Art. 121
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
Spiegazione
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5 versioni dal 1959
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI IN SOVRACCARICO - RESPONSABILITA', OLTRE CHE DEL CONDUCENTE, DEL PROPRIETARIO ED, EVENTUALMENTE, DEL COMMITTENTE - RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO E NON PER FATTO ALTRUI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 121, COMMA NONO, COME SOSTITUITO DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N. 38, ART. 12. LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ARTT. 3, 5 E 6. - COST., ART. 3.
CIRCOLAZIONE STRADALE La norma impugnata non prevede un vincolo di solidarieta' tra il conducente del veicolo in sovraccarico, il proprietario ed, eventualmente, il committente, con divieto di accertamento delle singole responsabilita', come ritiene il giudice remittente. Tale vincolo esisteva solo nella relativa proposta di legge, modificata a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori preparatori, nel senso che, essendo sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario ed, eventualmente, del committente, ciascuno dei tre soggetti risponde per fatto proprio, sicche' la prova della responsabilita' di ognuno resta regolata dai principi generali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 12 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 3 legge 689/1981art. 5 legge 689/1981art. 6 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE SU AUTOVEICOLO INDUSTRIALE CON PESO SUPERIORE AI 30 QUINTALI - PENA PREVISTA IN MISURA FISSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA).
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), nella parte in cui, modificando l'art. 121, comma terzo, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. n. 393 del 1959, punisce con l'ammenda di lire ottocentomila e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un autoveicolo industriale che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, cosi' escludendo il potere del giudice di graduare la pena ex artt. 132 e 133 cod. pen.. La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di qualsivoglia riferimento alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo e di ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, esime dal rimarcare che identiche questioni sono state gia' dichiarate, nel merito, infondate e manifestamente infondate (e che comunque, successivamente all'ordinanza di rinvio, l'art. 121 del codice della strada e' stato di nuovo sostituito, nell'intero testo, dall'art. 12 della legge n. 38 del 1982). - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 168, 169 e 195/1980; nn. 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981, e n. 4/1982.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI CHE SUPERINO IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONE PENALE OVVERO AMMINISTRATIVA A SECONDA CHE LA ECCEDENZA SUPERI O NO I TRENTA QUINTALI - ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA OVE RISPETTO ALL'IPOTESI PIU' GRAVE RICORRANO CIRCOSTANZE ATTENUANTI RITENUTE EQUIVALENTI O PREVALENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DEL CARATTERE PERSONALE DELLA RESPONSABILITA' PENALE E IN TEMA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE DEL REGIME SANZIONATORIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 102, primo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonche' dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove rispetto all'ipotesi piu' grave ricorrano circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rinvio infatti, il testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioe', che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.
Riguarda ancheart. 6 legge 313/1976art. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI OLTRE TRENTA QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, 169/1980, 195/1980, 66/1981, 82/1981, 83/1981, 84/1981, 135/1981, 136/1981 e 158/1981.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI OLTRE TRENTA QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI QUELLI RELATIVI AL CONTENUTO ED ALLE FINALITA' DELLA PENA - QUESTIONI GIA' DICHIARATE NON FONDATE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U.delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. A prescindere infatti che tale questione e' stata gia' dichiarata non fondata e piu' volte manifestamente infondata, v'e' da considerare che dopo l'emanazione delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale, tra l'altro, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioe', che questo ecceda di 10, di 20, di 30 e di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto della normativa sopravvenuta. - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 169 e 195/1980; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981; 4 e 147/1982.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI OLTRE TRENTA QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONI - PREVISIONE ESPRESSA DELLA RESPONSABILITA' PENALE DEL SOLO CONDUCENTE DEL VEICOLO - IMPLICITA ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' PENALE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI QUELLI RELATIVI AL CONTENUTO ED ALLE FINALITA' DELLA PENA - QUESTIONI GIA' DICHIARATE IN PARTE NON FONDATE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito; nonche' del medesimo articolo in quanto, prevedendo espressamente la responsabilita' penale del solo conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente quella del conducente e del proprietario che li dichiara civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento, con violazione del principio di uguaglianza. A prescindere infatti che la prima questione e' stata gia' dichiarata non fondata e piu' volte manifestamente infondata, e che la seconda poggia su un equivoco interpretativo - in quanto, come gia' precisato dalla Corte, la partecipazione sia dolosa che colposa a reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi generali sul concorso di persone -, v'e' da considerare che dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo", per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimita' costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 135/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982; 107/1982.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI OLTRE TRENTA QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL CARATTERE PERSONALE DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DEL CONTENUTO E FINALITA' DELLE PENE - IUS SUPERVENIENS (SUCCESSIVO A PRECEDENTI PRONUNZIE DI MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE) - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313), nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. Dopo l'emanazione di diverse decisioni di infondatezza e manifesta infondatezza della dedotta questione, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e' stato infatti integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioe', che questo ecceda di dieci, di venti, di trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Si rende pertanto necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI INDUSTRIALI - INOSSERVANZA - SANZIONI - MISURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 167/1980 e 195/1980.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI OLTRE TRENTA QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - AMMENDA DI LIRE 800.OOO E ARRESTO DI 15 GIORNI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980, e O. nn. 167/1980 e 195/1980.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI OLTRE TRENTA QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - AMMENDA DI LIRE 800.000 E 15 GIORNI DI ARRESTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e succesivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 195/1980.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - LIMITI DI PESO - SANZIONI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, e 195/1980.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - LIMITI DI PESO - SANZIONI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 167/1980, 168/1980, 169/1980, 195/1980, e 66/1981.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - LIMITI DI PESO - SANZIONI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 167/1980, 169/1980, 195/1980 e 66/1981.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI CON CARICO NOTEVOLMENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO - PUNIZIONE CON AMMENDA ED ARRESTO IN MISURA FISSA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 50/1980.
CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE DI VEICOLO CON CARICO NOTEVOLMENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO - PUNIZIONE CON AMMENDA ED ARRESTO IN MISURA FISSA - QUESTIONE GIA' DECISA (E, IN PARTE, SUPERATA CON INTERPRETAZIONE CORRETTIVA) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 50/1980.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI CON CARICO NOTEVOLMENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO - PUNIZIONE CON AMMENDA ED ARRESTO IN MISURA FISSA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 50/1980.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE DI VEICOLO CON CARICO NOTEVOLMENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO - PUNIZIONE CON AMMENDA ED ARRESTO IN MISURA FISSA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. 50/1980.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
CIRCOLAZIONE STRADALE - CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SUPERI DI 30 QUINTALI IL PESO COMPLESSIVO CONSENTITO - SANZIONE - AMMENDA ED ARRESTO IN MISURA FISSA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, 168/1980, 169/1980.
Riguarda ancheart. 5 legge 313/1976
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), così come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, concernenti i pesi e le misure dei veicoli), soll…
ECLI:IT:COST:1989:3 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Fermo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGI…
ECLI:IT:COST:1984:24 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Montefiascone. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI…
ECLI:IT:COST:1983:3 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Tribunale di Caltanissetta ed al Pretore di Riesi. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALAD…
ECLI:IT:COST:1982:209 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Pretore di Pontedecimo ed al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - AN…
ECLI:IT:COST:1982:147 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di Cosenza Livorno ed Orvieto. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO…
ECLI:IT:COST:1982:107 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunqu…
ECLI:IT:COST:1982:4 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunqu…
ECLI:IT:COST:1981:158 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto…
ECLI:IT:COST:1981:135 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto…
ECLI:IT:COST:1981:136 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunqu…
ECLI:IT:COST:1981:82 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunqu…
ECLI:IT:COST:1981:83 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto c…
ECLI:IT:COST:1981:84 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque…
ECLI:IT:COST:1981:66 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313; nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto c…
ECLI:IT:COST:1980:195 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunq…
ECLI:IT:COST:1980:167 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un v…
ECLI:IT:COST:1980:168 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunqu…
ECLI:IT:COST:1980:169 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunq…
ECLI:IT:COST:1980:147 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dal l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli c…
ECLI:IT:COST:1980:50 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…
Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…
Art. 4
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…
Art. 5
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art121 · fonte su Normattiva