Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Riqualificazione giuridica del fatto con il decreto che dispone il giudizio (nel caso di specie: da omicidio volontario aggravato a omicidio stradale) - Conseguente ammissibilità del giudizio abbreviato - Individuazione del giudice competente a celebrare il rito alternativo - Obbligo di pronunciarsi in base all'imputazione riformulata dal giudice dell'udienza preliminare - Denunciata violazione del principio costituzionale e convenzionale di terzietà e imparzialità del giudice, nonché di sua sottoposizione soltanto alla legge - Oscurità e contraddittorietà dell'intervento richiesto - Palese inconferenza dei parametri evocati - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199028).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per oscurità e contraddittorietà dell'intervento richiesto, nonché per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Bologna in riferimento complessivamente agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen. (applicabile ratione temporis), in combinato disposto con l'art. 458, nella parte in cui consentono che il giudizio abbreviato richiesto a seguito di riqualificazione giuridica del fatto con il decreto che dispone il giudizio sia celebrato da un giudice che non potrebbe dirsi terzo e imparziale, in quanto vincolato alla precedente statuizione del GUP, né soggetto soltanto alla legge; nonché dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in detta ipotesi, l'incompatibilità del giudice. Il rimettente censura la disciplina che lo individua come competente a procedere al giudizio abbreviato sulla base della nuova imputazione e non gli consente di dichiararsi incompatibile, ma non indica quale altro giudice, non soggetto al vincolo ipotizzato, dovrebbe essere competente a giudicare della responsabilità penale dell'imputato. Rispetto al vulnus denunciato, come argomentato nell'ordinanza, sono inoltre ictu oculi inconferenti sia il principio di terzietà e imparzialità, che si riferisce a condizionamenti derivanti da funzioni decisorie svolte dallo stesso giudice nella medesima causa, sia quello della soggezione del giudice soltanto alla legge, il quale non osta a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici. (Precedenti: O. 107/2022 - mass. 44909; S. 20/2022 - mass. 44658; S. 168/2021 - mass. 44191).
sentenza 28/2023massima n. 45403 Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Revoca dell'ordinanza di sospensione del giudizio a quo - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Valutazione della rilevanza con riferimento al momento della prospettazione delle questioni.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento con il quale il Presidente della sezione procedente del Tribunale di Lecce ha disposto la prosecuzione del giudizio a quo nonostante la pendenza dell'incidente di costituzionalità non elide la perdurante rilevanza delle questioni prospettate, che deve essere valutata al momento dell'ordinanza di rimessione. Dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si desume un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, che come tale non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni deve pertanto essere vagliata ex ante , con riferimento al momento della loro prospettazione, e permane anche nell'ipotesi patologica in cui il giudice procedente - revocando l'ordinanza di sospensione del processo a quo durante lo svolgimento dell'incidente di costituzionalità - abbia successivamente ritenuto di poter decidere a prescindere dalla decisione della Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2021 e n. 270 del 2020 ).
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta condizionata ad una integrazione probatoria - Rigetto da parte del GIP - Possibilità, per l'imputato, nell'esame delle questioni preliminari, di riproporre la richiesta al giudice del dibattimento - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Erroneità delle premesse interpretative - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità delle premesse interpretative, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il GIP rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del GIP ed ammettere il rito chiesto dall'imputato. Le modifiche apportate alle disposizioni censurate, rispettivamente, dalle leggi n. 33 del 2019 e n. 103 del 2017, hanno lasciato inalterato il loro contenuto precettivo in relazione alle parti non modificate, assicurando così la perdurante efficacia, senza soluzione di continuità, della sentenza n. 169 del 2003. La lacuna denunciata dal rimettente è pertanto insussistente, giacché l'imputato che si sia visto rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato - in sede di udienza preliminare, ovvero dopo la notifica del decreto di giudizio immediato - ben può riproporla al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura. Una diversa soluzione ermeneutica, del resto, non solo sarebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ma si scontrerebbe con l'art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2003 e n. 922 del 1988; ordinanze n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020 ).
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penale
Processo penale - Processo minorile - Giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato - Previsione che la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari - Manifesta incongruità in relazione ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore - Necessità che l'interesse del minore trovi adeguata tutela nella particolare composizione del giudice collegiale specializzato (magistrati ed esperti), prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941 - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3, comma 1, Cost., l'art. 458 del cod. proc. pen. e l'art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50- bis , comma 2, del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Poiché il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell'udienza preliminare, sia del dibattimento, i suoi esiti possono essere i più diversi e tutti richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, al fine di garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative. È dunque manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è svolto dal giudice collegiale dell'udienza preliminare. Poiché la funzione del primo è uguale a quella svolta dal secondo, la diversa composizione dell'organo giudicante è priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell'interesse del minore, non potendosi far dipendere la diversità di composizione da mere evenienze processuali e, soprattutto, dalla determinazione discrezionale del pubblico ministero di esercitare l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura). Sull'art. 25 del cod. proc. pen. e sull'irrilevanza di questioni che tendono a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione, v. le sentenze nn. 408/2005, 294/1995, 25/1989 e le ordinanze nn. 306/2013 e 222/1997. Sull'art. 31 Cost. quale disposizione che esprime un principio che richiede l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore, v. le citate sentenze nn. 222/1983 e 143/1996. Sull'interesse del minore nel procedimento penale minorile, adeguatamente tutelato dalla particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti), v. la sentenza n. 310/2008. Sui possibili diversi esiti del giudizio abbreviato, che può essere adottato sia nell'udienza preliminare sia in seguito a un giudizio immediato, v. la citata sentenza n. 125/1995.
sentenza 1/2015massima n. 38213 Riguarda ancheart. 1 Processo penale minorile
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio condizionata a una integrazione probatoria - Rigetto - Rinnovazione della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e potere del giudice di disporre il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Infatti la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato limita irragionevolmente il diritto di difesa, mentre d'altro canto non vi è alcun ostacolo nel quadro normativo vigente e che detta previsione sia introdotta, ed anzi risultando conforme alle finalità di economia processuale che cannotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento, e coerente con il principio enunciato dall'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost. - Sul giudizio abbreviato, v. citate sent. 23/1992, 54/2002, 115/2001, 66/1990, 183/1990 e 81/1991.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Divieto di riproponibilità prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 458, comma 2, 438, 441 e 442 del codice di procedura penale nonché del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l'imputato possa riproporre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria respinta dal giudice per le indagini preliminari e che il giudice, previo esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se ritiene fondata la richiesta, possa procedere a giudizio abbreviato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – con la sentenza n. 169 del 2003 – l'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penaleart. 442-combinatodisposto d.P.R. 447/1988
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto - Non consentita riproponibilità della richiesta di giudizio abbreviato allo “stato degli atti” - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'imputato tratto a giudizio nelle forme ordinarie ed asserita lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consenta all'imputato, qualora venga rigettata la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, di riproporre richiesta di giudizio abbreviato "allo stato degli atti" ai sensi dell'art. 438, comma 1, del codice di procedura penale, una volta che sia decorso il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, stabilito a pena di decadenza dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale. La formulazione della norma denunciata non pone, infatti, ostacoli a che l'imputato proponga una richiesta gradata di giudizio abbreviato "semplice" contestualmente a quella di giudizio abbreviato "condizionata", ovvero presenti la richiesta successivamente, prima della scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dal comma 1. Né queste possibilità escludono la facoltà dell'imputato, che ritenga imprescindibile l'integrazione probatoria richiesta, di operare la diversa scelta di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria al giudice del dibattimento. - In tema di facoltà di scelta, ai fini dell'accesso al giudizio abbreviato, della strategia processuale più consona ai propri interessi, avvalendosi dell'assistenza della difesa tecnica, citata la sentenza n. 120/2002. - Circa il riconoscimento della possibilità di ottenere dal giudice del dibattimento il riesame nel merito del provvedimento che ha negato l'accesso al giudizio abbreviato con integrazione probatoria, citata la sentenza n. 169/2003.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termine per la richiesta - Decorrenza della notificazione all’imputato o al difensore del decreto o dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato - Prospettata irragionevole disciplina con violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta normativa di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, come richiamato dall'art. 446, comma 1, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che anche il termine per chiedere l'applicazione della pena decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha introdotto numerose modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, prevedendo, all'art. 5, comma 1, anche una specifica disciplina transitoria.
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell’imputato - Presentazione nel termine fissato a pena di decadenza - Decorrenza del termine dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato - Violazione del diritto all’assistenza tecnica del difensore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Infatti il diritto di difesa, inteso come effettiva possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, risulta violato da una disciplina - quale quella censurata - congegnata in maniera tale che il termine stabilito a pena di decadenza per presentare richiesta di giudizio abbreviato può scadere senza che il difensore abbia potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive rispettivamente collegate al giudizio abbreviato e alla celebrazione del dibattimento. - La questione decisa è sostanzialmente nuova, in quanto si inserisce su di un contesto normativo segnato dalle profonde modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999 (v. al riguardo citata sentenza n. 115 del 2001). Non soccorrono pertanto le precedenti pronunce sul medesimo comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen. (citate sentenze n. 122/1997, ordinanze nn. 36/1994, 335/1991, 225/1991 e 588/1990). - In tema di difesa tecnica, cfr. citate sentenze n. 80/1984, n. 125/1979, n. 212/1997, n. 216/1996. - Con specifico riguardo al giudizio abbreviato, v. citata ordinanza n. 182/2001. - Con riferimento al termine per dedurre eccezioni di nullità, v. citata sentenza n. 162/1975 e in relazione al termine per proporre richiesta di riesame, decorrente dalla conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, anziché dalla notifica dell'atto al difensore, la citata sentenza n. 80/1984.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta formulata dall’imputato - Termine perentorio - Lamentata non congruità - Prospettato contrasto con l’esigenza della difesa - Sopravvenuta decisione di incostituzionalità, in relazione al profilo censurato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, terzo comma, della Costituzione, in quanto il termine ivi previsto ai fini della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, sarebbe incongruo rispetto all'esigenza di assicurare all'imputato il tempo necessario per predisporre la difesa. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 120 del 2002, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata «nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero della data fissata per il giudizio immediato», e di conseguenza, essendo mutata la disciplina censurata proprio in relazione a un aspetto che attiene all'esercizio del diritto alla difesa tecnica, si impone il riesame della rilevanza della questione.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Termine per la richiesta - Preclusione alla proponibilità della richiesta fino all’apertura del dibattimento di primo grado - Prospettata disparità di trattamento degli imputati nei cui confronti si procede con giudizio immediato, rispetto a quelli tratti a giudizio nelle forme ordinarie, con violazione del diritto alla difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni, nel caso in cui venga emesso decreto di giudizio immediato, non consentono all'imputato di formulare richiesta di giudizio abbreviato fino all'apertura del dibattimento di primo grado. Infatti tale disciplina - che appare coerente con i caratteri di celerità e di economia processuale propri del giudizio abbreviato, evitando un'inutile attivazione della fase dibattimentale - non pregiudica l'effettività della difesa e la scelta consapevole del rito da parte dell'imputato, cui giova in ogni caso anche la decorrenza del termine secondo quanto statuito nella decisione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 458, comma 1, del codice di procedura penale. - V. sentenza n. 120/2002, cui è fatto diretto richiamo, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen.
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - TERMINE DI DECADENZA DI GIORNI SETTE DECORRENTI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO, ANZICHE' DI GIORNI QUINDICI COME PREVISTO PER IL PROCEDIMENTO PRETORILE [ART. 555, PRIMO COMMA, LETTERA E), DEL C.P.P.] - LAMENTATA ESIGUITA' DI DETTO TERMINE PER GLI IMPUTATI DETENUTI, CON PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI LIBERI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la decadenza dalla facolta' di richiedere il giudizio abbreviato entro il termine di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato anche nei confronti degli imputati ristretti in carcere, anziche' nel termine di quindici giorni desumibile dall'art. 555, comma 1, lettera c) stesso codice, in quanto, con riferimento alla pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - posto che il rito immediato ed il giudizio pretorile presentano differenze di presupposto e di disciplina tali da rendere i relativi modelli processuali del tutto incomparabili fra loro, il giudizio immediato (a differenza di quanto accade per l'emissione del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore) potendo essere ritualmente introdotto soltanto nei casi in cui la prova appare evidente e richiesto solo dopo che la persona sottoposta alle indagini (o l'imputato in stato di custodia cautelare) sia stata interrogata "sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova", mentre nel procedimento pretorile l'interrogatorio non soltanto e' richiesto quale presupposto per l'emissine del decreto di citazione a giudizio, ma neppure puo' definirsi come un atto che frequentemente ricorra nella pratica giudiziaria - la durata del termine previsto dall'art. 555, comma 1, lett. e) e' calibrata non solo e non tanto in funzione di un generico "favor" per i riti alternativi, quanto, soprattutto, in ragione del fatto che il decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore rappresenta normalmente il primo atto dal quale l'imputato viene ad apprendere della esistenza del processo a suo carico e della accusa che gli viene mossa; e, con riferimento all'art. 97 Cost., il principio del buon andamento della p.a. attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo complesso. - O. nn. 59/1992, 137/1995, 7/1997. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - SUSSISTENZA DI FATTO, NON ENUNCIATO NELLA RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO, COMPORTANTE MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE (NELLA SPECIE: CONTESTAZIONE DI REATO CONCORRENTE) - PRECLUSIONE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO NEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE LA QUESTIONE NON SIA DEFINIBILE ALLO STATO DEGLI ATTI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DIPENDENTE DA SCELTE DISCREZIONALI DEL PUBBLICO MINISTERO RISPETTO ALL'IPOTESI DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO EFFETTUATA NELL'UDIENZA PRELIMINARE DOPO LE CONTESTAZIONI SUPPLETIVE - INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO IMTERPRETATIVO - QUESTIONE NON FONDATA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 458, comma 2, e 441, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, escludendo la possibilita' di procedere nel corso del giudizio abbreviato a contestazioni suppletive (nella specie, un reato concorrente e una circostanza aggravante), impedirebbero al giudice di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato per non essere il processo definibile allo stato degli atti. Riguardando l'esercizio dell'azione penale riservato esclusivamente all'organo dell'accusa, l'eventuale incompletezza delle contestazioni del pubblico ministero non rientra tra i presupposti della valutazione del giudice sulla decidibilita' del processo allo stato degli atti; il quale giudice, se del caso, potra' nella sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' eserciti l'azione penale per il reato concorrente. red.: A. Agro'
Riguarda ancheart. 441 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO UN REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON LA PENA DELL'ERGASTOLO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - LAMENTATA PREVISIONE, ANCHE NELL'IPOTESI SUDDETTA, DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI NEL TERMINE DI DECADENZA DI GIORNI SETTE DECORRENTI DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - DEDOTTA INCONGRUITA' DEL TERMINE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la richiesta di giudizio abbreviato, anche nell'ipotesi di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, debba essere rivolta al g.i.p. nel termine di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziche' al giudice del dibattimento nei modi previsti dall'art. 452, comma 2, e nel termine stabilito dall'art. 555, comma 1, lett. e) stesso codice, in quanto la disposizione impugnata non puo' ritenersi in contrasto con nessuno dei parametri invocati, neppure nell'ipotesi in cui al g.i.p., destinatario della richiesta di giudizio abbreviato, sia preclusa la celebrazione del rito alternativo, ostandovi il titolo di reato contestato: non con il principio del giudice naturale, essendo l'organo al quale proporre la domanda di trasformazione del rito predeterminato dalla legge; non con il diritto di difesa, dal momento che l'imputato e' posto in condizioni di formulare le proprie richieste in rito; e nemmeno con il principio di ragionevolezza, tenuto conto della evidente eterogeneita' dei "tertia comparationis" evocati a raffronto. - S. nn. 92, 187 e 328/1992, 122/1997; O. n. 449/1995. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - AMMISSIBILITA' CONDIZIONATA AL CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO ANCHE NEL CASO DI SPECIE, NEL QUALE IL GIUDIZIO IMMEDIATO SI FONDA SUL REQUISITO DELLA "PROVA EVIDENTE", RITENUTO DAL GIUDICE "A QUO" EQUIVALENTE A QUELLO DELLA DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI RICHIESTO PER L'AMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI ABBIA OTTENUTO IL CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO PER IL RITO ABBREVIATO - ESCLUSIONE - ERRONEITA' DELLA ASSIMILAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI PER I DUE RITI DI CUI SOPRA - RICHIAMO A PRECEDENTE DECISIONE -MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come gia' affermato dalla Corte costituzionale, e univocamente anche dalla Cassazione, il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, atteso che la prova evidente, idonea all'accoglimento da parte del giudice della richiesta di giudizio immediato, e' quella che, per la sua sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare, mentre la definibilita' del processo allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilita' anche ai fini della individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena. Non e' quindi incoerente la previsione che collega l'ammissibilita' del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, anche in questo caso, al consenso del pubblico ministero (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 458, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) - Circa la distinzione tra i requisiti previsti rispettivamente per l'instaurabilita' del giudizio immediato e del giudizio abbreviato, v. O. n. 482/1992. red.: G. Conti
