Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impugnazioni civili

Cassazione (ricorso per)

Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario

252 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 29 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 151ª alla 200ª delle 252 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 21595/2025

    Deposito di atti › Di documenti nuovi

    Il termine di quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza stabilito, ex art. 21-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per il deposito nel giudizio di legittimità della sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" è perentorio e va calcolato a ritroso.

    Classificata anche sotto: Giudizio civile e penale (rapporto) › Cosa giudicata penale

    Rv. 675717-01Rassegna di luglio 2025, p. 384Art. 21-bis Reati tributari · Art. 372 c.p.c. · Art. 530 c.p.p. · Art. 648 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21480/2025

    Poteri della cassazione

    Pubblico impiego privatizzato - Violazione dei contratti collettivi - Censurabilità in cassazione - Limiti - Contratti integrativi - Vizi denunziabili - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Casistica.

    In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa; non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica o contraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o demandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo.

    Rv. 676047-01Rassegna di luglio 2025, p. 304Art. 360 c.p.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 40 TU pubblico impiego · Art. 63 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21277/2025

    Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione della sentenza impugnata

    Omissione - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Fattispecie di erroneo riferimento localizzante alla CTR.

    Il ricorso per cassazione che non contiene l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2 c.p.c.) può essere dichiarato inammissibile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non dispone di elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'erroneo riferimento localizzante dell'organo giudiziario che aveva emesso la sentenza impugnata - CTR della Sicilia, anziché CTR del Piemonte - non determinava l'inammissibilità del ricorso, in quanto corrispondevano gli estremi identificativi del numero di RG e della sentenza e nel corpo del ricorso vi era corretto riferimento all'identificativo dell'atto impugnato).

    Rv. 675578-01Rassegna di luglio 2025, p. 381Art. 156 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21352/2025

    Procedimento › Discussione

    Discussione ex art. 379 c.p.c. - Modifica delle conclusioni del P.M. rispetto a quelle della memoria ex art. 378 c.p.c. - Richiesta di termine a difesa delle parti - Inammissibilità - Ragioni.

    In tema di giudizio di cassazione, ove il Pubblico Ministero, in sede di discussione ex art. 379 c.p.c., abbia modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle rassegnate nella memoria ex art. 378 c.p.c., è inammissibile la richiesta di un termine a difesa delle altre parti, dal momento che tale modifica non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, in quanto esse sono chiamate a svolgere le proprie difese successivamente al P.M., avendo, pertanto, modo di replicargli nell'ambito di un'udienza di discussione prevista dal codice di rito come necessariamente destinata ad esaurirsi in un unico contesto.

    Rv. 675948-01Rassegna di luglio 2025, p. 222Art. 378 c.p.c. · Art. 379 c.p.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21061/2025

    Legittimazione › Attiva

    Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Contestazione della controparte - Necessità - Fattispecie.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa, allegando il titolo che gli consente di sostituire quest'ultimo, poiché a tal fine è sufficiente tale adempimento quando il titolo è di natura pubblica - e, quindi, di contenuto accertabile - ed è rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente era stato l'aggiudicatario del bene oggetto di giudizio, nei confronti del quale era stato emesso il conseguente decreto di trasferimento, ritenendo invece irrilevanti - sotto il profilo della legittimazione attiva - le contestazioni di merito svolte dal controricorrente).

    Rv. 675428-01Rassegna di luglio 2025, p. 76Art. 111 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 378 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20345/2025

    Procedimento › Decisione del ricorso

    Condono fiscale - Effetti processuali e conseguenti riflessi di ordine sostanziale.

    Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio di legittimità per cessata materia del contendere a seguito di condono fiscale comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle domande proposte, determinando, in virtù della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, in quanto non più attuali in ragione del venire meno del contrasto tra le parti.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Condono fiscale

    Rv. 676086-02Rassegna di luglio 2025, p. 370Art. 391 c.p.c. · Art. 46 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20536/2025

    Giudizio di rinvio › Giudice di rinvio › Poteri › Cassazione per violazione di norme di diritto

    Principio di diritto - Conformazione del giudice di rinvio - Poteri della Cassazione - Interpretazione della sentenza rescindente - Criteri - Riferimento all'oggetto della domanda e alla questione decisa - Necessità - Fattispecie.

