Art. 3

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[1]Testo unico-art. 3 (Indennita' spettante al dipendente)

[2]Al dipendente statale che cessa dal servizio con diritto alla pensione, anche se successivamente riconosciuto, normale e privilegiata, spetta l'indennita' di buonuscita purche' il servizio stesso sia durato almeno un biennio compiuto. L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.

Testo vigente dal 15 marzo 1974 al 22 maggio 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art3 · fonte su Normattiva