Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 435/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), che punisce con la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda l'omissione della richiesta di autorizzazione per l'apertura di uno scarico da insediamento produttivo, giacché - con riguardo alla diversa entità della sanzione penale per il reato, eventualmente concorrente, di superamento, nello scarico produttivo, dei parametri di accettabilità - la differente quantificazione della pena non appare palesemente irragionevole, potendo il legislatore valutare come più grave l'omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli, ed in quanto - con riguardo alla diversa qualificazione della stessa condotta di scarico senza autorizzazione, configurata come illecito amministrativo se proveniente da insediamenti civili o da pubbliche fognature - la distinzione dei tipi di scarico costituisce una scelta del legislatore, che può trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata, di un regime complessivamente più severo per quelli ritenuti potenzialmente più inquinanti. - Cfr., sulla discrezionalità del legislatore nella configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, sentenze nn. 370/1996 e 84/1997, nonché ordinanza n. 456/1997; sulla distinzione tra scarichi civili e delle pubbliche fognature, da un lato, e da insediamenti produttivi, dall'altro, sentenza n. 330/1996. red.: S. Evangelista

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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  • Ordinanza n. 332/1996

    Questione infondata
    30 luglio 1996

    Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

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  • Ordinanza n. 68/1996

    Altra decisione
    8 marzo 1996

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 32 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (34)

Se ne mostrano 15 su 34, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art21 · fonte su Normattiva