Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impugnazioni civili

Cassazione (ricorso per)

Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario

252 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 29 aprile 2026

Pagina 2 di 6 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 100ª delle 252 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2815/2026

    Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione proveniente dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale - Inammissibilità.

    In tema di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è inammissibile, per difetto di interesse, l'istanza di decisione avanzata ai sensi dell'ultimo comma della citata disposizione dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale e non sia rimasto soccombente rispetto ad esso.

    Rv. 677864-01Rassegna di febbraio 2026, p. 123Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2702/2026

    Procedimento

    Parte costituita personalmente ex art. 86 c.p.c. - Morte - Avviso di fissazione dell'udienza - Non risultanza dagli atti dell’esistenza di eredi - Trattazione della causa - Ammissibilità - Fondamento.

    Nel giudizio di cassazione l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.

    Rv. 677354-01Rassegna di febbraio 2026, p. 47Art. 24 cost. · Art. 86 c.p.c. · Art. 377 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2642/2026

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Commissioni tributarie

    Processo tributario - Giudizio di ottemperanza - Ordinanza non definitiva che, senza dichiarare chiuso il procedimento, dichiari l’inammissibilità di reclamo contro provvedimento del commissario ad acta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza del giudice che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibile il reclamo contro una delibera del commissario ad acta non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà.

    Rv. 677777-01Rassegna di febbraio 2026, p. 115Art. 111 cost. · Art. 70 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2200/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677668-01Rassegna di febbraio 2026, p. 13Art. 111 cost. · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 28 fallimento · Art. 51 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2209/2026

    Giudizio di rinvio › Giudice di rinvio

    Cassazione con rinvio - Errore materiale nella designazione del giudice del rinvio - Emendabilità mediante il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c. - Riassunzione - Pronuncia di inammissibilità da parte del giudice di rinvio - Successivo ricorso per cassazione - Correzione d’ufficio dell’errore - Ammissibilità.

    Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, per errore materiale indichi nel dispositivo un giudice diverso da quello effettivamente competente, tale statuizione, in quanto coperta dal giudicato formale, è emendabile esclusivamente dalla stessa Corte mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale; tuttavia, ove il giudizio di rinvio si concluda con una pronuncia di inammissibilità della riassunzione, impugnata con ricorso per cassazione, la Corte, cassata la pronuncia in rito, può correggere anche d'ufficio l'originario errore materiale e disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto essere indicato sin dall'originaria ordinanza di cassazione.

    Rv. 677861-01Rassegna di febbraio 2026, p. 108Art. 383 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1922/2026

    Mandato alle liti (procura)

    Procura alle liti conferita su supporto cartaceo congiunta a ricorso digitale - Espressioni che si riferiscono ad attività tipiche del giudizio di merito - Assenza di riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione - Specialità della procura - Insussistenza.

    In tema di ricorso per cassazione, la procura alle liti conferita su supporto cartaceo, materialmente congiunto al ricorso digitale, che contenga espressioni univocamente dirette ad attività tipiche del giudizio di merito, in assenza di ogni riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione, non presenta i requisiti della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c.

    Rv. 677563-01Rassegna di gennaio 2026, p. 83Art. 83 c.p.c. · Art. 125 c.p.c. · Art. 365 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1929/2026

    Ricorso incidentale

    Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dai danneggiati, nonostante fosse volto a far valere, come quello principale proposto da uno degli originari convenuti, la responsabilità solidale anche delle altre figure di garanzia coinvolte, nei cui confronti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda).

    Rv. 677689-01Rassegna di gennaio 2026, p. 83Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 334 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1744/2026

    Ricorso › Forma e contenuto

    Nel giudizio avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti, trattandosi di procedimento che richiede l'intervento necessario del pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c., non opera il limite della cd. "doppia conforme", di cui al previgente art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Matrimonio

    Rv. 676881-01Rassegna di gennaio 2026, p. 39Art. 348-ter c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1779/2026

    Controricorso › Notificazione

    Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate - Onere di disconoscimento del controricorrente - Necessità.

    In caso di ricorso predisposto in originale digitale e notificato a mezzo PEC, ai fini della prova della tempestività della notificazione, incombe sul controricorrente l'onere di disconoscere, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la conformità agli originali dei messaggi PEC e della relazione di notificazione depositati in copia analogica semplice non autenticata dal ricorrente; ne consegue che, mentre in mancanza di contestazioni è sufficiente il deposito di copie semplici, nell'ipotesi in cui l'intimato non svolga attività difensiva ovvero il controricorrente contesti espressamente la conformità della copia all'originale è necessaria l'attestazione di conformità.

    Rv. 677728-01Rassegna di gennaio 2026, p. 127Art. 23 c.a.d. · Art. 3-bis Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 9 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legaliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1389/2026

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Deposito della sentenza impugnata unitamente alla relata di notifica - Rispetto dei termini ex art. 369 c.p.c. - Necessità - Deposito nei termini dell'art. 372 c.p.c. - Esclusione.

    In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).

    Rv. 676798-01Rassegna di gennaio 2026, p. 30Art. 369 c.p.c. · Art. 372 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1463/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti

    Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 677055-01Rassegna di gennaio 2026, p. 36Art. 26 fallimento · Art. 360 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1467/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Decreti

    Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, in quanto in tal caso riveste carattere definitivo e natura decisoria.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 676788-01Rassegna di gennaio 2026, p. 37Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1473/2026

    Ricorso incidentale › Termini

    Alla liquidazione controllata del sovraindebitato si applicano le disposizioni in tema di procedimento unitario previsto per le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, stante il rinvio recettizio operato dall'art 270, comma 5, CCII - come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024 - alle disposizioni contenute nel titolo III, sezione II e III, in quanto compatibili. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre i trenta giorni dalla notificazione del provvedimento a cura della cancelleria, come previsto dall'art. 51, comma 13, CCII).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali

    Rv. 677056-01Rassegna di gennaio 2026, p. 37Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1497/2026

    Motivi del ricorso › Questioni nuove

    Danno da perdita del rapporto parentale - Ricorso per cassazione - Censura della liquidazione con modalità diverse dalle tabelle a punti - Questione non posta nei gradi di merito - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

    Motivi del ricorso › Violazione di norme di diritto

    In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd. "a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.

    Classificata anche sotto: Risarcimento del danno › Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)

    Rv. 677688-01Rassegna di gennaio 2026, p. 77Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1007/2026

    Ricorso

    Notifica di copia non integrale di ricorso per cassazione - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.

    La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).

    Rv. 676830-01Rassegna di gennaio 2026, p. 27Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 940/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) › Provvedimenti in materia fallimentare

    Decisione sul reclamo avverso decreto di trasferimento immobiliare - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità

    La decisione sul reclamo avverso il decreto di trasferimento immobiliare, adottato in sede concorsuale dal giudice delegato, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti reali che, in assenza di tale mezzo di impugnazione, verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo previsto al riguardo un diverso rimedio impugnatorio.

    Rv. 677046-01Rassegna di gennaio 2026, p. 25Art. 111 cost. · Art. 2919 c.c. · Art. 26 fallimento · Art. 107 fallimento e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 802/2026

    Ricorso › Forma e contenuto › Esposizione sommaria dei fatti

    Violazione dei limiti dimensionali ex art. 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - Inammissibilità - Condizioni - Modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. - Fattispecie.

    La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).

    Rv. 677428-01Rassegna di gennaio 2026, p. 22Art. 24 cost. · Art. 121 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620/2026

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    In tema di concordato semplificato, il decreto della corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, comma 7, e 247 CCII, né, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Concordato preventivo

    Rv. 677423-01Rassegna di gennaio 2026, p. 20Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 609/2026

    Ricorso incidentale

    Onere di deposito della sentenza - Condizioni - Conseguenze.

    In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente incidentale è esonerato dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente principale in conformità dell'art. 369 c.p.c., sicché, in mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la predetta sentenza corredata della relata di notifica.

    Rv. 677514-01Rassegna di gennaio 2026, p. 69Art. 369 c.p.c. · Art. 371 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 469/2026

    Procedimento › Decisione del ricorso › Cassazione con rinvio

    Cassazione con rinvio su determinati capi della decisione - Giudizio di rinvio - Istanza di correzione di errore materiale relativa a capi coperti da giudicato formale - Proponibilità - Fondamento.

    Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.

    Classificata anche sotto: Provvedimenti del giudice civile › Sentenza

    Rv. 677520-01Rassegna di gennaio 2026, p. 67Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 298/2026

    Ammissibilità del ricorso

    Inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. - Sussistenza di unico precedente della S.C. - Idoneità - Condizioni.

    In tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della S.C. di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche.

    Rv. 676879-01Rassegna di gennaio 2026, p. 15Art. 360-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 270/2026

    Interesse al ricorso

    Compensazione delle spese di lite - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Interesse all’impugnazione - Configurabilità - Ragioni.

    La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite affinché le stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che, pur non beneficiando, in via immediata, della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, essa soggiace alla rivalsa dello Stato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002.

    Rv. 677516-01Rassegna di gennaio 2026, p. 64Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 239/2026

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Fascicolo di ufficio della fase di merito - Deposito dell'istanza di trasmissione - Mancata acquisizione - Rilevanza - Limiti.

    La mancata trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di merito, nonostante la rituale richiesta del ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., non incide sulla regolarità del procedimento, salvo che l'esame degli atti nello stesso contenuti non risulti indispensabile ai fini della decisione.

    Rv. 676903-01Rassegna di gennaio 2026, p. 13Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 112/2026

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Consiglio di Stato

    Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Verifica di requisiti previsti da norme primarie o secondarie - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    L'eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., nell'ipotesi in cui l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, non si configura nel caso in cui il sindacato sulla legittimità dell'atto implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l'accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, sul presupposto che il g.a. non avesse invaso l'ambito discrezionale proprio dell'autorità amministrativa, alla quale aveva rimesso la decisione dopo aver rilevato l'erroneità del presupposto di fatto sotteso all'originaria determinazione impugnata, rappresentato dall'irrilevanza della sanzione precedentemente comminata alla ricorrente dall'AGCM).

    Rv. 677106-01Rassegna di gennaio 2026, p. 5Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34959/2025

    Deposito di atti › Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio

    Ricorso per Cassazione - Verifica della tempestività - Ricorsi introdotti a partire dal 1° gennaio 2023 - Prova della notificazione della sentenza impugnata - Condizioni - Fondamento.

    Procedimento

    In relazione ai ricorsi per cassazione proposti dopo il 1° gennaio 2023 (data di attuazione del processo telematico in cassazione, ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.) la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso in cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti atteso l'interesse pubblicistico alla verifica dell'eventuale passaggio in giudicato, deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito in formato digitale del messaggio originale di notificazione pervenutogli; ove, tuttavia, sia stata depositata nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, il ricorrente è tenuto, come per gli altri documenti prodotti in formato non digitale, a munirla di attestazione di conformità nei termini di cui agli artt. 196-novies disp. att. c.p.c., 16-decies e 16-undecies, l. n. 221 del 2012, la quale costituisce formalità necessaria e sufficiente a consentire la verifica suddetta in termini di certezza.

    Rv. 677215-01Rassegna di dicembre 2025, p. 137Art. 327 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34998/2025

    Motivi del ricorso › Vizi di motivazione

    Omesso esame di circostanze o rilievi alla c.t.u. - Modalità di deduzione - Onere di specificità.

    Il ricorso per cassazione con cui venga denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto o di rilievi mossi alle risultanze e al procedimento di c.t.u. postula che il ricorrente specifichi gli elementi dei quali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio, che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla relativa decisività, da effettuarsi sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso.

    Rv. 677119-01Rassegna di dicembre 2025, p. 138Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34887/2025

    Procedimento › Fissazione dell'udienza

    Parti costituite successivamente - Obbligo di comunicazione - Esclusione.