    In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).

    Rv. 675531-02Rassegna di luglio 2025, p. 144Art. 360 c.p.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 384 c.p.c. · Art. 394 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19764/2025

    Motivi del ricorso

    Processo tributario - Ricorso per cassazione - Censura afferente alla motivazione della cartella di pagamento - Trascrizione integrale dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento.

    In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675867-01Rassegna di luglio 2025, p. 361Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 25 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19811/2025

    Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione dei motivi e delle norme di diritto

    Inammissibilità attinente alla forma-contenuto dell'atto - Carattere strettamente processuale – Sanatoria con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c. - Ammissibilità – Esclusione.

    L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.

    Rv. 675237-01Rassegna di luglio 2025, p. 62Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 378 c.p.c. · Art. 380 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19860/2025

    Motivi del ricorso › Violazione di norme di diritto

    Precedente giurisprudenziale - Valore di legge - Esclusione - Mancato rispetto - Conseguenze - Vizio della sentenza - Esclusione.

    Nel sistema processuale civile italiano non esiste una disposizione che imponga la regola dello stare decisis, sicché il precedente giurisprudenziale, anche se proveniente dalle Sezioni Unite, non ha valore di legge e il suo mancato rispetto non comporta, di per sé, un vizio della sentenza.

    Rv. 676082-01Rassegna di luglio 2025, p. 364Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19641/2025

    Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Presupposti - Differenze.

    Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili

    Rv. 675234-01Rassegna di luglio 2025, p. 57Art. 91 c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19747/2025

    Ricorso incidentale

    Parte vittoriosa in appello (o nell'unico grado) - Legittimazione - Limiti - Proposizione di ricorso incidentale condizionato - Configurabilità - Condizioni e limiti.

    La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso, potendo, invece, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse all'impugnazione.

    Rv. 676058-01Rassegna di luglio 2025, p. 281Art. 371 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, decr. n. 19450/2025

    Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis. c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024 - Istanza di decisione avanzata fuori termine - Conseguenze – Estinzione del giudizio - Rimedi.

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., nel testo antecedente la modifica ex d.lgs. n. 164 del 2024, se l'istanza di decisione è avanzata fuori termine, il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.391, comma 1, c.p.c., salva la possibilità di proporre istanza, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell'istanza medesima.

    Rv. 675684-01Rassegna di luglio 2025, p. 129Art. 380-bis c.p.c. · Art. 391 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19194/2025

    Art.380 bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 - Applicabilità - Condizioni.

    Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 si applica - in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. - anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'udienza (o l'adunanza) in sezione.

    Rv. 675829-01Rassegna di luglio 2025, p. 49Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 18931/2025

    Poteri della cassazione

    "Ius superveniens" - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

    Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens può trovare applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione e, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunziando in una controversia riguardante l'omesso pagamento dell'IMU in relazione ad un fabbricato oggetto di occupazione abusiva e di successivo sequestro, ha rigettato il ricorso, non ravvisando la necessità - pur a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 - di un nuovo accertamento di fatto, in quanto era stato già verificato ed apprezzato dal giudice di appello che la contribuente non aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile per l'intera durata dell'anno di imposta in contestazione).

    Rv. 675172-01Rassegna di luglio 2025, p. 355Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18671/2025

    Rinunzia al ricorso

    Proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Successiva rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Art. 96, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

    In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.

    Rv. 675896-01Rassegna di luglio 2025, p. 191Art. 380-bis c.p.c. · Art. 380 c.p.c. · Art. 390 c.p.c. · Art. 96 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17591/2025

    Poteri della cassazione

    Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale intervenuta in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire il carattere decisivo della prova, cioè se la stessa fosse idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, nei limiti in cui esso risulti dalla motivazione della pronuncia impugnata e purché il ricorrente abbia allegato, sia pure senza specifica articolazione espositiva, l'anzidetta qualità.

    Rv. 675752-01Rassegna di giugno 2025, p. 67Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17481/2025

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti

    In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 675219-01Rassegna di giugno 2025, p. 35Art. 111 cost. · Art. 74 c.c.i.i. · Art. 77 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17017/2025

    Mandato alle liti (procura)

    Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni - Fattispecie.

    In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).

