Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario
252 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 29 aprile 2026
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Massime della Corte di cassazione
Dalla 101ª alla 150ª delle 252 massime di questa sottovoce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30354/2025
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Deposito di copia con inversione delle pagine - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia della sentenza impugnata che sia stata erroneamente digitalizzata con un'inversione dell'ordine delle pagine non determina l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, se il senso della decisione è comunque comprensibile e non ne impedisce la piena intelligibilità.
Procedimento › Decisione del ricorso › Cassazione senza rinvio
Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso in cui la Corte di cassazione, in esito a ricorso proposto dalla parte privata, cassi senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., "perché la causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno ma solo perché l'originario ricorrente ha incardinato, sin dal primo grado, un giudizio del tutto superfluo.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Provvedimenti in materia fallimentare
Il giudice delegato, che abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla res iudicanda da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante.
Mancata accettazione della rinuncia - Regolamentazione delle spese - Discrezionalità del giudice - Limiti.
Nel caso in cui la rinuncia al ricorso per cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Ordinanze
Provvedimento che dichiara l'inefficacia di un provvedimento cautelare - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Reclamo - Ammissibilità - Anche se adottato dal giudice collegiale.
Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.
Ricorso per cassazione - Procura speciale ad litem - Sottoscrizione autografa della parte - Necessità - Firma digitale "per autentica" del difensore - Idoneità - Esclusione - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Conformità tra proposta e decisione - Declaratoria di inammissibilità del ricorso anche per altra ragione non contemplata nella proposta - Irrilevanza - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione alla proposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., del ricorrente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragione aggiuntiva (nella specie, la tardività della notifica del ricorso) rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima.
Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Consiglio di Stato
Giudizio di ottemperanza dinanzi al g.a. - Censure riguardanti l’interpretazione del giudicato - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Avverso le decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., volto a censurare l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione della relativa conformità a quello che essa avrebbe dovuto tenere, siccome avente ad oggetto errori che, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa. (Principio affermato in relazione alla decisione, resa in seno al giudizio di ottemperanza, con la quale il Consiglio di Stato, procedendo all'interpretazione di una precedente sentenza passata in giudicato - che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti -, aveva ritenuto che la relativa ottemperanza non potesse tradursi nel rimborso del contributo unificato anelato dal ricorrente).
Ricorso incidentale - Assorbimento - Passaggio in giudicato del capo autonomo della sentenza impugnato - Esclusione – Conseguenze - Devoluzione al giudice del rinvio - Condizioni.
Motivi del ricorso
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Conseguenze - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c. (relativo alla necessità di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado), di modo che, sulle questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dalla decisione di merito, che non siano state riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le stesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nel successivo giudizio di rinvio.
Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Consiglio di Stato
Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato di norma di legge interna per contrasto con norma unionale non immediatamente esecutiva - Ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Ragioni.
E' inammissibile il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una disposizione di legge interna per contrasto con una norma dell'Unione Europea contenuta in una direttiva non immediatamente esecutiva, dal momento che con esso si deduce un error in iudicando asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale e, dunque, afferente all'attività ermeneutica che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato dedotto che, nel disapplicare le disposizioni della normativa interna in tema di proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il Consiglio di Stato era incorso in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere legislativo, non avendo tenuto conto del carattere non auto-esecutivo della direttiva 2006/123/CE).
Aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 - Diniego - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti.
In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione contro la decisione che abbia negato l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 (anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 2022) è inammissibile qualora non siano specificamente indicati gli atti e i documenti redatti con modalità tecniche e informatiche idonee ad favorirne la consultazione o la fruizione, in modo da chiarire in che termini sia stata agevolata l'attività giudiziaria.
Sentenza di appello - Motivazione per relationem alla decisione di primo grado - Ricorso per cassazione - Onere di specificità ex art. 366, comma 6, c.p.c. - Modalità di assolvimento.
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza d'appello sia motivata per relationem a quella di primo grado, per ritenere assolto l'onere ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è necessario che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice d'appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, al fine di evidenziare che, con la sua pronuncia, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Consiglio di Stato
Eccesso di potere giurisdizionale per cd. arretramento - Nozione - Errata interpretazione di norme sostanziali o processuali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a sanzioni antitrust, con il quale si censurava la non corretta ricostruzione dei fatti di causa e la violazione delle indicazioni date, quanto all'interpretazione del diritto eurounitario, dalla Corte di Giustizia).
Liquidazione controllata - Impugnazione - Condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, c.c.i. - Applicabilità - Giudizio di cassazione - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di crisi d'impresa, l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento della procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della rubrica sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione.
Ricorso › Forma e contenuto › Esposizione sommaria dei fatti
Requisito ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esposizione dei fatti di causa - Possibilità di ricorrere ad altri atti del processo - Esclusione.
Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente (sia pure non analitico e particolareggiato), i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di ricostruire i fatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri atti del processo, ivi compreso il controricorso delle parti avversarie.
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Omesso deposito della copia autentica del provvedimento impugnato - Acquisizione del fascicolo d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
Il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., laddove essa risulti comunque pervenuta nella disponibilità del giudice, entro il termine per il deposito del controricorso, in quanto presente nel fascicolo telematico acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 137- bis disp. att. c.p.c., dandosi luogo altrimenti a una conseguenza palesemente sproporzionata e ingiustificata, in assenza di pregiudizio alla funzionalità del processo.
Procedimento › Decisione del ricorso › Cassazione senza rinvio
Pronuncia resa dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c. - Momento del passaggio in giudicato - Individuazione - Incidenza del termine per proporre ricorso per revocazione - Esclusione - Fondamento.
La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.
Apposizione sull'originale del ricorso per cassazione della autenticazione e della firma del difensore munito di procura speciale - Mancanza sulla copia notificata - Sussistenza di elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale.
Ricorso per cassazione - Controricorso non contenente ricorso incidentale - Controricorso in replica del ricorrente - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile il controricorso proposto dal ricorrente per replicare a quello - non contenente ricorso incidentale - proposto da altra parte, poiché il deposito del controricorso è attività difensiva consentita, ex art. 370, comma 1, c.p.c., solo alla parte contro la quale il ricorso è diretto ovvero - ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c. - per resistere al ricorso incidentale.
Mancata ammissione di un mezzo istruttorio - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, una prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la prova orale sulla base di un giudizio privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza, concernendo i capitoli di prova elementi fattuali di natura oggettiva, rilevanti in quanto astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio).
Controricorso - Inosservanza dei criteri di redazione ex d.m. n. 110 del 2023 - Invalidità - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese - Fattispecie.
L'inosservanza dei criteri e dei limiti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal d.m. n. 110 del 2023 non ne comporta l'invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso che il ricorrente aveva sollevato, deducendo l'omessa numerazione dell'atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina).
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo è inammissibile se l'interesse ad impugnare non è sorto da quello principale, quale esigenza di difesa dell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C., a fronte di un ricorso principale volto a censurare il rigetto di un'azione revocatoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dal terzo intervenuto, avente ad oggetto l'autonomo capo della sentenza relativo alla sua condanna alle spese per mancata prova della sua legittimazione all'intervento).
Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Provvedimenti in materia fallimentare
Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell'art. 110, comma 4, l.fall., vigente ratione temporis, disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo, potendo disporlo per quelli oggetto di contestazione, da intendersi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto, che sono stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita, che sono le sole che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Provvedimenti in materia fallimentare
Ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale - Termine di trenta giorni ex art. 51, comma 13, CCII - Applicabilità - Ragioni.
Il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalità acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.
Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.
Erronea affermazione di una decadenza processuale da parte del giudice d'appello - Svista materiale - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Revocazione - Ammissibilità.
Il giudice d'appello, il quale affermi erroneamente che un'eccezione non è stata tempestivamente proposta in prime cure, commette una svista materiale, la quale non è deducibile con il ricorso per cassazione, in quanto occorsa nell'accertamento di fatti processuali non suscettibili di interpretazione, ma è impugnabile soltanto con il rimedio della revocazione.
Sentenza di cassazione - Ricorso per la correzione di errore materiale - Procura al difensore nominato per il giudizio definito con la sentenza da correggere - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)
Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non è ricorribile per cassazione, non avendo funzione decisoria e non essendo idonea ad assumere valore di pronuncia definitiva, né rispetto ad essa la decisione del collegio rivela un'intrinseca natura impugnatoria, avendo unicamente ad oggetto la decisione sul ricorso e non la legittimità della proposta di definizione anticipata.
Ricorso sottoscritto da avvocato dello Stato diverso da quello che lo ha redatto - Nullità - Esclusione - Fondamento.
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato dello Stato diverso da quello che lo abbia materialmente redatto non integra motivo di nullità dell'atto, dal momento che la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono, pertanto, pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, essendo sufficiente la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa.
Notifica presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario - Presupposti - Elezione di domicilio fisico - Conseguenze - Alternatività rispetto al domicilio digitale - Sussistenza.
La notificazione al difensore può eseguirsi presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 (ratione temporis applicabile), nel solo in caso di impossibilità di notifica all'indirizzo P.E.C. mentre, laddove il destinatario abbia eletto un domicilio fisico, quest'ultimo ben può essere utilizzato per la notifica, in alternativa a quello digitale.
Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).
Nei casi in cui il giudice è chiamato ad applicare la legge sostanziale straniera, la disciplina processuale di tutte le fasi del giudizio si determina sulla base dell'ordinamento dello Stato munito di giurisdizione, sicché in sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito, quando questo è sorretto da motivazione logica e congrua, essendo precluso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualsiasi riesame del merito delle risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso ritenendo che le denunciate violazioni della disciplina dell'assegno divorzile nell'ordinamento inglese tendessero, in realtà, ad ottenere in sede di legittimità una non consentita revisione dell'istruttoria in ordine allo stato reddituale e patrimoniale del coniuge ricorrente).
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Relazione di notificazione della sentenza impugnata - Deposito con l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380- bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso, per essere stata depositata la relazione di notificazione con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., rilevando, altresì, l'inammissibilità della deduzione relativa alla nullità della notificazione suddetta - con conseguente operatività del termine cd. lungo per l'impugnazione -, contenuta nella suddetta istanza di decisione, trattandosi di luogo processuale inidoneo a nuove allegazioni e alle correlative produzioni documentali).
Giudizio in cassazione - Mancata allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Allegazione di parte sull'avvenuta notifica della sentenza impugnata - Termine “breve” ex art. 325 c.p.c. - Applicabilità - Onere di deposito della relata di notifica - Sussistenza - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Procura speciale alle liti - Scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco - Invalidità - Fondamento.
È invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata - Deposito (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica - Necessità - Deposito di copia stampata della relazione di notificazione - Improcedibilità ex art. 369 c.p.c. - Ragioni.
In tema di ricorso per cassazione, nel caso di avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, il deposito di copia stampata della relazione di notificazione non può surrogare, ai fini dell'art. 369 c.p.c., la mancata produzione (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza medesima, in quanto non documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l'avvenuta notifica della stessa in un determinato giorno, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Regolamento di competenza - Procura speciale apposta in calce alle scritture difensive depositate - Validità - Condizioni.
In tema di regolamento di competenza, la procura speciale conferita dalla parte alla quale è notificato il ricorso ex art. 47 c.p.c. deve ritenersi apposta in calce alle scritture depositate, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive, dovendosi perciò, ulteriormente, ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escluderne il riferimento al procedimento in corso.
Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Consiglio di Stato
Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Valutazione incidentale di legittimità costituzionale - Impugnabilità ex art. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non già in relazione all'attività di interpretazione (sia pure estensiva o analogica) di una disposizione di legge, nell'ambito della quale egli ben può compiere una valutazione circa la legittimità costituzionale della stessa, senza che il concreto esercizio di tale potere possa integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, confermando la legittimità della disciplina regionale rilevante nella fattispecie concreta, aveva escluso che la stessa invadesse la sfera legislativa costituzionalmente riservata allo Stato).
Commissioni tributarie regionali - Sentenze - Notificazione all'Agenzia delle entrate - Idoneità a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione - Condizioni - Osservanza delle regole sulla notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c. - Necessità.
Nel processo tributario, ai fini della idoneità a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, la notificazione all'Agenzia delle entrate delle sentenze delle commissioni tributarie regionali deve essere effettuata, trattandosi di persona giuridica, con l'osservanza dell'art. 145 c.p.c., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ex art. 14, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 251 del 2007, una volta rappresentata, anche attraverso l'esame delle C.O.I., l'esistenza di limitazioni e discriminazioni correlate alla condizione delle donne, il giudice deve accertare l'attualità del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genere, ovvero gravi danni alle libertà fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, decidendo sulla domanda proposta da una donna irachena divorziata, pur ritenendo credibile il suo racconto ed avendo esaminato le fonti di informazione relative al Paese d'origine - dalle quali risultavano limitazioni alla libertà di movimento delle donne e alla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci - aveva ricondotto la vicenda a problematiche private).
Giudizio di rinvio - Deposito in forma cartacea dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio - Ammissibilità – Fondamento.
Nel giudizio di rinvio è ammissibile, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179 del 2012, il deposito in forma cartacea dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, non rientrandosi nei casi di cui al comma 1 della medesima norma, in cui il deposito telematico è obbligatorio in ragione della già avvenuta instaurazione del contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario investito della controversia.
Nel caso di omesso deposito del ricorso da parte del ricorrente, l'ammissibilità del controricorso dell'intimato, al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso, postula l'allegazione, al controricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 370, comma 3, c.p.c. (ratione temporis vigente), della copia del ricorso notificata all'intimato medesimo.
Lodo non definitivo - Impugnazione immediata ex art. 827, comma 3, c.p.c.- Condizioni.
Ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile solo se contiene una condanna generica ex art. 278 c.p.c. o se decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio, non anche se si limita a decidere questioni meramente pregiudiziali o preliminari.
Art. 360, comma 3, c.p.c. - Sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio - Significato del termine “giudizio” - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie.
L'art. 360, comma 3, c.p.c., nel precludere la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le "sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio", fa riferimento alla nozione di "giudizio" quale procedimento devoluto al giudice d'appello e non come processo nella sua complessiva pendenza, sicché, mentre soggiace al suddetto limite la sentenza non definitiva, resa dal giudice di appello ex art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., cui seguano i provvedimenti per l'ulteriore corso del giudizio, è, al contrario, immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza con cui, per effetto di gravame immediato avverso la sentenza non definitiva resa dal giudice di primo grado ai sensi del richiamato art. 279 c.p.c., il giudice d'appello rigetti, in rito o nel merito, l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso "differito" avverso la sentenza d'appello che aveva definito l'impugnazione avverso la sentenza parziale di primo grado).
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Omesso deposito ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - Procedibilità del ricorso - Condizioni - Perfezionamento della notificazione del ricorso entro il termine ex art. 325, comma 2, c.p.c. - Circostanza risultante dal ricorso - Necessità.
Nel caso in cui non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve ritenersi ugualmente procedibile ove dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
Decreto di estinzione del processo per rinuncia - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Momento rilevante.
Il passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per cassazione, in caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia avviene decorsi dieci giorni dalla comunicazione del relativo decreto senza che le parti chiedano la fissazione dell'udienza.
Nuovo procedimento di cassazione dopo l'annullamento con rinvio - Composizione del collegio - Giudici appartenenti al precedente collegio di legittimità - Ammissibilità.
Qualora una sentenza pronunciata in sede di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità, conclusosi con la sentenza di annullamento, non determinandosi alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.
Istanza di sospensione esecutorietà della sentenza ex art. 351, comma 2, c.p.c. - Pagamento del contributo unificato - Necessità - Fondamento.
L'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c., impone, per la sua trattazione e definizione, l'autonoma fissazione di un'udienza anticipata, di modo che, diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo - laddove la trattazione dell'istanza si svolge nell'ambito del medesimo processo di appello - è dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia