Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario
252 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 29 aprile 2026
Pagina 5 di 6 delle massime
Massime della Corte di cassazione
Dalla 201ª alla 250ª delle 252 massime di questa sottovoce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13759/2025
Procedimento › Pronuncia a sezioni unite
Rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Contrasto sincronico e non diacronico - Fondamento.
In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedentemente seguito, né occorrendo la rimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutare orientamento.
La Convenzione Card (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un negozio di diritto privato, con valenza interna tra le compagnie assicurative che vi aderiscono, rispetto al quale non può essere predicato il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione dei motivi e delle norme di diritto
Principio di autosufficienza del ricorso - Sentenza di commissione tributaria regionale - Vizio di motivazione - Censura relativa al giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Condizioni - Riproduzione testuale degli elementi essenziali dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento.
In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.
Erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Compravendita di terreno con permesso di costruire - Illegittimità di variante - Azione per la riduzione del prezzo - Vizio di contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di compravendita di terreno con permesso di costruire e azione di riduzione del prezzo per illegittimità di variante, ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione, censurabile in sede di legittimità, ove la sentenza di merito, escludendo la presenza di evidenze del fatto che, se l'altezza dell'edificio fosse stata conforme alla normativa, i servizi igienici avrebbero potuto essere legittimamente realizzati, non abbia considerato quanto affermato in precedenza circa la conformità agli strumenti urbanistici della variante relativa a vani e cantina, come acclarata dal c.t.u..
Istanza di parte di rimessione alle Sezioni Unite - Formalità ai sensi dell’art. 376 c.p.c. - Necessità - Sussistenza.
In tema di ricorso per cassazione, l'istanza con cui una parte chiede la rimessione della causa alle Sezioni Unite, pur avendo valenza meramente sollecitatoria di un potere officioso, richiede l'osservanza delle formalità previste dall'art. 376, comma 2, c.p.c..
Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto ex art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Processo telematico - Omesso deposito di copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità - Limiti - Fondamento.
In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.
Travisamento della prova - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti e limiti - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Fattispecie.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale).
Giudizio di cassazione - Procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009 - Costituzione di un nuovo difensore e conferimento della procura in calce all'atto di richiesta della decisione ex art. 380-bis, c.p.c. - Nullità della costituzione - Fondamento - Sostituzione del difensore - Rilevanza - Esclusione - Art. 380-bis, comma 2, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Deroga all'art. art. 83 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con il conferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non può pervenirsi, peraltro, ad una soluzione diversa quando sopraggiunge la sostituzione del difensore, dovendosi anche escludere l'introduzione da parte dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto che l'istanza di decisione è eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale - di una regola in deroga all'art. 83 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, relativo ad una giudizio iniziato nel 1976, affermando la nullità dell'atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ." in ragione del conferimento della procura speciale con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal difensore stesso).
Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Contestualità rispetto alla redazione dell’atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).
Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Sentenza d'appello resa in sede di rinvio - Applicabilità - Fondamento.
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Controricorso - Art. 365 c.p.c. - Applicabilità - Procura conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del controricorso - Fattispecie.
In tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
Sovraindebitamento - Domanda di apertura della liquidazione del patrimonio in conversione da precedente accordo di composizione della crisi - Pronuncia di inammissibilità - Decisorietà e definitività - Esclusione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
Il provvedimento che dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, l. n. 3 del 2012, la domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, in conversione di una precedente procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14-bis, comma 2, lett. b) della stessa legge, è privo dei caratteri della definitività e decisorietà, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, non precludendo di per sé la riproposizione della domanda, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile).
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Giudizio di cassazione - Improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. - Oneri a carico delle parti - Ripartizione - Conseguenze.
In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso.
Ricorso per cassazione articolato in motivi cc.dd. misti - Censure ricondotte a più paradigmi dell'art. 360 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha giudicato ammissibile un motivo di ricorso in seno al quale erano censurati, da un lato, la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza però che i due argomenti di critica fossero mescolati in un'inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica).
Ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo - Notificazione a mezzo PEC ad istanza di procuratore non iscritto nominato difensore unitamente al primo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).
Procura apposta a margine o in calce - Requisito della specialità - Sussistenza - Errori materiali - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).
Deposito di documenti nuovi in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c. comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.
In tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.
Rinuncia al giudizio successiva alla istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rinuncia al giudizio, formulata successivamente alla richiesta di discussione della proposta di definizione, impedisce l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché, venendo meno l'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovare conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione.
Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio
Ricorso per cassazione - Deposito di copia incompleta della sentenza impugnata - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia della sentenza impugnata che, in una sola pagina, non riproduce la parte finale delle parole di ogni frase, perché "tagliata" in sede di digitalizzazione del provvedimento, non determina la sua improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU -, se il senso della decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso, assicurando la possibilità di una piena difesa per le controparti.
Fallimento della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Notificazione del ricorso al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Costituzione del curatore - Sanatoria.
Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.
