Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (pena patteggiata) - Possibilità per il giudice di valutare il dissenso - Mancata previsione - Assunta irragionevolezza, nonché lesione del diritto di difesa e dei principî di buon andamento dell’amministrazione e della ragionevole durata del processo - Sopravvenute modifiche all’istituto dell’applicazione della pena, con norme transitorie - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice che ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la legittimità di tale dissenso al fine di pronunciare sentenza nei termini di cui al comma 1 dell'art. 448“. Il giudice dovrà, infatti, valutare se la disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, introdotta successivamente all'ordinanza di rimessione, incida sulla rilevanza della questione proposta. – Analoga questione di legittimità costituzionale, alla quale il rimettente fa riferimento, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 225/2003.
sentenza 54/2004massima n. 28347 Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Rinnovazione, prima dell’apertura del dibattimento, della richiesta precedentemente formulata e non accolta per dissenso del pubblico ministero - Pronuncia immediata di sentenza anche in mancanza del consenso del pubblico ministero - Lamentato contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti e con il principio dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza - per erroneità del presupposto interpretativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, in quanto, nel consentire all'imputato di rinnovare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di applicazione della pena già rivolta al giudice dell'udienza preliminare e non accolta a causa del dissenso del pubblico ministero, imporrebbe al giudice del dibattimento, valutata la fondatezza della richiesta, di pronunciare immediatamente sentenza di applicazione della pena anche in mancanza del consenso del pubblico ministero. Infatti secondo una interpretazione logico-sistematica compatibile con il tenore letterale della disposizione censurata e conforme alla struttura negoziale e all'essenza dell'istituto, il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate. - V. anche citata ordinanza n. 426/2001, in relazione ad una questione in cui la disciplina censurata era assunta quale 'tertium comparationis'.
Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Dissenso del pubblico ministero - Omessa previsione della possibilità che il giudice valuti la mancanza di giustificazione del dissenso e che pronunci sentenza di accoglimento della richiesta anche all’esito del giudizio abbreviato - Prospettata, irragionevole, discriminazione tra imputati, con violazione del buon andamento e della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero all’applicazione della pena e pronunciare sentenza a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale anche all’esito del giudizio abbreviato richiesto dall’imputato. In relazione alla ipotizzata irragionevole discriminazione dell’imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato rispetto a quello che tale richiesta non ha formulato, non è dato, infatti, ravvisare alcuna violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto la diversità delle situazioni processuali poste a raffronto è conseguenza di strategie difensive rimesse alla libera scelta dell’imputato. E non risultano violati né, da un lato, il principio del buon andamento dei pubblici uffici – che si riferisce non già all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia – né, dall’altro, il principio della ragionevole durata del processo: la denunciata disciplina appare, infatti, frutto di scelte normative non prive di valide giustificazioni in ordine alla configurazione e ai rapporti tra riti alternativi, che consente il sindacato del giudice sul dissenso del pubblico ministero soltanto in esito alla celebrazione del dibattimento. - In riferimento al rito alternativo dell’applicazione della pena, richiamate le ordinanze n. 127/1993 e 488/1994, a conferma di precedente giurisprudenza (sentenza n. 120/1984). In tema, inoltre, dopo le modifiche recate all’art. 448 del codice di procedura penale dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, menzionate le ordinanze n. 100/2003 e n. 426/2001. - In tema di applicabilità all’attività giurisdizionale del principio del buon andamento dei pubblici uffici, citate, 'ex plurimis', le sentenze n. 115/2001 e n. 381/1999.
Processo penale - Decreto penale di condanna - Giudizio a seguito di opposizione - Impossibilità di formulare nuova istanza di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, già avanzata davanti al giudice per le indagini preliminari e da questi respinta - Asserita disparità di trattamento tra imputati, in ragione della scelta del rito operata dall’organo dell’accusa - Prospettazione di un quesito in forma alternativa - Omessa individuazione delle norme oggetto della censura prospettata - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, nonché dell’art. 464, in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, dello stesso codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per introdurre la possibilità - ammessa per altre forme di giudizio - di riproporre, nel giudizio che consegue all’opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero. Infatti le questioni sollevate sono formulate in forma alternativa, senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo alla Corte il compito - proprio del giudice rimettente - di individuare la sede normativa all’interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata. - In tema di alternativa ermeneutica che spetta al rimettente risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte della Corte, v., fra le varie, ordinanza n. 466/2000, ordinanza n. 7/1998, ordinanza n. 70/1998 e sentenza n. 356/1996.
sentenza 4/2002massima n. 26768 Riguarda ancheart. 556 Codice di procedura penaleart. 464-richiamato d.P.R. 447/1988art. 557 Codice di procedura penale
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Potere di pronunciare la sentenza rimesso anche al giudice dell’udienza preliminare (oltre che al giudice del dibattimento), in caso di dissenso del pubblico ministero, se la richiesta dell’imputato sia fondata - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî di parità, di buon andamento della amministrazione e di ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, ove il pubblico ministero abbia negato il consenso alla richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato in udienza preliminare, che la valutazione sulla fondatezza della richiesta spetti esclusivamente al giudice del dibattimento, che sarebbe legittimato ad applicare la pena richiesta anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sulla base degli stessi atti sottoposti all’esame del giudice dell’udienza preliminare, e non anche a tale giudice. Infatti, è erroneo il presupposto interpretativo assunto come 'tertium comparationis', mentre è conforme all’essenza dell’istituto che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate. - Questione già dichiarata manifestamente infondata durante la vigenza della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999, con ordinanza n. 488/1994. M.F.
Processo penale - Giudizio di primo grado - Assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Potere del giudice di appello di pronunciare sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti in primo grado - Dedotta violazione del principio di eguaglianza - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' valuti se, a seguito della intervenuta modifica legislativa dell'art. 448 cod. proc. pen. denunciato, permanga la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta. (Nella specie, la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di pronunciare sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti nel giudizio di primo grado anche quando in tale giudizio l'imputato sia stato assolto a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.. Successivamente, la norma censurata e' stata modificata dall'art. 34 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e, nella nuova formulazione, prevede espressamente, al primo comma, che, nel giudizio di impugnazione, il giudice puo' pronunciare sentenza di applicazione della pena anche nel caso di rigetto della richiesta formulata 'ex' art. 444, comma 1, cod. proc. pen.).
sentenza 19/2000massima n. 25111 PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - UDIENZA DIBATTIMENTALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - RITENUTA POSSIBILITA' DI INDEFINITA REITERAZIONE DELLA RICHIESTA INNANZI AD ALTRETTANTI E DIVERSI COLLEGI PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DICHIARARE INAMMISSIBILE LA RICHIESTA IN QUANTO MERAMENTE RIPRODUTTIVA DELLA PRECEDENTE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DI QUELLO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata per erroneita' del presupposto interpretativo. - S. n. 439/1993. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA CONGRUITA' DELLA PENA RICHIESTA - VALUTAZIONE A TAL FINE DELLA PENA CONCRETAMENTE APPLICABILE E NON DI QUELLA IRROGABILE IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE FINO A UN TERZO - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE TRA ENTITA' DELLA PENA E GRAVITA' DELL'OFFESA.
Come gia' affermato dalla Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il controllo del giudice deve essere esercitato sulla congruita' della pena in concreto, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti e non su quella astrattamente irrogabile in assenza della riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art. 444. Tale controllo, evidentemente, non puo' non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entita' della pena e gravita' dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalita'. - V. massime B e C.; v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RITENUTA RADICALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI DETTO PROCEDIMENTO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA PER INCONGRUITA' DELLA STESSA A CAUSA DELLA DIMINUZIONE DELLA STESSA FINO A UN TERZO - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DIRETTIVI DELLA LEGGE-DELEGA - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DELL'INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DOVERE DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NONCHE' DELLA RAGIONEVOLEZZA DELLE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate infondate. - V. massime A e C.; v. S. nn. 313/1990 e 116/1992. red.: G. Conti
Riguarda anchelegge 81/1987art. 445 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RICHIESTA PRESENTATA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO "A QUO" - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza in quanto risulta che nel giudizio "a quo" la richiesta di patteggiamento non e' stata presentata durante le indagini preliminari, bensi' "in limine" al dibattimento. - V. massime A e B. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 447 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 445 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PRONUNCIA SULLA DOMANDA PER RESTITUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO - PRECLUSIONE IN CASO DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EMESSA DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Anche nel caso - oggetto dell'attuale questione - di sentenza di applicazione della pena, emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, cosi' come nella ipotesi di sentenza di applicazione della pena consensualmente indicata dalle parti - in relazione alla quale la Corte si pronuncio' su analoga eccezione nella sentenza n. 443 del 1990 - la preclusione posta dagli artt. 448, terzo comma, e 444, secondo comma, cod. proc. pen. alla pronuncia sul capo civile, risulta coerente ai principi generali della materia, secondo cui la decisione del giudice penale sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilita' penale. Peraltro anche nella fattispecie ora in esame - dato che pure per essa, ai sensi dell'art. 444, secondo comma, deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile prevista dall'art. 75, comma terzo, e che il danneggiato dal reato, nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, e' da escludersi che la tutela giudiziaria allo stesso accordata - anche se razionalmente limitata - risulti, a causa della preclusione alla pronuncia sull'azione civile, vanificata. Ne' rileva in contrario che la pronuncia sull'azione civile sia invece prevista (dallo stesso art. 448, terzo comma) quando la sentenza di applicazione della pena e' emessa in sede di impugnazione, in quanto in tal caso (come si afferma anche nella Relazione preliminare) ci si trova in presenza della situazione, del tutto differente, di un accertamento gia' compiuto e di una decisione gia' adottata sul capo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 448 cod. proc. pen.). - V. S. n. 443/1990, gia' citata nel testo. red.: S.P.
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DI PRONUNCIARE LA SENTENZA QUANDO RITENGA IL DISSENSO INGIUSTIFICATO E CONGRUA LA PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI LIBERTA' E AUTONOMIA DEL GIUDICE - DENUNCIATA IRRAZIONALITA', ALTRESI', PER L'OSTACOLO POSTO ALLA PRATICABILITA' DELLA AUSPICATA DEFLAZIONE DEI DIBATTIMENTI, CON VIOLAZIONE, PER L'ACCENTUATO SQUILIBRIO DELLE POSIZIONI PROCESSUALI CHE SI DETERMINEREBBE A SCAPITO DELL'IMPUTATO, DEL PRINCIPIO DELLA "EGUAGLIANZA DELLE ARMI" - RICHIAMO A PRECEDENTE DECISIONE SU QUESTIONE SOSTANZIALMENTE IDENTICA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza, atteso che le ragioni del rigetto, da parte della Corte, di analoghe censure gia' mosse all'art. 448, primo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui stabilisce che solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso" (stridente antinomia del 'petitum' perseguito dal giudice 'a quo' non solo con la struttura pattizia che sta a base dello speciale procedimento, ma, soprattutto, proprio con il principio di parita' delle parti, posto che il pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" anche del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova) 'a fortiori' valgono nel caso in questione, in cui si richiede alla Corte di "anticipare" ulteriormente l'esercizio del potere decisorio sulla richiesta di applicazione della pena alla fase dell'udienza preliminare, cosi' da privare il pubblico ministero anche del suo potere quanto alla scelta del rito. - O. n. 127/1993, ma v. anche S. nn. 120/1984 e 81/1991. red.: S.P.
PROCESSO PENALE - PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO - DISSENSO DEL P.M. - IMPOSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE PRIMA CHE IL DIBATTIMENTO SIA GIUNTO AL SUO ESITO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NECESSARIA TUTELA DEL DIRITTO ALLA PROVA SPETTANTE AL P.M. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La impossibilita' per il giudice, in base all'art. 448, comma primo, cod.proc.pen., nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso, di applicare la pena richiesta dall'imputato prima che il dibattimento sia giunto al suo esito, non e' lesivo dei principi costituzionali della eguaglianza e del buon andamento della P.A., rappresentando, anzi, il frutto di un coerente disegno normativo volto a mantenere in equilibrio fra loro i contrapposti diritti delle parti e le attribuzioni del giudice. Infatti affidare al giudice il potere di surrogare "ex officio" la carenza di uno dei presupposti del rito (il consenso del pubblico ministero) si porrebbe in stridente antinomia non solo con la struttura pattizia che sta alla base del c.d. patteggiamento, ma, soprattutto, con il principio di parita' delle parti, posto che il pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova, con cui puo' dimostrare proprio la fondatezza delle ragioni in base alle quali non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448, primo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione).
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - IMPUTATI, IN UNICO PROCESSO, PER CONCORSO NEL MEDESIMO REATO - APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA CON IL P.M. DA UNO SOLO DI ESSI - LAMENTATA PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE LA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA ALL'ESITO DEL DIBATTIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - FACOLTA' DEL GIUDICE, QUANDO L'APPLICAZIONE DELLA PENA RISULTI AMMISSIBILE, DI DISPORRE IMMEDIATAMENTE LA SEPARAZIONE - CONSEGUENTE SUPERAMENTO DELLA FORMULATA CENSURA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
L'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento speciale congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale e' bensi' previsto un controllo giurisdizionale, che non include pero' la valutazione delle posizioni dei coimputati. Pertanto in tale ipotesi - non riconducibile alla disciplina generale della separazione dei processi di cui all'art. 18, primo comma, cod. proc. pen. - la scissione dei procedimenti (ved. massima A) deve ritenersi conseguenza necessaria dell'ammissione del rito. Inoltre, poiche' l'art. 448 cod. proc. pen. impone di pronunciare "immediatamente", non appena "ne ricorrono le condizioni", la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., e' anche da escludere che per poter pronunciare tale sentenza, si debba procedere al dibattimento ed attendere l'esito dello stesso, risultando quindi superata la censura di incostituzionalita' avanzata dal giudice a quo - sull'errato presupposto della non separabilita' dei procedimenti nell'ipotesi in questione - per la mancata previsione della possibilita' di pronunciare l'applicazione della pena nei confronti del coimputato che l'ha chiesta - restando i relativi procedimenti riuniti - all'esito del dibattimento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., in parte qua). - cfr. S. nn. 313/1990 e 251/1991.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - PUBBLICITA' - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DEL PROCESSO PENALE - EFFICACIA PREVALENTE DELLA VOLONTA' DELL'IMPUTATO - GIUSTIFICAZIONE DELLA DEROGA - PRONUNCIA NON IDENTIFICABILE CON LA SENTENZA DI CONDANNA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziche' comportare un accertamento pieno di responsabilita', basato sul contraddittorio tra le parti, trova il suo fondamento primario nell'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione, dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facolta' di contestare l'accusa. Tale caratteristica di "negozialita'" spiega il fatto che l'indagine del giudice in ordine alla responsabilita' dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale ed attenua quell'esigenza a favore della persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della pubblicita' dei processi e che proprio l'assenza della pubblicita' puo' talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti e premiali, atti a favorire tale la scelta dell'applicazione della pena non vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali o l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza. (Non fondatezza delle questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, parte prima, e n. 45 legge 16 febbraio 1986, n. 81 e legge 4 agosto 1955, n. 848, degli artt. 447, 448 e 563 cod. proc. pen.). - V., in relazione al fondamento sull'accordo tra P.M. e imputato, la sent. n. 66/1990 e sulla rinuncia della facolta' a contestare l'accusa, la sent. n. 313/1991. - V., sul pagamento delle spese processuali della parte civile, la sent. n. 443/1990.
Riguarda ancheart. 563 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - PUBBLICITA' - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO GIUDICATO CON IL RITO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il fatto che una stessa pena per uno stesso reato possa scaturire da processi dove l'elemento della pubblicita' risulti diversamente regolato rappresenta una mera eventualita' connessa alla diversificazione dei riti, ma in nessun caso puo' configurare una disparita' di trattamento imputabile agli enunciati della legge e suscettibile di riflettersi significativamente all'interno di una stessa categoria di giudicabili.
Riguarda ancheart. 563 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ACCORDO TRA P.M. E IMPUTATO NON SINDACABILE DAL GIUDICE - CONSEGUENTE PRIVAZIONE DEL POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELLA PENA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 313/1990.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penaleart. 563 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ACCORDO TRA P.M. E IMPUTATO NON SINDACABILE DAL GIUDICE - LAMENTATO EGUAL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIFFERENZIATE - PRECLUSIONE PER IL GIUDICE DI ESERCITARE IL POTERE DI GIURISDIZIONE E DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELLA PENA IN ORDINE ALLA GRAVITA' DEL REATO ED ALLA PERSONALITA' DEL REO - PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 313/1990.
Riguarda ancheart. 563 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE SIA IN MERITO ALLA LEGALITA' CHE ALLA CONGRUITA' DELLA PENA - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa.
Riguarda ancheart. 563 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO E CONSENTITA DAL P.M. - LESIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI GIURISDIZIONE E DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato con il consenso del P.M. non viola il principio di riserva di giurisdizione, perche' detta riserva non puo' riguardare il pubblico ministero in quanto sotto la vigenza dell'attuale codice a questi e' stato chiaramente attribuito solo il ruolo e la qualita' di parte; ne', peraltro, detto procedimento viola il principio del giudice naturale, poiche' se l'imputato e' abilitato ad avanzare la richiesta della pena in ogni fase del procedimento fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la sanzione richiesta nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine.
Riguarda ancheart. 563 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penale