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Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata revocata. ((...)), si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. Per i reati ((previsti al primo, secondo e terzo comma)) del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 15 dicembre 1981
