Art. 458 c.p.p.Richiesta di giudizio abbreviato

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L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.17 30 128 Se la richiesta e' ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.17 30 Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

17

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, stesso comma, dello stesso codice.

Corte costituzionale

30

La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992 n. 23 (in G.U. 1a s. s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato "In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice".

Corte costituzionale

128

La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 aprile 2002 n. 120 (in G.U. 1a s.s. 24/04/2002 n. 17) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziche' dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato."

Testo vigente dal 25 aprile 2002 al 29 maggio 2003 · versione 129 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art458 · fonte su Normattiva