Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - IRRAGIONEVOLE PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO STABILITO PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DI ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI SOGGETTI A CONCESSIONE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, per non essere la norma impugnata suscettibile di applicazione nel giudizio a quo, essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, legge n. 223/1990, prevedente un piu' favorevole trattamento sanzionatorio. - Sulle norme di cui all'art. 195, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, (sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) v. sent. n. 237/1984 e ord. nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.
sentenza 68/1992massima n. 17982 Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO STABILITO PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DI ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI SOGGETTI A CONCESSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER "IUS SUPERVENIENS".
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 30, settimo comma, legge 6 agosto 1990, n. 223, che ha modificato il previgente sistema sanzionatorio, differenziando fra impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione e impianti di diffusione sonora e televisiva soggetti a concessione.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - IRRAGIONEVOLE PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO STABILITO PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DI ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI SOGGETTI A CONCESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto la norma impugnata (art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) non e' piu' applicabile essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, l. n. 223/1990 prevedente un piu' favorevole trattamento sanzionatorio. - Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza di analoghe questioni proposte sulla medesima norma: S. n 237/1984 e O nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI SOGGETTI AD AUORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO STABILITO PER LA PIU' GRAVE IPOTESI DI ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI SOGGETTI A CONCESSIONE - RITENUTA ARBITRARIETA' - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua della l. 6 agosto 1990, n. 223, gia' vigente al momento della emissione dell'ordinanza di rimessione ma non considerata dal giudice 'a quo', il cui art. 30, settimo comma, ha modificato il previgente regime sanzionatorio differenziando fra impianti radioelettrici di debole potenza - in base alla sentenza n. 1030 del 1988 soggetti ad autorizzazione - e impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione. - In ordine alla nuova disposizione: O. n. 272/1991.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIO TELEDIFFUSIONE IN AMBITO NAZIONALE - MISURE DI GARANZIE DEL PLURALISMO INFORMATIVO - OMESSA PREVISIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti nuovamente la rilevanza della prospettata questione alla luce della normativa sopravvenuta (l. 6 agosto 1990 n. 223, disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). - S. n. 826/88.
Riguarda ancheart. 3 legge 10/1985
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIOCOMUNICAZIONI - IMPIANTI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - RESTITUZIONE DI ATTI.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' esamini la rilevanza della questione alla stregua della l. 6 agosto 1990, n. 223, che ha modificato il contestato regime sanzionatorio e differenziato gli impianti radioelettrici da quelli di radiodiffusione televisiva e sonora. - o. nn. 160/1989 e 394/1989
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sulla disparita' di trattamento penale tra l'esercizio di impianti radiotelevisivi e quello di apparecchi radioelettrici di debole potenza, stante il carattere provvisorio della disciplina dei primi.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PENA EDITTALE MINIMA RITENUTA NON PROPORZIONATA ALL'ENTITA' DEL FATTO-REATO - ASSUNTA LESIONE DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sulla disparita' di trattamento penale tra l'esercizio di impianti radiotelevisivi e quello di apparecchi radioelettrici di debole potenza, stante il carattere provvisorio della disciplina dei primi.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975
ORD. N. 394/89. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE - A) PUNIBILITA' B) CAUSA DI NON PUNIBILITA' PREVISTA PER LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE - MANCATA ESTENSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - D.P.R. 29.3.1973, N. 156, ARTT. 183 E 195 NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ART. 45, L. 14.4.1975, N. 103, 334; D.L. 6.12.1984, N. 807. CONVERTITO CON MODIFICAZ. IN L. 4.2.1985, N. 10, ART. 4, COMMA 3 BIS. - COST., ART. 3.
Questioni gia' dichiarate rispettivamente non fondata, manifestamente infondata e non fondata. - v. S. n. 237/1984, O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35, 166/1987, 282, 1025/1988, 13/1988, S. n. 1030/1988.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 4 legge 10/1985art. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 183, 195 (SOSTITUITI CON L'ART. 45 LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103), 334. - COST., ART. 3.
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - PERSISTENZA DELLE RAGIONI CHE LA GIUSTIFICANO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693. - COST., ART. 21
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - PLURALISMO - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - INFORMAZIONE. La riserva di cui all'art. 43 Cost., relativa alle trasmissioni televisive su scala nazionale, trova la sua unica ragion d'essere nella difesa del fondamentale principio del pluralismo dell'informazione, garantito dall'art. 21 Cost. - contro i pericoli di oligopoli o monopoli, derivanti da una serie di fattori tecnici ed economici, che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettivita' incompatibile con le regole del sistema democratico e di comprimere indebitamente la generale liberta' di manifestazione del pensiero; essa puo' essere abbandonata a condizione che il legislatore predisponga un efficace sistema di garanzie idonee ad attuare il pluralismo. In assenza di siffatto intervento del legislatore, poiche' l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato ampiamente che il rischio della formazione di un oligopolio privato in sede nazionale si e' trasformato in realta' e poiche', d'altra parte, il pluralismo in sede nazionale non puo' in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato, la previsione legislativa che riserva allo Stato le trasmissioni televisive su scala nazionale non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 21, Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 21 primo comma Cost.). - cfr. S. nn. 148/1981, 59/1960, 225/1974
Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 195 legge 103/1975art. 1 legge 103/1975art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - CONFRONTO CON IL REGIME COSTITUZIONALE DELL'ISTRUZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693 - COST., ARTT. 9, 33, 34
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE. Per contestare la legittimita' della riserva allo Stato dell'informazione televisiva su scala nazionale non puo' essere invocato il regime costituzionale del settore dell'istruzione, nel quale e' esplicitamente negato qualsiasi monopolio statale: le disposizioni cosi` assunte a parametro infatti non contengono evidentemente la disciplina costituzionale dell'attivita' radiotelevisiva e percio' il loro richiamo non costituisce una censura di illegittimita' costituzionale, bensi` una semplice argomentazione. Ma anche valutata in quanto tale, questa argomentazione e' inidonea a sorreggere la tesi del giudice a quo, perche' omette di considerare sia le specifiche ragioni della previsione costituzionale della liberta' di istituire scuole private, sia che l'informazione radiotelevisiva ha carattere di capillarita', suggestivita' ed estrema capacita' di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica da rendere improponibile il paragone proposto. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento agli artt.9, 33 e 34 Cost.). - cfr. S. nn. 59/1960, 148/1981
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 1 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - INVOCATA ESCLUSIONE DALLA RISERVA DELLE TRASMISSIONI DI SPETTACOLO, SVAGO E INTRATTENIMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693 - COST., ART. 41, PRIMO COMMA
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA DI IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INFORMAZIONE. L'attivita' di trasmissione televisiva non puo' distinguersi in ragione del suo contenuto, sostenendosi che quella concernente programmi di puro spettacolo, di svago e intrattenimento esorbiterebbe dai confini dell'informazione in senso tecnico, e dunque dalla sfera di garanzia dell'art. 21 Cost., per ricadere in una mera attivita' imprenditoriale tutelata dall'art. 41, primo comma, Cost. La Corte ha negato rilievo a siffatta distinzione ed ha sempre inteso l'informazione in senso lato ed onnicomprensivo, cosi` da includervi qualsiasi messaggio televisivo, vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica opinione. Di conseguenza, e' da respingere la censura di illegittimita' costituzionale della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive di spettacolo e svago diffuse in ambito nazionale per violazione della garanzia del diritto di impresa. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione a quanto prescritto dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' dagli artt. 1 e 2 di questa medesima legge e dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, sollevata in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost.).
Riguarda ancheart. 1 legge 103/1975art. 2 legge 693/1975art. 45 legge 103/1975art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA STATALE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - ORIGINARIA ILLICEITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - INTERCONNESSIONE FUNZIONALE - RILEVANZA. L'asserzione della liceita' ab origine delle trasmissioni private nazionali effettuate in interconnessione funzionale non e' affatto suffragata dalla sentenza n. 148 del 1981; e cio' rende inconsistente la tesi della natura meramente interpretativa dell'art. 3, terzo comma, della l. n. 10 del 1985, tesi che del resto, dopo un inizio incerto, non e' stata seguita dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Non puo' pertanto essere accolta, perche' fondata su tale asserzione, l'eccezione di irrilevanza della questione della riserva allo Stato delle trasmissioni televisive su scala nazionale, e del conseguente regime sanzionatorio, previsti da numerose disposizioni del d.P.R. n.156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.
Riguarda ancheart. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 legge 103/1975art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 693/1975art. 2 legge 103/1975art. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE - RISERVA ALLO STATO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE SU SCALA NAZIONALE - D.L. N. 807 DEL 1984, CONVERTITO IN LEGGE N. 10 DEL 1985 - NON INNOVA AL PRINCIPIO DELLA RISERVA - RIFIUTO DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1, 183 e 195 DEL D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHE'DAGLI ARTT. 1 E 2 DI QUESTA MEDESIMA LEGGE E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1975, N. 693.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RISERVA D'IMPRESA - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. Le uniche norme della legge n. 10 del 1985 che effettivamente innovano alla disciplina impugnata - gli artt. 3, primo, secondo e terzo comma e 4, comma terzo bis - non hanno fatto venire meno, come chiaramente e inequivocabilmente si evince dal loro contenuto, il principio della riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva, sull'intero territorio nazionale, ribadito dall'art. 1, primo comma, mentre il secondo comma del medesimo articolo richiama i principi ispiratori del sistema misto. Di conseguenza, non puo' essere pronunziata la restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza della questione concernente la riserva allo Stato delle trasmissioni televisive in ambito nazionale, disciplinata da numerose disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 e delle leggi nn. 103 e 693 del 1975.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 2 legge 693/1975art. 2 legge 103/1975art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 1 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, comma primo, 195, comma primo, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987, 282/1988.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
CAUSA DI NON PUNIBILITA' DELL'IMPIANTO ED ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI - ESTENSIONE AGLI APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - NON OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - INFONDATEZZA. - D.L. 6 DICEMBRE 1984, N.807, CONV., CON MODIF., IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, ART. 4, COMMA TERZO BIS - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 195, 334 - COST., ART. 3
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI VIA ETERE. La causa di non punibilita' di cui all'art. 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 essendo inscindibilmente collegata all'anomala e necessariamente contingente situazione giuridica dell'emittenza radiotelevisiva privata, non puo' essere estesa - stante la disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto - all'impianto ed esercizio senza concessione degli impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza.
Riguarda ancheart. 4 legge 10/1985art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TRA DESTINATARI DETERMINATI, E NON DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI ALLA GENERALITA' - APPLICABILITA' DELL'ART. 15 E NON DELL'ART. 21 COST.. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N.156, ARTT. 195, 322, 334 - COST., ARTT. 15 E 21
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO. Gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di ponti radio, in quanto strumenti preordinati a realizzare comunicazioni tra destinatari determinati e non a diffondere messaggi alla generalita', rientrano nella disciplina di cui all'art. 15, e non in quella di cui all'art. 21 Cost..
Riguarda ancheart. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 322 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ASSOGGETTAMENTO A CONCESSIONE ANZICHE' AD AUTORIZZAZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 15 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N.156, ARTT. 1, 183, 195, 334, I PRIMI TRE NEL TESTO SOSTITUITO CON L'ART. 45 LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 - COST., ARTT. 15, 35, 41
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. L'uso degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, assoggettati ad una disciplina differenziata rispetto a quella di altri strumenti di comunicazione a mezzo di onde radioelettriche, data la loro limitata portata e potenza e la destinazione a scopi socialmente utili, puo' essere legittimamente limitato solo al fine di assicurare un razionale ed ordinato governo dell'etere, e cioe' il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra detti strumenti e tra essi e gli altri mezzi di telecomunicazione. Pertanto, pur restando ferma la prevista sanzione penale, sono costituzionalmente illegittime - per contrasto con l'art. 15 Cost. - le disposizioni (artt. 1, 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) che assoggettano detti apparecchi a concessione, anziche' ad autorizzazione.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - ASSOGGETTAMENTO A SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili - in quanto prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni relative agli artt. 1, 183, 195 (sostituiti dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) , 334, 403, comma primo, 409, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 409 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 334 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 403 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.