    Nel procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377, comma 2, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultano costituite con il deposito degli atti all'uopo previsti, non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente.

    Rv. 677224-01Rassegna di dicembre 2025, p. 158Art. 377 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34143/2025

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.

    Classificata anche sotto: Famiglia › Potestà dei genitori

    Rv. 677073-01Rassegna di dicembre 2025, p. 45Art. 337-ter c.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33807/2025

    Ricorso nell'interesse della legge

    Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Questioni costituenti materia del contendere - Ammissibilità - Esclusione.

    Non è consentita l'enunciazione officiosa del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., su questioni ancora costituenti materia del contendere tra le parti, quali quelle rimesse alla decisione del giudice del rinvio.

    Rv. 677197-01Rassegna di dicembre 2025, p. 122Art. 363 c.p.c. · Art. 382 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33864/2025

    Giudizio di rinvio › Procedimento › Riassunzione › Citazione › Notificazione

    Giudizio di rinvio - Nullità della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di una parte - Legittimazione - Titolarità in capo ai litisconsorti processuali - Esclusione - Contumace involontario - Impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Necessità.

    Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.

    Rv. 677207-01Rassegna di dicembre 2025, p. 124Art. 102 c.p.c. · Art. 293 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33933/2025

    Ricorso per cassazione - Inosservanza dei criteri di redazione ex d.m. n. 110 del 2023 - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

    Il ricorso per cassazione che eccede i limiti dimensionali previsti dal d.m. giustizia n. 110 del 2023 non è, per ciò solo, inammissibile a meno che non violi le regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e sia, quindi, privo di specificità o incomprensibile.

    Rv. 677185-01Rassegna di dicembre 2025, p. 126Art. 366 c.p.c. · Art. 121 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33441/2025

    Motivi del ricorso

    Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questioni non esaminate perché assorbite - Inammissibilità - Riproponibilità in sede di rinvio - Sussistenza.

    È inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello, volto a sollevare questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare, ferma restando la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.

    Rv. 677201-01Rassegna di dicembre 2025, p. 114Art. 100 c.p.c. · Art. 371 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33672/2025

    Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Idoneità ai fini della decisione del ricorso - Esclusione - Fondamento.

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Rv. 677196-01Rassegna di dicembre 2025, p. 118Art. 380-bis c.p.c. · Art. 391 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33672/2025

    Proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. - Contestazione dei presupposti processuali o sostanziali - Istanza di decisione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Estinzione del processo - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione, il ricorrente che intenda contestare i presupposti, di carattere sostanziale o processuale, della proposta ex art. 380-bis c.p.c. deve necessariamente presentare tempestiva istanza di decisione, in mancanza della quale si perfeziona una fattispecie estintiva del giudizio, che non può essere evitata mediante la successiva proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'art. 391, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato estinto il giudizio per regolamento di competenza in ragione della mancata presentazione dell'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo inammissibile la richiesta di decisione del regolamento, successivamente formulata mediante l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c.).

    Rv. 677196-02Rassegna di dicembre 2025, p. 118Art. 380-bis c.p.c. · Art. 391 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32869/2025

    Motivi del ricorso › Vizi di motivazione

    Vizio di motivazione - Deduzione fondata su elementi estranei al contenuto intrinseco della sentenza impugnata - Inammissibilità.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione dev'essere dedotto con riferimento al contenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi su elementi istruttori allo stesso estranei.

    Rv. 676758-02Rassegna di dicembre 2025, p. 107Art. 132 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 32732/2025

    Decreto di estinzione ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva - Ammissibilità - Istanza di esame nel merito del ricorso - Limiti.

    In caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. (rinuncia tacita per decorso del termine ivi previsto), l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile per la sola deduzione di error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva e non anche per l'istanza di esame nel merito del ricorso per cassazione, cui si può procedere solo per la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.

    Rv. 677243-01Rassegna di dicembre 2025, p. 182Art. 380-bis c.p.c. · Art. 391 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 32827/2025

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Commissioni tributarie

    Processo tributario - Sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Ammissibilità - Limite ex art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ambito applicativo - Sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza - Ricorso per cassazione solo per errores in procedendo ex 403 c.p.c. - Sussistenza.

    Contro le sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammissibile l'impugnazione per revocazione, dovendo intendersi la limitazione di cui al comma 10 della disposizione - a mente del quale contro le sentenze emesse dal giudice dell'ottemperanza è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento - come relativa al solo ambito delle impugnazioni ordinarie e non a quelle straordinarie; la sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza, d'altro canto, in applicazione dell'art. 403, comma 2, c.p.c., rimane soggetta alla limitazione in esame, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione solo al fine di far valere errores in procedendo.

    Rv. 677244-01Rassegna di dicembre 2025, p. 183Art. 70 Disposizioni sul processo tributario · Art. 403 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32515/2025

    Ricorso

    Rituale proposizione del ricorso - Consumazione del diritto di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze - Proposizione di motivi aggiunti o di nuovo ricorso - Esclusione.

    La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, precludendo sia la presentazione di motivi aggiunti rispetto a quelli già formulati, sia la proposizione di un ulteriore ricorso, che risulterebbe inammissibile.

    Rv. 676825-01Rassegna di dicembre 2025, p. 178Art. 323 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 32372/2025

    Giudizio di rinvio › Procedimento › Posizione processuale delle parti

    Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Omesso rilievo in sede di legittimità - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fondamento.

    Nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, essendo il giudice vincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 677096-01Rassegna di dicembre 2025, p. 101Art. 394 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32094/2025

    Motivi del ricorso › Vizi di motivazione

    Consulenza tecnica percipiente - Omesso esame - Vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

    La consulenza tecnica d'ufficio che non si limiti a svolgere una funzione di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi di fatto acquisiti (consulenza cd. deducente) ma assurga a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza cd. percipiente) costituisce atto processuale ed elemento istruttorio dal quale è possibile trarre il "fatto storico", inteso come accadimento fenomenico esterno alla dinamica processuale, il cui omesso esame può essere censurato in cassazione nei casi e con le forme di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., fermo restando che la c.t.u. non integra di per sé il "fatto storico" suddetto, ma il "dato" dal quale esso può essere ricavato e che la parte è tenuta a indicare specificamente. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per omesso esame della c.t.u., dalla quale emergeva, quale fatto storico decisivo, il diverso valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non edificabile).

    Rv. 677371-01Rassegna di dicembre 2025, p. 170Art. 360 c.p.c. · Art. 62 c.p.c. · Art. 194 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31890/2025

    Ricorso › Forma e contenuto › Indicazione dei motivi e delle norme di diritto

    Motivi del ricorso - Configurazione formale della rubrica - Contenuto per la qualificazione del vizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come violazione di legge il motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con cui si censurava la valutazione del giudice di pace sulla pericolosità sociale dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, essendo la prognosi di pericolosità incompatibile, ex artt. 163 e 164 c.p., con la sospensione condizionale della pena, della quale il ricorrente aveva beneficiato in relazione all'unica condanna riportata).

    Rv. 676737-04Rassegna di dicembre 2025, p. 21Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31611/2025

    Motivi del ricorso › Nullità della sentenza o del procedimento

    Vizi del processo - Rilevanza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Portata - Fattispecie.

    La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta nullità del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., per mancanza di attestazione di conformità all'originale telematico della copia analogica del ricorso notificato e per mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello spedito, senza spiegare le ragioni per cui tale vizio avesse inciso sul diritto di difesa).

    Rv. 676474-01Rassegna di dicembre 2025, p. 59Art. 24 cost. · Art. 360 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31423/2025

    Poteri della cassazione › Enunciazione del principio di diritto

    Principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c. - Questione coperta dal giudicato interno - Ammissibilità.

    La Corte di cassazione può enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., anche in relazione a una questione non interessata dal ricorso e sulla quale, quindi, si è formato il giudicato interno.

    Rv. 677208-01Rassegna di dicembre 2025, p. 88Art. 363 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31464/2025

    Ammissibilità del ricorso

    Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.

    (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) - Impugnazione - Ricorso per cassazione proposto successivamente al 28 febbraio 2023 - Art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente) - Applicabilità - Ragioni. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. (nel testo anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022) soggiace al regime di impugnazione di cui all'art. 348-ter c.p.c. (ratione temporis vigente), anche se il ricorso per cassazione è proposto successivamente al 28 febbraio 2023 (data dalla quale decorre l'abrogazione del suddetto art. 348-ter), dovendosi avere riguardo, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022, alla data di pendenza dell'appello e non anche a quella del giudizio di legittimità, anche in ragione dell'impossibilità di un'applicazione parziale delle due norme suddette, che compongono un sistema chiuso e coerente.

    Rv. 677088-01Rassegna di dicembre 2025, p. 91Art. 325 c.p.c. · Art. 348-bis c.p.c. · Art. 348-ter c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31334/2025

    Ricorso › Forma e contenuto › Esposizione sommaria dei fatti

    Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Indicazione dei motivi dell’opposizione - Necessità - Fondamento.

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciatasi nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria, è inammissibile per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., volto a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.

    Rv. 677172-03Rassegna di dicembre 2025, p. 85Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31176/2025

    Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)

    La decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Concordato preventivo

    Rv. 676389-01Rassegna di novembre 2025, p. 43Art. 111 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30948/2025

    Procedimento › Decisione del ricorso

    Decreto presidenziale di estinzione - Rimedio - Istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Carattere impugnatorio - Esclusione - Termine di dieci giorni - Perentorietà.

    Il decreto di estinzione ex art. 391, comma 1, c.p.c., ha la stessa funzione ed i medesimi effetti riconosciuti alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti di tali provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il rimedio avverso il decreto presidenziale è costituito, ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., dalla proposizione di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, che è priva di carattere impugnatorio e va depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo contenga o meno una pronuncia sulle spese.

    Rv. 676893-01Rassegna di novembre 2025, p. 133Art. 391 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30837/2025

    Motivi del ricorso

    Motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

    (come modificato dal d.l. n. 83 del 2012) - Presupposti - Omesso esame di elementi istruttori o cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali - Riconducibilità - Esclusione. Il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale.

    Rv. 677028-01Rassegna di novembre 2025, p. 131Art. 360 c.p.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 30770/2025

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Consiglio di Stato

    Sentenza del Consiglio di Stato - Erronea individuazione dei limiti della cognizione incidentale - Rifiuto di esercizio della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Esclusione - Fattispecie.

    Esula dal sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost., la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia dichiarato il difetto di giurisdizione su una domanda di restituzione di un'area occupata dalla p.a., sul presupposto di non poter conoscere in via incidentale della questione relativa alla validità ed efficacia di un contratto di compravendita alla stessa riferentesi, non integrando tale statuizione un rifiuto di esercizio della giurisdizione ma, al più, un error in procedendo nell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

    Rv. 676776-01Rassegna di novembre 2025, p. 11Art. 111 cost. · Art. 8 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 30659/2025

    Giurisdizioni speciali (impugnabilità) › Consiglio di Stato

    Provvedimento amministrativo applicativo di interdittive antimafia ex l. n. 159 del 2011 - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

    E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro le sentenze del g.a. di rigetto dell'impugnazione dei provvedimenti applicativi di interdittive antimafia ex l. n. 159 del 2011, in quanto tali misure non determinano una limitazione della libertà personale, né in senso stretto - non venendo realizzate attraverso l'uso della coercizione fisica - né nel senso più ampio precisato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 30 del 1962, dal momento che, pur ammettendone il carattere di "stigma morale", non sono tali da comportare un totale assoggettamento della persona all'altrui potere.

    Rv. 676626-01Rassegna di novembre 2025, p. 11Art. 13 cost. · Art. 111 cost. · Art. 91 codice antimafia · Art. 94 codice antimafiaDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia