Art. 2 c.p.Successione di leggi penali

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[1]Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

[2]Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

[3]Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

[4]Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

[5]Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi' nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 28 febbraio 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art2 · fonte su Normattiva