - GUIDA DURANTE TALE PERIODO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DELLE PENE PREVISTE PER I REATI DI GUIDA SENZA PATENTE O CON PATENTE REVOCATA E SOSPESA A TEMPO INDETERMINATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata richiesta una decisione comportante scelte discrezionali riservate al solo legislatore. - V. O. nn 604 e 48/1987, 290/1986.
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE E GUIDA DI AUTOVEICOLI O MOTOVEICOLI DI PARTICOLARE POTENZA CON PATENTE DA MENO DI DUE ANNI O DA MENO DI UN ANNO - PENA - EQUIPARAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Anche per quanto riguarda i reati previsti dal codice della strada, l'individuazione delle fattispecie criminose, nonche` la determinazione della qualita` e della misura della pena appartengono all'esclusiva discrezionalita` del legislatore, incensurabile se contenuta nei limiti della razionalita`. Non e` irragionevole l'equiparazione, quoad poenam, della guida di veicoli piu` veloci o potenti,con patente conseguita da un periodo di tempo inferiore a quello prescritto,alla guida senza patente, dal momento che alla medesima 'ratio' e` riconducibile la prescrizione relativa al possesso della patente e all'abilitazione alla guida per un dato periodo di tempo.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 80, comma tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).
MISURE DI PREVENZIONE - GUIDA SENZA PATENTE - MAGGIOR GRAVITA' DELLA PENA PER I SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE GENERALE (RIGUARDANTE ANCHE I SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA) - RAZIONALITA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA (RESTANDO DIFFERENZIATE LE IPOTESI IN FUNZIONE DELLA RILEVANZA DELLA CIRCOSTANZA PERSONALE DELL'APPARTENENZA AD UNA DETERMINATA CATEGORIA E DI SOTTOPOSIZIONE A MISURA DI PREVENZIONE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO) - COERENZA DI TALE SCELTA CON LA FINALITA'PERSEGUITA DI PREVENZIONE DEI REATI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.
Nel caso di guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata), le persone sottoposte con provvedimento definitivo a misura di prevenzione sono punite con pena piu' severa di quella prevista dall'art. 80 cod. strada in via generale (e quindi anche a carico di soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva); ne risulterebbe, rispetto a soggetti tutti considerati ugualmente pericolosi socialmente, una diversita' di trattamento priva di razionale giustificazione. Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma primo, l. 22 maggio 1975, n. 152, in combinato disposto con l'art. 6, l. 31 maggio 1965, n. 575 (figurando l'art. 80 cod. strada, pure denunciato, esclusivamente come tertium comparationis), in quanto il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo alla persona del colpevole, quale soggetto sottoposto definitivamente a misura di prevenzione e di determinare autonomamente la misura della pena rispetto a quanto previsto in via generale dall'art. 80 d.P.R. n. 393 del 1959, senza con cio' incorrere in vizio di irragionevolezza in considerazione della disomogeneita' delle situazioni, differenziate dalla qualita' della persona del colpevole.
sentenza 66/1984massima n. 13325 Riguarda ancheart. 19 legge 152/1975art. 6 legge 575/1965
CIRCOLAZIONE STRADALE - REGIME SANZIONATORIO - OMESSA PREVISIONE DI PENE ACCESSORIE IN RELAZIONE ALL'INFRAZIONE DI ESERCITAZIONE ALLA GUIDA SENZA LE CONDIZIONI PRESCRITTE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RICHIESTA DI PRONUNCIA ESTENSIVA DI SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 80 bis e 80 ter (in relazione agli artt. 79, quarto e ottavo comma, 80 e 83) d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), nella parte in cui non prevedono le pene accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato, in quanto viene dal giudice rimettente richiesto di pronunciare una sentenza estensiva di sanzioni penali, in contrasto con il principio di legalita' consacrato nell'art. 25 Cost..
