Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

Art. 17 — Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2000 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

Il comma 2-bis dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dallarticolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine lamministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4". Dopo il comma 3 dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, lamministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove lamministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo, entro trenta giorni, pervenire ad una decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta." Il comma 4 dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, lamministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri". Dopo il comma 4 dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per lesame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano linteresse pubblico prevalente ovvero dallamministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. Lindizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". Dopo larticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui lattivita' di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda lintervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo i dati dellultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province". Dopo larticolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso dellaccertamento di conformita' di cui allarticolo 2 del predetto decreto. Quando laccertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete laccertamento di cui allarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il quale lintesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici". Dopo larticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui allarticolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dallarticolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dellambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dellarticolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per lopera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente allestratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati". Allarticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Per lapprovazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dellamministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. Lapprovazione dellaccordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni". Al comma 4 dellarticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "consenso unanime delle " sono sostituite dalle "consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre". Le disposizioni di cui al comma 5-bis dellarticolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui allarticolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui allarticolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il comma 5 dellarticolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: "5. La Commissione provvede allautonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione". Al comma 2 dellarticolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto, altresi, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unita, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime". Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano lutilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Allarticolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse. Allarticolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse. Allarticolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: "In attesa delladozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dallamministrazione di appartenenza, limmediata utilizzazione dellimpiegato presso lamministrazione che ha richiesto il comando". Fino alla trasformazione in societa' per azioni dellEnte poste italiane, il personale dipendente dellEnte stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche' autorizzati dallamministrazione di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti. Presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dellAutorita, per lassistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, lorganizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unita. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dallAutorita' per linformatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dellAutorita' inerenti lassistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilita' gia' destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui allarticolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura ritenuta congrua dallAutorita' per linformatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti. Ai fini di quanto previsto dallarticolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, sintende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dallacquisto. Trascorso tale termine, il valore dinventario sintende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dallarticolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprieta, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale. Le disposizioni di cui allarticolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui allarticolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo. Allarticolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dellente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nellambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dellorgano di controllo interno, istituito ai sensi dellarticolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative allattivita' dellente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede allapprovazione definitiva. I componenti dellorgano di controllo interno sono nominati dal presidente dellente, dintesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza". I commi da 1 a 4 dellarticolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dellamministrazione richiedente di procedere indipendentemente dallacquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui lorgano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate". Il parere del Consiglio di Stato e' richlesto in via obbligatoria:

  • a)per lemanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per lemanazione di testi unici;
  • b)per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
  • c)sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri. Le disposizioni della letttera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dallarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dellarticolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dellarticolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, lamministrazione puo' procedere indipendentemente dallacquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per lesame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dallamministrazione. La sezione esamina altresi, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dellUnione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza. Allarticolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessita' in ragione dellelevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dellatto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa". I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I1 controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti allautonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione europea. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti dellente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti allautonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45. 11 Sono altresi' soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo. Possono essere attivati nellambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine alladozione di atti o provvedimenti di particolare complessita' o che attengano ad aspetti nuovi dellattivita' deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza. Contestualmente allaffissione allalbo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con lindicazione delle norme violate, entro dieci giorni dallaffissione allalbo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
  • a)appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  • b)assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo e' esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da' comunicazione allente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se lente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino allistituzione del difensore civico, il controllo e' esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimita' diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo alladozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni allente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo da' comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita. Il controllo di legittimita' comporta la verifica della conformita' dellatto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dellinteresse pubblico perseguito. Nellesame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, puo' disporre laudizione dei rappresentanti dellente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per lesercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dellaudizione dei rappresentanti. Il comitato puo' indicare allente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con linvito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dellincarico. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dellambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dellambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dallarticolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni. Allarticolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanita", sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
