Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Rilevanza della questione incidentale - Controllo della Corte - Motivazione non implausibile del rimettente - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titulo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. In assenza di un panorama giurisprudenziale uniformemente orientato in senso opposto, l'asserzione del giudice a quo - secondo cui la detenzione patita per i reati-fine avrebbe interrotto la permanenza del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso - appare sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, non potendo essere ritenuta, a prima vista, assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile, ancorché non corroborata con l'indicazione di ulteriori elementi rivelatori del venir meno dell'affectio societatis scelerum. La valutazione della rilevanza della questione spetta al giudice rimettente, dovendo la Corte costituzionale limitarsi a verificare che essa non sia assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016 e n. 71 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 657 Codice di procedura penaleart. 671 Codice di procedura penale
Esecuzione penale - Determinazione della pena detentiva da parte del giudice dell'esecuzione - Continuazione tra reati con pena già espiata e reati con pena da espiare - Possibilità di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione ai fini della fungibilità della pena con la carcerazione espiata sine titulo per i reati-fine - Ritenuta impossibilità - Denunciata irragionevolezza, contrasto con il principio del favor libertatis e con la funzione rieducativa della pena, lesione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate - perché basate su un erroneo presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., censurati dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titulo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. Alla luce dell'univoco testo e della ratio del citato art. 657, comma 4, ciò che rileva ai fini dell'operatività dell'istituto della fungibilità della pena è che la data di commissione (e non già quella di accertamento) del reato con pena da espiare sia anteriore alla carcerazione ingiustamente sofferta. Tale conclusione non soffre eccezioni neppure nelle ipotesi alle quali è specificamente riferito il petitum del rimettente, ossia nel caso in cui il "credito di pena" utilizzabile in compensazione derivi dall'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di separate condanne, e nel caso in cui il reato al quale si riferisce la pena da eseguire sia un reato associativo, la cui anteriorità, in quanto reato permanente, deve però essere verificata avendo riguardo al momento di cessazione della permanenza, e non a quello del suo inizio. Pertanto, quello che il rimettente chiede alla Corte costituzionale è già consentito, e anzi imposto, dalla normativa in vigore, alla cui stregua il giudice dell'esecuzione - ove verifichi (nel rispetto degli accertamenti svolti in sede cognitiva) che il reato associativo con pena da espiare è stato commesso, nei sensi precisati, anteriormente alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine - deve scomputare senz'altro quest'ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2014 e n. 442 del 1988, sulla ratio dello sbarramento temporale previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. ) .
Riguarda ancheart. 657 Codice di procedura penaleart. 671 Codice di procedura penale
Reati e pene - Reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Previsione che l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - Censura riferita ai "casi nei quali la pena per il reato satellite debba determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale" - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Evidente erroneità del presupposto interpretativo - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie a quo e per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del cod. pen., aggiunto dall'art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., laddove prevede che, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento di pena per il c.d. reato satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. In primo luogo, l'organo rimettente non specifica se, nel giudizio a quo , la recidiva reiterata era stata già applicata con una precedente sentenza - anteriore alla commissione dei reati per i quali si procede - o se l'applicazione sarebbe avvenuta per la prima volta nel medesimo procedimento, atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, solo nel primo caso può trovare applicazione la disposizione censurata. In secondo luogo, nei casi di reato continuato - come quello di specie - la pena risultante dal cumulo giuridico non può comunque essere superiore a quella che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale. Tale riferimento al cumulo materiale, previsto dal comma terzo dello stesso art. 81 del cod. pen., ha riguardo alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, e non certo a quella massima edittale, come invece ritenuto erroneamente dall'organo rimettente.
Riguarda ancheart. 5 legge 251/2005
Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di aggravanti ed attenuanti - Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. - Obbligatorietà di un aumento di pena predeterminato e, in caso di concorso formale e continuazione, aumento nella misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - Denunciata violazione della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata sulla base di premesse ermeneutiche non supportate da indirizzi giurisprudenziali consolidati, con omessa verifica delle alternative interpretative, e inadeguata motivazione sulla violazione del parametro evocato - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, 99, quinto comma, e 81, quarto comma, cod. pen., censurati, in riferimento all'art. 27, terzo comma, nella parte in cui prevedono rispettivamente il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, l'obbligatorietà, in tal caso, di un aumento di pena predeterminato e, in caso di continuazione o concorso formale di reati, un aumento minimo di pena pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, non solo il rimettente non si pone il problema interpretativo di stabilire quale reato debba rientrare nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. affinché divenga operante il nuovo regime di obbligatorietà, ma anche non fornisce adeguata motivazione in ordine alla violazione dell'unico parametro evocato. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sul parametro v., citate, tra le ultime, ordinanze n. 35 e n. 15/2009.
Riguarda ancheart. 69 Codice penaleart. 99 Codice penale
Reati e pene - Reati uniti dal vincolo della continuazione e commessi da recidivi reiterati - Previsione che l'aumento di pena non possa essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di legalità, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Mancata sperimentazione della praticabilità di un'opzione interpretativa che superi i dubbi di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., aggiunto dall'art. 5, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., nella parte in cui prevede, rispetto ai recidivi reiterati, un aumento minimo di pena per la continuazione pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Infatti, posto che secondo il rimettente la novella avrebbe reso obbligatoria la recidiva reiterata e che l'art. 81 citato sarebbe applicabile al caso dell'imputato dichiarato recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute, e non al caso dell'imputato che sia stato dichiarato recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, deve ritenersi che l'operatività della norma impugnata presupponga che il giudice, nel caso concreto, abbia valutato che la recidiva reiterata fosse idonea ad aggravare la pena per i reati in continuazione, poiché sarebbe illogico che una circostanza, priva di effetti ai fini della determinazione della pena per i singoli reati, possa produrre un aggravamento della sanzione in sede di applicazione di istituti, quale la continuazione, volti all'opposto fine di mitigare la pena rispetto alle regole generali sul cumulo materiale. Il rimettente non ha, perciò, vagliato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base della questione sollevata.
Riguarda ancheart. 5 legge 251/2005
REATO CONTINUATO - CONCORSO DI REATI UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - APPLICAZIONE DELLA PENA STABILITA PER LA VIOLAZIONE PIU' GRAVE, INDIVIDUATA IN QUELLA AVENTE IL MASSIMO EDITTALE PIU' ELEVATO - POSSIBILITA' CHE DETTA PENA "SIA INFERIORE AL MINIMO EDITTALE PREVISTO PER TALUNA DELLE VIOLAZIONI RITENUTE IN CONCRETO MENO GRAVI" - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto interpretativo dal quale muove l'ordinanza di rimessione risulta non sufficientemente attento alle soluzioni ermeneutiche cui sono di recente giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Invero, non solo non si trova mai contenuta in decisioni del Supremo Collegio l'affermazione di un principio dal quale si debba dedurre che, in caso di continuazione, sia possibile irrogare una pena inferiore alla pena base corrispondente al minimo previsto dalla legge per uno dei reati unificati, ma si trovano anzi esplicite affermazioni della totale incongruenza di un tale risultato rispetto all'istituto della continuazione ed alla funzione ad esso assegnata dalla legge. red.: G. Leo
sentenza 11/1997massima n. 23084 REATI - REATO CONTINUATO - INAPPLICABILITA' DEL REGIME DI QUEST'ULTIMO AI REATI COLPOSI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INCOMPATIBILITA' TRA REATO COLPOSO E MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, QUALE DATO UNIFICANTE LE SINGOLE VIOLAZIONI NEL REATO COMMESSO CON DOLO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, perche' l'inoperativita' della disciplina della continuazione in materia di reati colposi trova una giustificazione non irragionevole proprio nella incompatibilita' tra reato colposo e medesimo disegno criminoso, quale dato unificante le singole violazioni nel reato commesso con dolo. red.: G. Leo
CONCORSO DI REATI - BENEFICIO DELLA CONTINUAZIONE - NON CONSENTITA APPLICABILITA', IN CASO DI CONTRAVVENZIONI COLPOSE, ANCHE QUANDO, PER QUESTE, IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISULTI PIU' GRAVE DI QUELLO APPLICABILE IN CASO DI CONTRAVVENZIONI DOLOSE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE PROPOSTA IN VIA MERAMENTE EVENTUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Nel contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto non consente l'applicazione del beneficio della continuazione ai reati colposi, il giudice rimettente da' atto, nello stesso provvedimento di rimessione, di non avere ancora stabilito la natura dolosa o colposa delle fattispecie di reato sottoposte al suo esame. La sollevata questione, pertanto, presentandosi, allo stato, meramente eventuale, e' priva dell'indispensabile requisito della rilevanza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.). - Sulla manifesta inammissibilita' di questioni non rilevanti nel giudizio 'a quo', v. O. nn. 76/1990, 370/1990, 412/1990, 498/1990 e 566/1990. red.: S. Pomodoro
REATO IN GENERE - REATI DI ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO E DI VIOLAZIONE DI SIGILLI, UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - POSSIBILITA' DI CONCEDERE, IN TALE IPOTESI, IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE, INAPPLICABILE, INVECE, PER IL SOLO REATO EDILIZIO, SANZIONATO COME CONTRAVVENZIONE IN MISURA PIU' ELEVATA DEL DELITTO DI VIOLAZIONE DI SIGILLI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ELIMINARLA (OSTANDOVI IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE) ATTRAVERSO IL PROPOSTO INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Difetta di rilevanza nel processo di provenienza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio di eguaglianza, riguardo all'applicabilita' della sospensione condizionale della pena agli autori dei reati di esecuzione di opere edilizie abusive e violazione dei sigilli, unificati dal vincolo della continuazione. L'eventuale sentenza di accoglimento avrebbe infatti come conseguenza - ai fini del richiesto ripristino della parita' di trattamento con gli imputati del solo reato edilizio, che per l'elevato minimo edittale previsto non possono invece godere del beneficio - quella di negare all'imputato cui e' stato riconosciuto il vincolo della continuazione la sospensione condizionale altrimenti spettantegli, in tal modo determinandosi un aggravamento del regime sanzionatorio che comunque, in ossequio al principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non potrebbe operare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, cod.pen. e 20, lett. c), l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
sentenza 20/1993massima n. 19133 Riguarda ancheart. 20-lettc legge 47/1985art. 349 Codice penale
REATO CONTINUATO - REATI DI ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO E DI VIOLAZIONE DI SIGILLI, UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - POSSIBILITA' DI CONCEDERE, IN TALE IPOTESI, IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE, INAPPLICABILE, INVECE, PER IL SOLO REATO EDILIZIO, SANZIONATO COME CONTRAVVENZIONE IN MISURA PIU' ELEVATA DEL DELITTO DI VIOLAZIONE DI SIGILLI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che il richiesto aggravamento sanzionatorio mai potrebbe operare in tale giudizio. - In senso conforme v. O. n. 20/1993.
REATO CONTINUATO - REATI DI ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO E DI VIOLAZIONE DI SIGILLI, UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - POSSIBILITA' DI CONCEDERE, IN TALE IPOTESI, IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE, INAPPLICABILE, INVECE, PER IL SOLO REATO EDILIZIO, SANZIONATO COME CONTRAVVENZIONE IN MISURA PIU' ELEVATA DEL DELITTO DI VIOLAZIONE DI SIGILLI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che il richiesto aggravamento sanzionatorio mai potrebbe operare in tale giudizio. - In senso conforme v. O. nn. 20/1993 e 147/1993.
REATO CONTINUATO - CONTINUAZIONE FRA REATI PUNITI CON PENE NON OMOGENEE - CUMULO GIURIDICO - INAPPLICABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD. PEN., ART. 81, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.
Atteso che - secondo l'ormai prevalente orientamento della Cassazione - la pena unica progressiva 'ex' art. 81 cod. pen. e` anch'essa pena legale perche` preveduta dalla legge, non sussiste piu` alcuna ragione per negare l'applicabilita` del cumulo giuridico delle pene quando la continuazione si verifichi fra reati puniti con pene di specie diversa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - assumendo l'impossibilita` di applicare il cumulo giuridico quando la continuazione si verifichi fra reati puniti con pene non omogenee). - v. S. n. 34/1977; sulla natura del principio di legalita` in materia penale, S. n. 15/1962; v. anche S. n. 148/1984 (sulla inapplicabilita` di sanzioni sostitutive alla pena prevista per il furto).
REATO CONTINUATO - VIOLAZIONI PIU' GRAVI OGGETTO DEL GIUDIZIO IN CORSO - VIOLAZIONI PIU' LIEVI OGGETTO DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - APPLICAZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in quanto gia' dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod.pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni piu' gravi, oggetto del giudizio in corso e violazioni piu' lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato. - cfr. S.n. 115/1987.
REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E REATO DA GIUDICARE - POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL GIUDIZIO DI CONTINUAZIONE NEL CASO IN CUI IL PRIMO SIA MENO GRAVE DEL SECONDO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione incidentale di legittimita` costituzionale motivata, in punto di non manifesta infondatezza, esclusivamente 'per relationem' (con rinvio ad altra precedente ordinanza), e, in punto di rilevanza, in via astratta ed ipotetica, senza che risulti accertata l'effettiva sussistenza del requisito nel caso concreto. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. e relativa all'art. 81, comma secondo, cod.pen., nella parte in cui non consente di effettuare il giudizio di continuazione tra reati meno gravi, per i quali sia intervenuta condanna passata in giudicato, e reati piu` gravi in corso di giudizio).
REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO E REATO DA GIUDICARE - POSSIBILITA' DI EFFETTUARE IL GIUDIZIO DI CONTINUAZIONE NEL CASO IN CUI IL PRIMO SIA MENO GRAVE DEL SECONDO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
L' esclusione della possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati giudicati e reati da giudicare nel caso in cui i primi siano meno gravi dei secondi, determina un'evidente disparita` di trattamento - a parita` di situazioni sostanziali - rispetto alle ipotesi in cui per tutti i reati si proceda in unico giudizio, ovvero in cui oggetto del giudizio ancora in corso sia il reato meno grave; essa si risolve, altresi`, in violazione del principio di legalita` in quanto, in dipendenza di evenienze meramente processuali, impedisce l'applicazione del piu` favorevole cumulo "giuridico" delle pene previsto per le fattispecie di reato continuato. Non e`, tuttavia, consentita alla Corte costituzionale una pronuncia "additiva" di incostituzionalita`, non sussistendo, nella specie, un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma un'ampia alternativa di possibili soluzioni adeguatrici. Cio`, peraltro, lungi dall'escludere, conforta la legittimita` costituzionale di possibili soluzioni sul piano interpretativo da parte del giudice ordinario, tenuto conto che l'intangibilita` del giudicato (art. 90 cod.pen.) - tendenzialmente ispirata al 'favor rei' - non puo` risolversi in sacrificio del diritto dell'imputato, e che essa non puo` comportare il superamento dei limiti complessivi di pena stabiliti dalla legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., e relativa agli artt. 81, comma secondo, cod.pen., e 90 cod.proc.pen.,ovvero al solo art. 81 cit., nella parte in cui escludono - secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale - la possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati meno gravi, la cui condanna sia passata in giudicato, e reati piu` gravi in corso di giudizio).
Riguarda ancheart. 90 r.d. 1399/1930
REATO CONTINUATO - REATI MENO GRAVI GIA' GIUDICATI E REATI OGGETTO DI GIUDIZIO IN CORSO - CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (nei sensi di cui in motivazione) - la questione di legittimita costituzionale relativa all'art. 81, comma secondo, cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. - S.n. 115/1987
REATO CONTINUATO - VIOLAZIONI PIU' GRAVI OGGETTO DI GIUDIZIO IN CORSO E VIOLAZIONI PIu` LIEVI OGGETTO DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - CONTINUAZIONE - INAPPLICABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione gia` decisa con sentenza interpretativa di rigetto. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - dell'art. 81, comma secondo, cod.pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni piu` gravi, oggetto di giudizio in corso, e violazioni piu` lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato). - Cfr. S. n. 115/1987.
REATO CONTINUATO - MANCATA PREVISIONE DELL'APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO DEL REATO CONTINUATO TRA FATTI GIA' GIUDICATI E FATTI DA GIUDICARE - ASSOLUTA MANCANZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente di ritenere applicabile l'istituto del reato continuato tra fatti gia' giudicati, puniti con la sola pena detentiva, e fatti da giudicare puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, in quanto priva di motivazione sulla rilevanza.
REATO IN GENERE - DELITTI E CONTRAVVENZIONI - CUMULO GIURIDICO DELLE PENE - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 34/1977 e O. n. 54/1978.
sentenza 99/1981massima n. 16077 Riguarda ancheart. 8 d.l. 99/1974
REATO CONTINUATO - IN GENERALE - MANCATA PREVISIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA CONTINUAZIONE AI SOLI DELITTI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile, per mancata osservanza dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di legittimita` costituzionale allorche` nell'ordinanza di rimessione manchi qualsiasi motivazione sulla rilevanza e qualsiasi elemento di identificazione della fattispecie sottoposta al giudizio del giudice a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, capoverso, cod. pen., nella parte in cui non limita l'applicazione della normativa sulla continuazione ai soli delitti).