Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Competenza a provvedere sulle misure cautelari nelle more della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Attribuzione al GIP in assenza di presupposti di urgenza o di circostanze eccezionali - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale precostituito per legge e del giusto processo - Difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui prevede [nelle more della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento] la competenza cautelare del GIP senza che ricorrano presupposti di urgenza o circostanze eccezionali.
Thema decidendum - Affermata inammissibilità della questione incidentale per prospettazione ancipite e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Assorbimento dell'esame di ulteriori cause di inammissibilità.
Affermata la manifesta inammissibilità - per prospettazione ancipite e difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 cod. proc. pen., rimane assorbita ogni ulteriore causa di inammissibilità.
Riguarda ancheart. 553 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - FACOLTA' DEL P.M. DI EMETTERE DIRETTAMENTE ED AUTONOMAMENTE IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE DI CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE SULL'ATTIVITA' DEL P.M. O DI INTEGRAZIONE DI PROVA DA PARTE DELLA DIFESA - CONSEGUENTE POSSIBILE INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DEL RITO ABBREVIATO PUR IN PRESENZA DEL CONSENSO DEL P.M. - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 76 COST. - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'intervento richiesto dal giudice 'a quo' rientra nella esclusiva sfera della discrezionalita' legislativa. red.: G. Leo
sentenza 38/1996massima n. 22150 Riguarda ancheart. 561 Codice di procedura penaleart. 562 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penaleart. 560 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - INDAGINI PRELIMINARI - ATTI AI QUALI HA DIRITTO DI ASSISTERE IL DIFENSORE - INFORMAZIONE DI GARANZIA - NECESSITA' - PREVISIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'INDAGATO PER IL COMPIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI DIVERSI - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA ADDITIVA NON LOGICAMENTE NECESSITATA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell' art. 2, numero 38, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e degli artt. 369 e 554 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, nel procedimento pretorile, soltanto l'informazione di garanzia sin dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, senza la previsione di alcun termine ragionevole per informare l'indagato - nei modi piu' adeguati e opportuni possibili - che e' stato iniziato a suo carico un procedimento di competenza del Pretore, in quanto esorbita dai confini istituzionalmente assegnati al controllo di costituzionalita', l'adozione di una pronuncia additiva commisurata ad una gamma indifferenziata di possibili scelte secondo un modello di decisione riservato alla discrezionalita' legislativa. red.: F. Mangano
sentenza 47/1996massima n. 22198 Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura penalelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - MANCANZA DI PRECEDENTI ATTI DI INDAGINE E DELL'INTERROGATORIO DELL'INDAGATO - OMESSA PREVISIONE DEL DIVIETO DI EMETTERE, ANCHE IN TALI CASI, DECRETI DI RINVIO A GIUDIZIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA, E 112 COSTITUZIONE - QUESTIONE DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. - V. O. n. 137/1995. red.: F. Mangano
sentenza 47/1996massima n. 22199 PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'INTERROGATORIO DEL P.M. PRIMA DELLA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE PER ORDINE DEL G.I.P. - QUESTIONE DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA CON RIFERIMENTO AL CASO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ACCOLTA DAL G.I.P. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 554, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba procedere all'interrogatorio dell'indagato anteriormente alla formulazione dell'imputazione disposta dal giudice per le indagini preliminari che non abbia accolto la richiesta di archiviazione, in quanto analoga questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con riferimento al comma 1 del medesimo art. 554 c.p.p., sul presupposto che non puo' ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione. - V. O. n. 137/1995 e 47/1996. red.: F. Mangano
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - ESCLUSIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PRETORILE E IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come la Corte ha avuto occasione di rilevare, la direttiva espressa al n. 1 della legge di delega per il codice di procedura penale fissa gia' il principio della massima semplificazione del processo, con la conseguenza che i "criteri di massima semplificazione" richiesti dalla direttiva n. 103 per i procedimenti innanzi al pretore non possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi previsti in via generale per il procedimento avanti il tribunale, e d'altra parte, pur con la massima semplificazione, e' garantito in ogni caso all'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il diritto alla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'. Non puo' percio' dirsi che - come sostenuto dal giudice "a quo" - le disposizioni della legge di delega (art. 2, n. 103) e del codice (art. 554) che riguardo al processo pretorile rispettivamente prevedono la esclusione dell'udienza preliminare e la emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, diano luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento degli imputati in tale processo rispetto agli imputati nei procedimenti innanzi al tribunale, in quanto, nei primi, non garantirebbero il diritto del cittadino di non essere tratto in giudizio sulla base di un'accusa infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, n. 103, legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 554 cod. proc. pen.). - Sul principio di massima semplificazione nel processo pretorile, v. S. n. 123/1993. red.: S.P.
sentenza 22/1995massima n. 21222 Riguarda anchelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - POSSIBILITA' CHE IL DECRETO DI CITAZIONE SIA EMESSO SENZA CHE IL PUBBLICO MINISTERO ABBIA COMPIUTO ALCUNA INDAGINE E SENZA PRIMA SENTIRE L'IMPUTATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Pur dovendosi rilevare come l'impronta di accentuata semplificazione che il legislatore aveva inteso imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un verso, ad una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per l'altro, all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicche', risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello processuale, vanno disattese le censure mosse all'art. 554, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di emettere il decreto di citazione a giudizio senza compiere alcuna indagine e senza prima "sentire" l'indagato, non essendo da un lato generalizzabile ad ogni ipotesi l'esigenza di compiere specifici atti di indagine, ne' potendo, sotto altro profilo, ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato, giacche' questa si iscrive in una fase che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione della imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa. Del pari, nessuna violazione subisce il principio di uguaglianza, giacche' non sono fra loro comparabili situazioni soggettive eterogenee, quali sono quelle della parte offesa e dell'indagato, mentre le diversita' che caratterizzano il rito pretorile rispetto a quello ordinario sono state in piu' occasioni ritenute conformi all'invocato parametro, essendo le stesse in linea con il criterio di massima semplificazione che il legislatore delegante ha enunciato per connotare proprio quel tipo di procedimento. Infine, del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 112 Cost., in quanto, ancorche' sulla base di una denuncia da parte di privati, la scelta se esercitare o meno l'azione penale spetta comunque e sempre al pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 554, primo comma, cod. proc. pen.). - Sulla ragionevolezza della differenziata disciplina del rito pretorile rispetto a quello ordinario, v., da ultimo, O. n. 22/1995. red.: G. Conti
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DELLA 'NOTITIA CRIMINIS' NON ACCOLTA DAL G.I.P. - INDICAZIONE AL P.M. PER ULTERIORI INDAGINI - PROCEDIMENTO - CONTESTATA NECESSITA' DI SEGUIRE, IN GIUDIZIO DI RINVIO, PER CONFORMARSI AL PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO NEL CASO DALLA CASSAZIONE, LA PROCEDURA IN CAMERA DI CONSIGLIO ANZICHE' QUELLA 'DE PLANO' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE SANCITO DALLA LEGGE DI DELEGA, NONCHE' DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE, RIMESSA AL GIUDICE DI LEGITTIMITA' - NON FONDATEZZA.
Non e' in contrasto con la legge di delega ne' con i principi di eguaglianza e ragionevolezza il principio di diritto - affermato nel caso da una Sezione della Corte di cassazione e contestato in sede di rinvio dal giudice 'a quo' - secondo il quale, nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari di pretura, in presenza di una richiesta di archiviazione per infondatezza della 'notitia criminis', ritenga di indicare al pubblico ministero la necessita' di ulteriori indagini, sulla base di quanto prescritto dall'art. 554, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990, si deve seguire la procedura in camera di consiglio e non quella 'de plano'. Il principio di massima semplificazione cui e' ispirata la disciplina del procedimento pretorile (art. 2, n. 103, della legge delega n. 81 del 1987) non determina infatti, nonostante l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale senza dubbio comporterebbe, un ripudio assoluto di tale procedura, e parimenti tale ripudio non puo' dedursi, stante la diversita' fra l'udienza preliminare e l'udienza in camera di consiglio, dal divieto dell'udienza preliminare dalla stessa direttiva sancito per il procedimento pretorile e neppure dal fatto che nella ipotesi indiscutibilmente diversa, dell'ordine rivolto al pubblico ministero di formulare l'imputazione, va seguita la procedura 'de plano'. Di conseguenza, poiche' nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura 'de plano') puo' ritenersi costituzionalmente obbligata, stabilire quale di esse debba osservarsi e' questione di mera interpretazione, di competenza del giudice di nomofilachia, il quale peraltro, dopo un iniziale contrasto tra le decisioni delle diverse sezioni, l'ha ora risolta, con sentenza pronunciata a sezioni unite, nel senso che la via da seguire non e' quella in contraddittorio ma quella 'de plano'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 77 (recte 76) - in relazione all'art. 2, n. 103, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., del su indicato combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409, cod. proc. pen.). - Su altri aspetti (opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione) dei rapporti tra procedimento pretorile e procedura camerale, v. S. nn. 94/1992 e 123/1993; sulla indicazione di ulteriori indagini e l'ordine di formulare l'imputazione, da parte del G.I.P., v., tra le altre, S. n. 445/1990 e O. n. 254/1991.
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RESPONSABILITA' PER LE SPESE PROCESSUALI - REATI PERSEGUIBILI A QUERELA - ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DEGLI ELEMENTI D'ACCUSA RIGUARDO ALLA SUSSISTENZA DEL FATTO O ALLA COMMISSIONE DELLO STESSO - POSSIBILITA' DI CONDANNARE IL QUERELANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANTICIPATE DALLO STATO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA FRA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE E SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE O DI PROSCIOGLIMENTO, CON LE QUALI IL QUERELANTE, NELLE SUDDETTE IPOTESI, PUO' ESSERE CONDANNATO ALLE SPESE - ESCLUSIONE - NON PARAGONABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - LEGITTIMO ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' DA PARTE DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disciplina positiva della responsabilita' per le spese dei processi penali per reati perseguibili solo a querela di parte, mentre avverte l'esigenza di prevenire e sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento, non trascura neanche l'opportunita' di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela. Pertanto, nel quadro di un necessario contemperamento fra tali opposte istanze, la mancata previsione, nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, della condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, appartiene, in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale (v. massima A), alla piena discrezionalita' del legislatore. La diversita' della scelta adottata in proposito riguardo al decreto di archiviazione rispetto a quella operata riguardo alle sentenze di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare e di proscioglimento a seguito di dibattimento, con le quali e' possibile che il querelante sia condannato alle spese (cfr. art. 542, in relazione all'art. 427, cod. proc. pen.), e' giustificata dalla diversita' di effetti, connotati e stabilita' propri del decreto di archiviazione, sempre superabile da una successiva riapertura delle indagini motivata dalla semplice esigenza di nuove investigazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 554, 408, 427, 542 cod. proc. pen. e 125 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del querelato).
Riguarda ancheart. 427 Codice di procedura penaleart. 408 Codice di procedura penaleart. 452 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER MANCANZA DI QUERELA - RITENUTA IMPOSSIBILITA', PER IL G.I.P., DI DISPORRE ULTERIORI INDAGINI PER FATTI-REATO DESUMIBILI DAGLI ATTI E PERSEGUIBILI D'UFFICIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO ASSUNTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.
Alla luce dei 'dicta' promananti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale circa le finalita' e l'ampiezza del controllo che il giudice e' chiamato ad esercitare in sede di archiviazione, e secondo i quali tale controllo non ammette differenze "qualitative" a seconda dei casi di archiviazione che il codice enumera, deve ritenersi che qualora, accanto ad una 'notitia criminis' per la quale difetta una condizione di procedibilita' (nella specie, per mancanza di querela) il giudice ritenga di ravvisare una diversa fattispecie, procedibile 'ex officio', in ordine alla quale il pubblico ministero abbia omesso di compiere le necessarie indagini, nulla si oppone a che il giudice stesso - se degli atti non risulti che si procede separatamente - inviti il pubblico ministero a svolgere le ulteriori indagini che ritenga necessarie sulla diversa "regiudicanda", fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Poiche' il controllo del giudice e' rivolto a verificare se, alla stregua del materiale raccolto nel corso delle indagini, la rilevata "inazione" del pubblico ministero sia conforme a legalita', il sindacato dovra' necessariamente riguardare la integralita' dell'indagine, restando dunque escluso che un simile apprezzamento resti circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla 'notitia criminis' delibata dal pubblico ministero. D'altra parte, se si considera che, ove il giudice avesse ritenuto sufficienti gli elementi raccolti in ordine alla diversa ipotesi di reato, il relativo epilogo sarebbe stato quello di disporre la formulazione dell'imputazione, e' di tutta evidenza che al medesimo giudice competa anche il potere di invitare il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini nell'ipotesi in cui queste, ai fini delle scelte sull'esercizio o meno dell'azione penale, siano risultate carenti. Cade quindi la censura di violazione dell'art. 112 Cost., formulata, in base alla contraria interpretazione, nei confronti dell'art. 554 cod. proc. pen. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 112 Cost., dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente. Cfr. anche sentt. nn. 409/1990 e 445/1990.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AVANZATA DAL P.M. DOPO IL DECORSO DEI TERMINI PREVISTI PER IL COMPIMENTO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NECESSITA' DI ULTERIORI INDAGINI - RITENUTA PRECLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 112 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 436/1991.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ULTERIORI INDAGINI DA PARTE DEL GIP AL PM - INADEMPIMENTO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI EFFETTUAZIONE D'UFFICIO DELLE STESSE DAL GIP - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 97, PRIMO COMMA, E 101, SECONDO COMMA, COST. - RICHIESTA DI INTERVENTO ADDITIVO IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata richiesta una pronuncia additiva implicante una pluralita' di scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore.
PROCESSO PENALE - AVOCAZIONE DEL P.G. - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELLO STESSO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI CHIEDERE ULTERIORI INDAGINI ALL'ORGANO AVOCANTE - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - PREVISIONE NORMATIVA DEL POTERE DEL G.I.P. E DEL CORRELATIVO OBBLIGO DEL P.G., DI CUI SI LAMENTA LA MANCANZA, INSITA NEL QUADRO LEGISLATIVO - IRRILEVANZA DELL'EVENTUALE INERZIA DEL P.G. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409, quarto comma, cod.proc.pen. incombe non solo sul Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso la Pretura, ma anche sul Procuratore generale che abbia avocato le indagini ai sensi dell'art. 412, primo comma, cod.proc.pen., dato che, a norma dell'art. 51, secondo comma, st. cod., il Procuratore generale e' chiamato a svolgere tutte "le funzioni di pubblico ministero" che il comma primo, lett. a) del medesimo articolo attribuisce ai "magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura"; funzioni, dunque, che comprendono anche il doveroso espletamento delle indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen., quale risultante dopo la sentenza n. 445 del 1990 della Corte costituzionale. Ne' rileva in contrario - in quanto situazione patologica estranea al sistema e percio' insuscettibile di apprezzamento nel giudizio sulle leggi - l'eventuale inerzia del procuratore generale, che abbia omesso di compiere le indagini indicate dal giudice a seguito del mancato accoglimento dell'istanza di archiviazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione). - V., in materia di obbligo per il P.M. a compiere le indagini richieste dal G.I.P. ai sensi dell'art. 409, quarto comma, cod.proc.pen., l'ord. n. 253/1991.
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL P.M. - OPPOSIZIONE DELLA PARTE OFFESA E INDICAZIONE DELLE PROVE A SOSTEGNO - UDIENZA EX ART. 409, SECONDO COMMA, COD.PROC.PEN. - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO AD ANALOGA SITUAZIONE PER I REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DELLA CORTE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la concreta rilevanza della questione proposta alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla sentenza n. 445/90 con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia del reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. O. nn. 222/1990, 463/1990 e 502/1990.
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RIGETTO, DA PARTE DEL G.I.P., DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - ORDINE DI FORMULARE L'IMPUTAZIONE - FINALITA' - GARANZIA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI OBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE.
Come la Corte ha gia' rilevato, l'ordine di formulare l'imputazione previsto dagli artt. 409, quinto comma, e 554, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale costituisce un incisivo strumento di garanzia del rispetto sostanziale, e non solo formale, del principio costituzionale di obbligatorieta' dell'azione penale, che esige che l'inazione del pubblico ministero, manifestata con la richiesta di archiviazione, sia sottoposta ad un penetrante controllo da parte del giudice. - In questo senso: S. n. 88/1991
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - PROCEDIMENTO PRETORILE - G.I.P. - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - CONTROLLO SULL'INAZIONE DEL P.M. - MODALITA': NON DIRETTA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE MA ORDINE AL P.M. DI FORMULARLA - LAMENTATA COMMISTIONE DI FUNZIONI CON SURRETTIZIA INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO GERARCHICO TRA G.I.P. E P.M. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nell'ipotesi in cui il dissenso tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari circa l'idoneita' degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa sia determinato non da carenze di indagini, ma da divergenti valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilita' in determinate figure criminose, la preminenza del principio di obbligatorieta' dell'azione penale (ved. massima A) fa si' che prevalga la valutazione del giudice, cui e' attribuito il potere-dovere di ordinare che l'azione penale venga esercitata attraverso la formulazione dell'imputazione. Tuttavia affinche' tale deviazione dall'astratto modello accusatorio sia contenuta nei limiti necessari al rispetto della titolarita' dell'azione, al giudice per le indagini preliminari e' demandato solo l'atto d'impulso, che non fuoriesce dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell'azione, che si esplica nella formulazione dell'imputazione (art. 405), resta di competenza del pubblico ministero. Non vi e', percio', commistione tra le due funzioni, di iniziativa e di controllo, dato che l'essenza di quest'ultima non sta nell'individuazione dell'imputazione, bensi' nell'accertamento della necessita' di procedere. Di conseguenza, non vi e' istaurazione di un rapporto gerarchico, che presuppone l'identita' della funzione esercitata dai due organi, laddove nella specie si tratta di funzioni diverse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 101 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 554, comma secondo, cod.proc.pen. e 158, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271).
PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - PROCEDIMENTO PRETORILE - G.I.P. - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - CONTROLLO SULL'INAZIONE DEL P.M. - MODALITA': NON DIRETTA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE MA ORDINE AL P.M. DI FORMULARLA - CONSEGUENTE LAMENTATA ARBITRARIETA' NELL'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPUTAZIONE DA PARTE DEL P.M. CON "DERESPONSABILIZZAZIONE" DEL G.I.P. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'ordinanza con la quale il G.I.P. rigetta la richiesta di archiviazione del P.M. ed ordina allo stesso di formulare l'imputazione, deve contenere, contrapponendosi ad una richiesta motivata, l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche, in base alle quali si ritiene che l'azione penale debba essere instaurata in riferimento ad una o piu' determinate fattispecie criminose. Da tali indicazioni, la cui specificita' discende dall'obbligo di motivazione, il pubblico ministero non puo' discostarsi: e dunque, ne' vi e' spazio per arbitri di quest'ultimo, ne' puo' dirsi che il giudice per le indagini preliminari sia "responsabilizzato". Ad ulteriore garanzia del corretto esercizio dell'azione penale soccorre, per di piu', l'art. 158 delle disposizioni di attuazione, che consente l'intervento sostitutivo del procuratore generale mediante avocazione delle indagini. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97 e 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 554, comma secondo, cod.proc.pen. e 158 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271).
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AVANZATA DAL P.M. DOPO IL DECORSO DEI TERMINI PREVISTI PER IL COMPIMENTO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NECESSITA' DI ULTERIORI INDAGINI - RITENUTA PRECLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Il decorso del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, per il compimento delle indagini preliminari non determina la decadenza del pubblico ministero dal potere di formulare le sue richieste, essendo inutilizzabile la sola attivita' d'indagine eventualmente compiuta dal P.M. oltre il suddetto termine. Di conseguenza, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 del codice di procedura penale non ha piu' modo di operare, mentre, in caso di ritenuta necessita' di ulteriori indagini, al rigoroso meccanismo legale sopraevidenziato viene a sostituirsi una "flessibile" delibazione giurisdizionale volta a calibrare il termine stesso in funzione della indispensabilita' di quelle indagini che il giudice e' chiamato ad indicare. Cade pertanto la censura di incostituzionalita', formulata in base all'erroneo assunto che la prescrizione dell'art. 407, terzo comma, cod.proc.pen. non soltanto precluderebbe l'utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, ma impedirebbe altresi' al giudice di adottare la procedura prevista dall'art. 409, quarto comma, stesso codice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 cod.proc.pen., in relazione all'art. 407 stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost.). - In materia di richiesta al P.M. di ulteriori indagini da parte del G.I.P. presso la Pretura: S. n. 445/1990.
Riguarda ancheart. 409 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - REATI DI COMPETENZA PRETORILE - PROVVEDIMENTI DEL GIP IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - CONCRETO ESERCIZIO DI AZIONE PENALE DA PARTE DEL GIP SENZA PREVISIONE DI STRUMENTI DI DIFESA PER L'IMPUTATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Come la Corte ha ripetutamente affermato, il pubblico ministero non ha il potere di emettere provvedimenti decisori e, conseguentemente, non e' legittimato, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, sostituendosi all'autorita' giurisdizionale competente. Tale linea interpretativa va ribadita nel sistema del nuovo codice di procedura penale, il quale riconosce al titolare dell'azione penale "per intero e senza concessione ad ibridismi di sorta, la posizione di parte". (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 544 del codice di procedura penale del 1988, e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 101, 107, 3 e 24 della Costituzione). - S. nn. 40/1963, 41/1963 e 42/1963 e O. nn. 186/1971, 5/1979, 163/1981 e 285/1989.