    Rv. 674907-01Rassegna di giugno 2025, p. 32Art. 83 c.p.c. · Art. 365 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17105/2025

    Deposito di atti › Di documenti nuovi

    Art. 372 c.p.c. - Nullità o inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

    L'art. 372 c.p.c. - che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata - si applica anche alla nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, quando la produzione dei documenti idonei a dimostrare il vizio del procedimento notificatorio si pone come unico mezzo per lo scrutinio sull'eventuale nullità della sentenza, atteso che, diversamente, il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione si risolverebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

    Rv. 675118-01Rassegna di giugno 2025, p. 108Art. 372 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17130/2025

    Ricorso

    Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Principio di consumazione dell'impugnazione - Conseguenze - Istanza di decisione - Contenuto - Integrazione dei motivi o emenda delle carenze del ricorso - Esclusione.

    Ricorso › Forma e contenuto

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.

    Rv. 675728-01Rassegna di giugno 2025, p. 107Art. 380-bis c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16915/2025

    Giudizio di rinvio › Giudice di rinvio

    Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.

    Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.

    Rv. 675016-01Rassegna di giugno 2025, p. 30Art. 383 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16915/2025

    Giudizio di rinvio › Giudice di rinvio

    Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti.

    Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.

    Rv. 675016-02Rassegna di giugno 2025, p. 30Art. 383 c.p.c. · Art. 384 c.p.c. · Art. 392 c.p.c. · Art. 393 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16991/2025

    Preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile

    Ulteriore ricorso per cassazione - Termine di proponibilità - Decorrenza - Dalla notificazione del primo ricorso - Sussistenza - Fondamento.

    Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.

    Rv. 675021-01Rassegna di giugno 2025, p. 104Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 369 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16650/2025

    Procedimento

    Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Notifica del ricorso per cassazione al difensore in appello della società estinta - Legittimità - Controricorso della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.

    In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci.

    Rv. 675146-01Rassegna di giugno 2025, p. 180Art. 110 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16618/2025

    Ricorso › Forma e contenuto › Esposizione sommaria dei fatti

    Modello legale di ricorso per cassazione - Requisito ex art. 366, n. 3, c.p.c. - Requisito ex art. 366, n. 4, c.p.c. - Complementarietà - Fondamento e funzione - Fattispecie.

    In tema di requisiti di "forma-contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso, esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto di appello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino di rappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).

    Rv. 674975-01Rassegna di giugno 2025, p. 61Art. 366 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16626/2025

    Motivi del ricorso

    Rinuncia a motivi del ricorso - Differenze rispetto all'art. 390 c.p.c. - Sottoscrizione della parte e specifico mandato - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

    Rinunzia al ricorso

    La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, a differenza di quella prevista dall'art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, non comportando la disposizione del diritto in contesa, ma costituendo espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore; pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggetto di rinuncia.

    Rv. 675416-01Rassegna di giugno 2025, p. 28Art. 390 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16379/2025

    Ricorso › Forma e contenuto

    Giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Provvedimenti finali - Impugnabilità - Mediante revocazione o ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

    Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.

    Rv. 675184-01Rassegna di giugno 2025, p. 174Art. 111 cost. · Art. 380-bis c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16211/2025

    Ricorso

    Deposito telematico di atti processuali - Contestazione sulla tempestività del deposito - Allegazione della pec di esito controlli - Insufficienza - Produzione della pec di consegna (nel formato .msg o nel formato .eml) - Necessità.

    In tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato.

    Rv. 674996-01Rassegna di giugno 2025, p. 96Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16211/2025

    Giudizio di rinvio › Procedimento › Riassunzione › Citazione › Forma e contenuto

    Giudizio di rinvio - Natura autonoma - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.

    Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile

    Rv. 674996-02Rassegna di giugno 2025, p. 91Art. 383 c.p.c. · Art. 165 c.p.c. · Art. 347 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16077/2025

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Ordinanze

    Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - “Prima di procedere alla trattazione della causa” - Rito lavoro - Applicabilità - Invito a precisare le conclusioni e trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Fattispecie.

    La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).

