Art. 81 c.p.Concorso formale. Reato continuato

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[1]Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge e' punito a norma degli articoli precedenti.

[2]Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a chi, con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravita'.

[3]In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art81 · fonte su Normattiva