  • b)il secondo periodo del comma 10 e' sostituito' dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni". Allarticolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, lultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di societa' per azioni ai sensi dellarticolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di societa' per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. 49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, lapprovazione dellipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui allarticolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dallarticolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne lubicazione in edifici pubblici anche non scolastici. 51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dellarticolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dallultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore allimporto minimo richiesto per la costituzione delle societa' medesime. Leventuale residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie. 52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma lapplicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile. 53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dellarticolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni dalle societa' sono inalienabili. 54. Le societa' di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dellapplicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 55. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di cui allarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 56. Il conferimento e lassegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali. 57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche prevedere la scissione dellazienda speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile. 58. Allarticolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati". 58-bis. Allarticolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui allarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580". 59. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dallintervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dallintervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. Lindividuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilita, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprieta' degli enti locali interessate dallintervento possono essere attribuite alla societa' a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita, gli obblighi e i diritti delle parti. 60. Il comma 6 dellarticolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato. 61. Larticolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato. 62. Dopo il comma 4 dellarticolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite dufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore". 63. Il consiglio comunale puo' determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori. 64. Fino allentrata in vigore delle nuove disposizioni previste dallarticolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui allarticolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote. 65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalita' con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui allarticolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ne' di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dellarticolo 14-bis della legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dallarticolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione. 67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalita' giuridica di diritto pubblico e iscritto allalbo di cui al comma 75. 68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dellente in ordine alla conformita' dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dellarticolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dallarticolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo lordinamento dellente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina lattivita, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. I1 segretario inoltre:
  • a)partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • b)puo' rogare tutti i contratti nei quali lente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellente;
  • c)esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. 69. Il regolamento di cui allarticolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dellarticolo 5 della presente legge, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dellamministrazione, scegliendolo tra gli iscritti allalbo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avra' durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario e' confermato. 9 71. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri dufficio. 72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto allalbo ed e' posto a disposizione dellAgenzia autonoma per la gestione dellalbo per le attivita' dellAgenzia stessa o per lattivita' di consulenza, nonche' per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dellente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri dufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a` titolo di indennita' per lespletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato dufficio in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. 73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dellente, graduato in rapporto alla dimensione dellente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire allAgenzia. 74. I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 75. Lalbo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali. 76. E' istituita lAgenzia autonoma per la gestione dellalbo dei segretari comunali e provinciali avente personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dellinterno fino allattuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. LAgenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dallANCI, da un presidente di provincia designato dallUPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti allalbo, e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. 77. Il numero complessivo degli iscritti allalbo non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dellAgenzia e funzionale allesigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facolta' dei comuni di stipulare convenzioni per lufficio di segretario comunale comunicandone lavvenuta costituzione allAgenzia regionale. Liscrizione allalbo e' subordinata al possesso dellabilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dellamministrazione dellinterno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. 78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati lorganizzazione, il funzionamento e lordinamento contabile dellAgenzia, lamministrazione dellalbo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, liscrizione allalbo degli iscritti allalbo provvisorio, le modalita' di svolgimento dei concorsi per liscrizione allalbo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalita' di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovra' conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
  • a)individuazione delle dotazioni organiche dellAgenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dellamministrazione civile dellinterno;
  • b)reclutamento del personale da destinare allAgenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilita, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dellordinamento speciale, al personale dellamministrazione civile dellinterno, utilizzando anche listituto del comando o del fuori ruolo;
  • c)previsione di un esame di idoneita' per liscrizione allalbo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dellamministrazione dellinterno di cui al comma 79;
  • d)disciplina dellordinamento contabile dellAgenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, fermo restando lobbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
  • e)utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dellAgenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per lespletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico. 78-bis. LAgenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio" 79. LAgenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dellamministrazione dellinterno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati lorganizzazione, il funzionamento e lordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per leventuale stipula di convenzioni per lattivita' formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e ricerca. 79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dellamministrazione dellinterno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le somme derivanti dallerogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allunita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dellinterno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali. 80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, lAgenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui allarticolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. 81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro dellinterno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui allarticolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dallarticolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti allalbo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino allentrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale. 9 82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari allattuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresi, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dallemanazione del regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere liscrizione ad apposita sezione speciale dellalbo. I segretari che richiedano liscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed allarticolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate. 83. Sino allespletamento dei corsi di formazione e reclutamento lammissione allalbo nel grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni. 84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, fino allemanazione di apposita legge, rimane ferma lapplicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118. 85. Allarticolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita". 86. Larticolo 52 e il comma 4 dellarticolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati. 87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale. 88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita' e dovuti allente interessato. 89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano lutilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta. 90. Allarticolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto delluso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