    Classificata anche sotto: Procedimenti speciali

    Rv. 674994-01Rassegna di giugno 2025, p. 87Art. 348-ter c.p.c. · Art. 436-bis c.p.c. · Art. 668 c.p.c. · Art. 283 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16124/2025

    Giudizio di rinvio › Procedimento › Riassunzione › Termine

    Giudizio di rinvio - Termine per la riassunzione - Termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 21, della l.n. 69 del 2009 - Ambito applicativo.

    In tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

    Rv. 674995-01Rassegna di giugno 2025, p. 89Art. 392 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15400/2025

    Giudizio di rinvio › Procedimento › Posizione processuale delle parti

    Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione non dedotta né rilevata in cassazione - Deducibilità o rilevabilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze.

    Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 674819-01Rassegna di giugno 2025, p. 45Art. 102 c.p.c. · Art. 394 c.p.c. · Art. 331 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 15256/2025

    Rinunzia al ricorso

    Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Deposito della rinuncia in cancelleria dopo l'opposizione e prima dell'udienza - Estinzione del processo - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., il deposito dell'atto di rinuncia al giudizio - effettuato dopo la richiesta di discussione della proposta di definizione e prima dell'udienza - determina l'estinzione del giudizio poiché non richiede l'accettazione della controparte (che rileva solo ai fini delle spese) per l'inapplicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione e non ha natura recettizia in senso stretto, dal momento che l'art. 390, comma 3, c.p.c., ne consente la semplice comunicazione agli avvocati costituiti, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.

    Rv. 675088-01Rassegna di giugno 2025, p. 157Art. 380-bis c.p.c. · Art. 390 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 15257/2025

    Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Pendenza del termine per proporre opposizione - Deposito di istanza di sospensione del giudizio per avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022 (c.d. "rottamazione-quater") - Idoneità a impedire l’estinzione del giudizio - Esclusione - Ragioni.

    In tema di contenzioso tributario, l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 675099-01Rassegna di giugno 2025, p. 156Art. 380-bis c.p.c. · Art. 390 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15219/2025

    Procedimento

    Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Dettagliata proposta di definizione - Mera istanza di decisione - Oneri di motivazione della Corte - Fondamento.

    Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte può limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c.

    Rv. 675336-01Rassegna di giugno 2025, p. 75Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14962/2025

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Commissioni tributarie

    Sentenze delle commissioni tributarie emesse in sede di giudizio di ottemperanza - Ricorso per cassazione ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti - Violazione delle "norme del procedimento" - Nozione - Fattispecie.

    L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal giudice tributario in esito a giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla S.C. non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso con cui il contribuente denunciava l'erroneo rilievo da parte del giudice dell'ottemperanza della sussistenza di un giudicato ostativo alla sua domanda, derivante dalla statuizione di rigetto di precedente ricorso per ottemperanza per prescrizione del diritto al rimborso dell'imposta riconosciuto con la sentenza di condanna, rigettandolo poi nel merito in ragione del corretto rilievo, nella decisione impugnata, dell'idoneità della sentenza resa nel precedente giudizio di ottemperanza ad acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c.).

    Rv. 675131-01Rassegna di giugno 2025, p. 150Art. 2909 c.c. · Art. 70 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14986/2025

    Art. 380 bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Ragioni.

    La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), in assenza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi.

    Rv. 674883-01Rassegna di giugno 2025, p. 4Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14986/2025

    Art. 380-bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Soppressione del requisito della nuova procura speciale - Applicabilità alle istanze di decisione formulate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative o per le quali a tale data non era scaduto il termine di proposizione - Conseguenze.

    La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo all'esame e decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe tale requisito.

    Rv. 674883-02Rassegna di giugno 2025, p. 4Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14986/2025

    Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c.

    (nel testo antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024) - Istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi cui si applica la formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio dev'essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) e non va applicato il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita "in conformità alla proposta", atteso che l'esito del giudizio prescinde dalle ragioni di questa.

    Rv. 674883-03Rassegna di giugno 2025, p. 5Art. 380-bis c.p.c. · Art. 391 c.p.c. · Art. 96 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15028/2025

    Deposito di atti › Del ricorso

    Ricorso per cassazione - Notifica con modalità telematica – Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici munita di sottoscrizione autografa del difensore – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.

    Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione notificato in modalità telematica, in uno con la copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredata dell'attestazione di conformità agli originali telematici sottoscritta con firma autografa dal difensore, non ne determina l'improcedibilità, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.

