Art. 121

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[1]((Trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi.

[2]I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione. Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso e' superiore ai 100 quintali, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

  • a)da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i 10 quintali;
  • b)da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i 20 quintali;
  • c)da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i 30 quintali;
  • d)da lire quattrocentomila a lire un milione e seicentomila, se l'eccedenza supera i 30 quintali. Chiunque circoli con un autotreno la cui motrice e/o rimorchio risulti di peso complessivo superiore di oltre il 5 per cento a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero con l'autotreno avente un peso complessivo superiore a quello indicato sulla carta di circolazione della motrice, e' soggetto alla sanzione amministrativa, indipendentemente da quanto previsto al secondo comma, misurando la eccedenza nel peso complessivo dell'autotreno e nel peso rimorchiabile della motrice. Chiunque circoli con un autoarticolato o autosnodato che superi di oltre il 5 per cento il peso complessivo a pieno carico consentito per il complesso, e' soggetto ad una unica sanzione amministrativa commisurata come previsto nel secondo comma. Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento del peso complessivo. Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla meta'. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 33. Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del 5 per cento. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio e' subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore. Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalita' per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo. L'articolo 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' abrogato. Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non e' ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'articolo 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'articolo 10)).

Testo vigente dal 5 marzo 1982 al 6 aprile 1987 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art121 · fonte su Normattiva