Riguarda ancheart. 79 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 80-bis Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 83 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 80-ter Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI AUTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE CON PESO SUPERIORE AI 75 QUINTALI - ETA' PER CONSEGUIRE IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, commi nono e tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, cosi' come sostituiti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma prevede che i titolari di patente tipo C e CE che non abbiano compiuto gli anni ventuno debbano conseguire un certificato di abilitazione professionale per condurre autoveicoli con peso complessivo superiore ai settantacinque quintali, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sulla rilevanza della questione limitandosi ad affermarla apoditticamente.
sentenza 79/1983massima n. 14242 Riguarda ancheart. 2 legge 62/1974
CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 80, COMMA TREDICESIMO (SOSTITUITO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1974 N. 62) - CONDOTTA DI CHI MUNITO DI PATENTE MILITARE, AVENDO CHIESTO O POTENDO CHIEDERNE LA CONVERSIONE, GUIDI AUTOVEICOLI NON MILITARI SENZA IL POSSESSO DELLA PATENTE CIVILE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - NUOVA DISCIPLINA - EFFETTI - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.
L'art. 80, tredicesimo comma, d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 l. 14 febbraio 1974 n. 62, dev'essere interpretato, in conformita' al diritto vivente, nel senso che la guida di autoveicolo civile con patente militare convertibile non e'punibile come guida senza patente bensi' come guida con patente diversa da quella abilitante: pertanto e' manifestamente infondata la relativa questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sul presupposto dell'ingiustificata assimilazione di ipotesi diverse.
sentenza 94/1983massima n. 12767 Riguarda ancheart. 2 legge 62/1974
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI VEICOLO NON MILITARE SENZA PREVIA CONVERSIONE DELLA PATENTE MILITARE IN CIVILE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE FATTISPECIE - NATURA DI INFRAZIONE AMMINISTRATIVA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982 e ord. n. 94/1983.
Riguarda ancheart. 2 legge 62/1974
CIRCOLAZIONE STRADALE - SOGGETTI MUNITI DI PATENTE MILITARE DELLA QUALE ABBIANO CHIESTO O POSSANO CHIEDERE LA CONVERSIONE - GUIDA DI AUTOVEICOLI NON MILITARI SENZA ESSERE IN POSSESSO DELLA PATENTE PREFETTIZIA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 54/1982.
Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 94 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 2 legge 62/1974
CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI UN PROPRIO VEICOLO CONSENTITA AD UN TERZO SPROVVISTO DI PATENTE DI GUIDA - PENA EDITTALE INFERIORE A QUELLA COMMINATA PER IL REATO DI GUIDA SENZA PATENTE - DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE - RAGIONEVOLEZZA DEL DIVERSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire, in materia penale, quali comportamenti debbano essere previsti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena, e che ove siffatto potere non ecceda i limiti della ragionevolezza - come nel caso di specie, atteso che la guida di veicolo senza patente e' fattispecie diversa da quella di affidamento di veicolo a soggetto sprovvisto di patente - non sussiste violazione del principio di uguagliamza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.) - S. nn. 161/1976, 1/1975, 91/1979 e O. n. 77/1979.
sentenza 41/1980massima n. 14478 Riguarda ancheart. 2 legge 62/1974
CIRCOLAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO INCAUTO DI VEICOLI - AFFIDAMENTO A MINORE - AFFIDAMENTO A PERSONA ADULTA SFORNITA DI PATENTE - ASSERITA INGIUSTIFICATA PREVISIONE DI SANZIONE PIU' LIEVE PER IL PRIMO CASO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE CONCERNENTE NORMA PENALE DI FAVORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - NORMA PENALE DI FAVORE - NECESSARIA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale concernente una norma penale di favore in quanto, in virtu` della irretroattivita` delle sanzioni penali piu` sfavorevoli all'imputato, quale si desume dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., il giudice a quo dovrebbe in ogni caso applicare alla fattispecie concreta la disposizione piu` favorevole all'imputato denunciata di incostituzionalita`. E' pertanto inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, in relazione all'art. 80, dodicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificatezza della irrogazione di una sanzione meno grave per l'incauto affidamento di veicolo a minore rispetto all'affidamento a persona adulta sfornita di patente. - cfr. S. n. 85/1976. V. anche decc. nn. 26/1975, 155/1973, 22/1975, 74/1975.