    Rv. 675881-01Rassegna di giugno 2025, p. 70Art. 369 c.p.c. · Art. 9 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 1 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legaliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14869/2025

    Giudizio di rinvio › Giudice di rinvio

    Giudizio di cassazione - Emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici di una nullità - Mancata rilevazione - Rilevabilità da parte del giudice del rinvio - Preclusione - Fondamento - Limiti.

    La mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, impedisce la sua rilevabilità al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens.

    Rv. 675361-01Rassegna di giugno 2025, p. 41Art. 1421 c.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14684/2025

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Ordinanze

    Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Difetto dei presupposti - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).

    Rv. 675624-01Rassegna di aprile 2025, p. 305Art. 111 cost. · Art. 445-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14709/2025

    Procedimento

    Processo civile telematico - Giudizio di legittimità - Risultanze degli applicativi - Fede privilegiata - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Produzione dei documenti unitamente al ricorso originario - Dimostrazione a cura del ricorrente - Certificazione della Cancelleria - Necessità.

    In tema di processo civile telematico, nel giudizio di revocazione di una decisione di legittimità, in difetto di espressa disposizione normativa, non può essere attribuita fede privilegiata alle risultanze degli applicativi attualmente in dotazione all'ufficio, ove esse non siano state certificate dalla cancelleria ad impulso di chi ne abbia interesse, cosicché il ricorrente è tenuto a provare, tramite apposita certificazione di cancelleria, che i documenti rilevanti erano stati ritualmente prodotti col ricorso originario e risultavano nella disponibilità della Corte al momento della decisione.

    Rv. 674989-02Rassegna di aprile 2025, p. 249Art. 366 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14709/2025

    Decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Formulazione della proposta - Atto dovuto - Esclusione - Valutazione discrezionale - Mancato esercizio - Errore revocatorio - Esclusione.

    Procedimento

    In tema di procedimento per la decisione accelerata del giudizio di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., anche in presenza dei presupposti ivi previsti, la formulazione della proposta definitoria non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.

    Rv. 674989-04Rassegna di aprile 2025, p. 247Art. 380-bis c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14488/2025

    Motivi del ricorso › Vizi di motivazione

    Diritto all'oblio - Bilanciamento con il diritto di cronaca - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

    In tema di diritto all'oblio, la valutazione compiuta dal giudice di merito nel bilanciamento con il diritto di cronaca è censurabile in sede di legittimità nella misura in cui tocca non l'accertamento del fatto nella sua dimensione storica, bensì la correttezza del metodo adottato e il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che il giudice di legittimità è tenuto a verificare in relazione al diritto fondamentale alla cd. autodeterminazione informativa, inteso come controllo sull'insieme delle informazioni che definiscono l'immagine sociale dell'individuo, rispetto al quale elementi come il decorso del tempo o l'intervenuto provvedimento penale favorevole assumono rilievo centrale, concorrendo a orientare il senso e l'esito del bilanciamento.

    Classificata anche sotto: Personalità (diritti della)

    Rv. 675488-01Rassegna di aprile 2025, p. 86Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14440/2025

    Ammissibilità del ricorso

    Iscrizione ipotecaria - Richiesta di cancellazione al conservatore - Rifiuto - Reclamo alla Corte d'appello ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.p.c. - Decreto di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Contestazione del diritto all'iscrizione ipotecaria - Differenze - Decisione - Idoneità al giudicato - Conseguenze.

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.

    Rv. 674627-01Rassegna di aprile 2025, p. 239Art. 2888 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14272/2025

    Ammissibilità del ricorso

    Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessità - Fondamento.

    Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.

    Rv. 674575-01Rassegna di aprile 2025, p. 83Art. 156 c.p.c. · Art. 348-bis c.p.c. · Art. 348-ter c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14008/2025

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti

    Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

    Classificata anche sotto: Impresa

    Rv. 674833-01Rassegna di aprile 2025, p. 80Art. 2191 c.c. · Art. 2192 c.c. · Art. 8 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 91 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14035/2025

    Motivi del ricorso

    Rinuncia ai motivi di ricorso - Decisione in ordine alla fondatezza di tali censure - Esclusione - Conseguenze.

    La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.

    Rv. 675076-01Rassegna di aprile 2025, p. 384Art. 390 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia