Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979. Leggi il testo vigente →

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata revocata. Nei casi previsti dai due commi precedenti, si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 435/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), che punisce con la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda l'omissione della richiesta di autorizzazione per l'apertura di uno scarico da insediamento produttivo, giacché - con riguardo alla diversa entità della sanzione penale per il reato, eventualmente concorrente, di superamento, nello scarico produttivo, dei parametri di accettabilità - la differente quantificazione della pena non appare palesemente irragionevole, potendo il legislatore valutare come più grave l'omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli, ed in quanto - con riguardo alla diversa qualificazione della stessa condotta di scarico senza autorizzazione, configurata come illecito amministrativo se proveniente da insediamenti civili o da pubbliche fognature - la distinzione dei tipi di scarico costituisce una scelta del legislatore, che può trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata, di un regime complessivamente più severo per quelli ritenuti potenzialmente più inquinanti. - Cfr., sulla discrezionalità del legislatore nella configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni, sentenze nn. 370/1996 e 84/1997, nonché ordinanza n. 456/1997; sulla distinzione tra scarichi civili e delle pubbliche fognature, da un lato, e da insediamenti produttivi, dall'altro, sentenza n. 330/1996. red.: S. Evangelista

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 332/1996

    Questione infondata
    30 luglio 1996

    Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/1996

    Altra decisione
    8 marzo 1996

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (34)

Se ne mostrano 15 su 34, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art21 · fonte su Normattiva