Riguarda ancheart. 79 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCAUTO AFFIDAMENTO DI VEICOLO A PERSONA SPROVVISTA DI PATENTE CHE ABBIA O MENO SUPERATO L'ESAME DI IDONEITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 80, commi dodicesimo e quattordicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo risultante dalla l. 14 febbraio 1974, n. 62), giacche' la Corte ha dichiarato non fondata analoga questione, prospettata in termini identici, rispetto all'art. 79 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo antecedente alla entrata in vigore della l. 14 febbraio 1974, n. 62), osservando che pur dopo la degradazione ad illecito amministrativo della guida senza patente da parte di chi abbia sostenuto con esito positivo i prescritti esami di idoneita' (operata dalla legge n. 62 del 1974), la previsione come reato dell'affidamento o del consenso alla guida a persona che, non essendo munita della patente, abbia tuttavia superato gli esami, non da' luogo ad alcuna irragionevole disparita' di trattamento poiche' "le due ipotesi normative sono del tutto autonome ed hanno ciascuna una propria ratio, la cui valutazione e' riservata alla discrezionalita' legislativa che nella specie e' rimasta nei limiti della ragionevolezza". - S. n. 161/1976.
sentenza 61/1978massima n. 14422 CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE - GUIDA SENZA AVERE A FIANCO, IN FUNZIONE DI ISTRUTTORE, PERSONA PROVVISTA DI PATENTE VALIDA PER LA CATEGORIA DI VEICOLI SU CUI SI E' AUTORIZZATI AD ESERCITARSI - MANCATA INDICAZIONE DELLA NORMA COSTITUZIONALE E DELLA SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 80, tredicesimo comma, e 83, quinto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), mancando nell'ordinanza di rinvio ogni riferimento alla norma parametro ed un qualsiasi accenno alla rilevanza della questione sollevata rispetto alla definizione del giudizio principale.
sentenza 62/1978massima n. 14423 Riguarda ancheart. 83 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 80, NONO COMMA - GUIDA SENZA PATENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N. 62, ART. 2 - DEPENALIZZAZIONE - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente, per un nuovo esame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 80, nono comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), avendo l'art. 80, quindicesimo comma, contenuto nell'art. 2 legge 14 febbraio 1974, n. 62, depenalizzato la guida senza patente effettuata da chi abbia sostenuto con esito favorevole i prescritti esami, sostituendo all'arresto da tre a sei mesi e all'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila e lire diecimila.
Riguarda ancheart. 2 legge 62/1974
CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 98, PRIMO COMMA, IN RELAZIONE ALL'ART. 80, NONO COMMA - GUIDA DI AUTOVEICOLI O MOTOVEICOLI CON PATENTE CONSEGUITA ALL'ESTERO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO PREVISTO PER LA GUIDA SENZA PATENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PARI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE EGUALI - DIVERSA DISCIPLINA DI SITUAZIONI DIFFERENTI - SITUAZIONI DIVERSE, MA OMOGENEE ED ASSIMILABILI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98, primo comma, in relazione all'art. 80, nono comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale) nella parte in cui la norma in essi contenuta prevede la sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila, non solo per che guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito di patente, ma anche per chi guida munito di patente conseguita all'estero. Le due situazioni contemplate, infatti, ancorche' in fatto diverse, sul piano delle valutazioni giuridiche e di politica legislativa sono da considerarsi omogenee ed assimilabili, e percio' meritevoli dello stesso trattamento giuridico.
Riguarda ancheart. 98 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.