Art. 448 c.p.p.Provvedimenti del giudice

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Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art448 · fonte su Normattiva