Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1976 al 27 maggio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico-art. 3 (Indennita' spettante al dipendente)

[2]((L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo)).1 L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1976, n. 177

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1976

La L. 29 aprile 1976, n. 177 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1976 e successive".

Testo vigente dal 22 maggio 1976 al 27 maggio 1993 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art3 · fonte su Normattiva