Giudizio di rinvio › Danni e restituzioni in dipendenza della sentenza cassata
Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.
Ricorso per cassazione - Contributo unificato - Ulteriore contributo ex art. 13, comma 2-bis, T.U. spese - Assimilazione alla imposta di registro - Esclusione - Conseguenze - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 2-bis, del T.U. spese prevede, oltre al contributo unificato, un ulteriore importo fisso che, anche se pari nel quantum all'imposta di registro, non è assimilabile a quest'ultima, con la conseguenza che ad esso non si applicano le ipotesi di esenzione previste per l'imposta di registro dall'art. 46 della l. n. 374 del 1991, in quanto tale diverso ed autonomo tributo è fondato esclusivamente su esigenze di deflazione del contenzioso di legittimità.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, in quanto si tratta di decisione non definitiva (che non esclude cioè la reiterabilità della proposta) nonché priva di natura decisoria su diritti soggettivi, e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti
In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del carattere di decisorietà, siccome non pronunciato su diritti contrapposti, laddove sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione quelli resi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, giacché in tali ipotesi essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti e sono resi in esito al contraddittorio tra le parti, divenendo come tali suscettibili di stabilizzazione, equipollente al giudicato allo "stato degli atti".
Artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima dell’1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Rilevanza della questione - Incidenza della questione sulla domanda subordinata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza della questione afferente alla domanda svolta in via subordinata, è necessario e sufficiente che il giudice del merito, nel disporre il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. (Nella specie, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale volto a definire l'ambito applicativo dell'istituto della cd. protezione complementare, non avendo il giudice remittente effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria).
Reclamo ex art. 18 l.fall. - Contraddittorio scritto - Concessione di termini a difesa - Adozione del provvedimento decisorio in epoca antecedente - Conseguenze.
In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ove il collegio ritenga di "sentire le parti" attraverso il contraddittorio scritto, concedendo termini a difesa per la comunicazione di scritti conclusionali, l'adozione del provvedimento decisorio prima della loro scadenza determina la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.
Art. 371 c.p.c. - Riforma d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso incidentale - Deposito - Sufficienza - Conseguenze.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.
Impugnazione contro uno o alcuni capi della sentenza - Consumazione del diritto limitatamente ai capi non impugnati - Esclusione - Condizioni - Impugnazione incidentale della controparte relativamente a detti capi - Proposizione di ricorso incidentale avverso i medesimi capi - Ammissibilità - Fondamento.
La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.
Perizia stragiudiziale - Mancata valutazione - Vizio di omesso esame di un fatto decisivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.
Istituzione di una sezione civile incaricata esclusivamente delle controversie tributarie - Riparto degli affari tra le sezioni - Natura meramente tabellare - Questione di competenza rispetto alle altre sezioni - Esclusione.
L'avvenuta istituzione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 130 del 2022, di una sezione civile della Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria non ha incidenza sulla natura meramente tabellare del riparto interno degli affari tra la predetta sezione e le altre sezioni civili della S.C., il quale, pertanto, non dà luogo ad una questione di competenza.
Ricorso per cassazione - Motivi di censura avverso argomentazioni "ad abundantiam" od "obiter dicta" contenuti nella sentenza impugnata - Inammissibilità - Fondamento.
In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
Ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie - Notifica mediante consegna diretta all'Ufficio finanziario - Art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso.
In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un'ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)
In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.
Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)
In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo "ab estrinseco" della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.
Giudicato - Interpretazione da parte del giudice di legittimità - Trascrizione sentenza - Necessità - Omissione - Inammissibilità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione dei motivi e delle norme di diritto
Erronea intitolazione del motivo di ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Riqualificazione - Condizioni.
L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.
Processo tributario - Giudizio d'ottemperanza - Natura - Carattere cd. chiuso - Poteri del giudice dell'ottemperanza - Attività cognitiva e ricostruttiva - Fattispecie.
In tema di ottemperanza delle sentenze tributarie, il cd. carattere chiuso del giudizio vincola il giudice ad esercitare il proprio potere entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, ma, ove il comando non risulti ben definito, egli può compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, ponendo in essere un'attività cognitiva e ricostruttiva, non consentita, invece, nell'esecuzione civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice dell'ottemperanza, che aveva nominato un commissario ad acta per l'attuazione di un rimborso, senza tuttavia determinare le modalità operative una volta riscontrata l'incapienza delle risorse stanziate).
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza - Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. per entrambi - Istanza di decisione proposta dal solo ricorrente principale - Conseguenze.
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Rimessione alla pubblica udienza per questione di rilievo nomofilattico - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Esclusione - Conseguenze.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rimessione alla pubblica udienza - fissata in esito all'adunanza camerale conseguente ad istanza del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico - esclude la conformità della decisione definitiva all'iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione della sentenza impugnata
Ricorso per cassazione - Omessa o erronea indicazione della parte intimata - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.
Giudizio di rinvio › Procedimento › Estinzione del processo
Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione.
Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia