Art. 446 c.p.p.Richiesta di applicazione della pena e consenso

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Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato negato. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art446 · fonte su Normattiva