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - TERMINE DI DECADENZA: GIORNI SETTE DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO IMMEDIATO ALL'IMPUTATO ANZICHE' DALLA NOTIFICA EVENTUALMENTE SUCCESSIVA AL DIFENSORE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA TECNICA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. O. nn. 588/1990, 225/1991 e 355/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 36/1994massima n. 20622 PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI AL PRETORE E DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO CONTENENTE L'AVVISO E IL TERMINE PER IL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA TRADUZIONE DI TALI ATTI IN LINGUA A LUI NOTA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA RELATIVO ALL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE NORME PROCESSUALI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE - ESCLUSIONE - RITENUTA NECESSITA' DELLA TRADUZIONE DEGLI ATTI IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Una corretta interpretazione dell'art. 143 cod.proc.pen. (v. massima precedente) riguardo al diritto - da esso previsto - dell'imputato straniero, non a conoscenza della lingua italiana, all'assistenza gratuita di un interprete, comporta che l'attivita' svolta da quest'ultimo ricomprenda, fra l'altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi - incluso l'avviso relativo alla facolta' di richiedere il giudizio abbreviato - del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal pubblico ministero (nel rito pretorile). Pertanto, non valendo in contrario addurre che nelle disposizioni concernenti il decreto di citazione a giudizio (sia dell'art. 555, terzo comma, sia degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, cod.proc.pen.) manchi al riguardo la previsione di un espresso obbligo, cadono le censure di incostituzionalita' avanzate, nei confronti di queste disposizioni, sull'errato presupposto che la regola dettata dall'art. 143, primo comma, cod.proc.pen. sia rigorosamente circoscritta - con le sole eccezioni stabilite dagli artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma - agli atti orali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, e, rispettivamente, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 555, terzo comma, e del combinato disposto formato dagli artt. 458, primo comma, e 456, secondo comma, cod.proc.pen., nelle parti in cui non prevedono, il primo, che il decreto di citazione a giudizio, e, il secondo, che l'avviso comprensivo dell'indicazione del termine entro cui va richiesto il giudizio abbreviato, siano, nei riguardi dell'imputato straniero che ignora la lingua italiana, notificato e, rispettivamente, tradotto, anche nella lingua da lui conosciuta).
sentenza 10/1993massima n. 19174 Riguarda ancheart. 456 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - TERMINE PER RICHIEDERE IL GIUDIZIO ABBREVIATO - DECORRENZA DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE ALL'IMPUTATO ANZICHE', SE POSTERIORE A QUESTA, DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO AL DIFENSORE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DENUNCIATA IN SUBORDINE ALL'ESITO DELLA QUESTIONE GIA' SOLLEVATA PER LA NON PREVISTA TRADUZIONE, IN LINGUA NOTA ALL'IMPUTATO, DELLA INDICAZIONE, NEL DECRETO DI CITAZIONE, DI TALE TERMINE - SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE (IN SEGUITO ALLA DECISIONE INTERPRETATIVA ADOTTATA SU QUELLA PRINCIPALE).
Poiche', alla luce dell'interpretazione da darsi all'art. 143, primo comma, cod.proc.pen. circa il diritto dell'imputato straniero che ignori la lingua italiana all'assistenza di un interprete, anche l'avviso, di cui all'art. 458 cod.proc.pen., contenente l'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, deve essere tradotto (v. massima precedente) in lingua a lui nota, non ha piu' ragion d'essere la questione proposta, in via subordinata, nei confronti dello stesso art. 458, primo comma, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il termine di decadenza di sette giorni, prescritto per la richiesta del giudizio abbreviato, decorra dalla data della notificazione del decreto di citazione all'imputato anziche', per l'imputato straniero che non conosce la lingua italiana, dalla data della notifica dell'avviso al difensore, quando questa si perfezioni successivamente.
sentenza 10/1993massima n. 19175 PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI DA PARTE DEL G.I.P. - NON APPLICABILITA' ALL'ESITO DEL DIBATTIMENTO, DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE IN CASO DI ERRONEITA' DEL GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (v. massima A) comporta come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, riguardo al giudizio immediato, che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
sentenza 23/1992massima n. 17847 PROCESSO PENALE - IMPUTATO DETENUTO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - NOTIFICA AL P.M. - MANCANZA DI UNA ESPRESSA PREVISIONE DEI MEZZI PER OTTEMPERARE A TALE INCOMBENTE - CONSEGUENTE RITENUTA POSSIBILE DECADENZA CON PERDITA DEI BENEFICI CONNESSI A TALE GIUDIZIO, CON INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI E COMPRESSIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
A norma dell'art. 123, primo comma, cod. proc. pen., le richieste formulate dall'imputato detenuto e ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario sono produttive di effetti "come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria" (espressione, quest'ultima con cui si intende fare riferimento non solo al giudice ma anche al pubblico ministero). Pertanto la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a norma dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen. deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice 'traditio' al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorita' destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalita' previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 458, primo comma, e 123, primo comma, cod. proc. pen. e dell'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 Cost., in base all'interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).
sentenza 59/1992massima n. 17958 Riguarda ancheart. 123 Codice di procedura penale