  • b)al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta' non condominiale". 91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dallarticolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 92. Fino allapprovazione del regolamento previsto dallarticolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241. 93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno dItalia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalita' previsti dallarticolo 4 e dallarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 94. Nellambito dellulteriore semplificazione, prevista dallarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della lotta alla criminalita' organizzata. 95. Lordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui allarticolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi:
  • a)con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, leventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
  • b)modalita' e strumenti per lorientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso lutilizzo di strumenti informatici e telematici;
  • c)modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 96. Con decreti del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente:
  • a)il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, lattivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
  • b)il riconoscimento degli istituti di cui allarticolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
  • c)il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui allarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini delliscrizione al relativo albo professionale;
  • d)il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito laccesso a studenti italiani;
  • e)i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti. 97. Le materie di cui allarticolo 3, comma 6, e allarticolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati. 98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi' norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle dAosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle dAosta e Friuli-Venezia Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita' italiane e con quelle dei Paesi dellarea linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinita' scientifica e didattica, allaccorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nellambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti concorsuali. 100. Il Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonche' con levoluzione degli indirizzi culturali e professionali. 101. In ogni universita' o istituto di istruzione universitaria, nelle more dellattuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facolta' per il Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero lattivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui allarticolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui allarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo. 102. il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
  • a)sulla programmazione universitaria;
  • b)sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita;
  • c)sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonche' sullapprovazione dei regolamenti didattici dateneo;
  • d)sui settori scientifico-disciplinari;
  • e)sul reclutamento dei professori e dei ricercatori delluniversita. 103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' sentire il CUN su altre materie di interesse generale per luniversita. 104. Il CUN e' composto da:
  • a)tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • b)otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui allarticolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
  • c)quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle universita;
  • d)tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane (CRUI). 105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dellorgano. 106. Le modalita' di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Lelettorato attivo e passivo per lelezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), e' comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. 107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge. 108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dallemanazione del decreto concernente le modalita' di elezione. 109. Nel rispetto dellequilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle universita, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano larticolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e larticolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dallarticolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dellateneo. 111. Le norme che disciplinano laccesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dallarticolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalita' di cui allarticolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a). 112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in universita' straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Larticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto. 113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per laccesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per lammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita, sedi delle facolta' di giurisprudenza. 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative allaccesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo laffidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati. 115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
  • a)possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori scientifico- disciplinari caratterizzanti;
  • b)determinazione delle procedure per lindividuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
  • c)possibilita' di attivare le facolta' anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per lutilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
  • d)trasformazione dellISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con linquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
  • e)mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso lISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dallequiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
  • f)mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico- amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
  • g)valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dellordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
  • h)previsione della possibilita, per le facolta' universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per lattuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche' per luso di strutture e attrezzature. 116. Allarticolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali latto emanato dal Ministro preveda". 117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita' didattiche, le universita' potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica. 118. Il comma 2 dellarticolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, e' sostituito dal seguente: "2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1". 119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dellarticolo 3, il comma 3 dellarticolo 4, i commi 1, 2 e 3 dellarticolo 9, larticolo 10, ad eccezione del comma 9, e larticolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui allarticolo 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita listituzione di una universita' non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle dAosta, promosse o gestite da enti e da privati. Lautorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle dAosta. Tali decreti sono emanati sentito altresi' lOsservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonche' concernenti lorganico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle dAosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle dAosta, nellambito dellapposito stanziamento di bilancio previsto per le universita' non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle dAosta. 121. Ai sensi dellarticolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme legislative in materia di finanziamento allateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e lacquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dellemanazione delle predette norme la provincia esercitera' le relative funzioni amministrative. Con riferimento allattribuzione alla regione autonoma della Valle dAosta della potesta' legislativa nella materia di cui al presente comma si procedera, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dellarticolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle dAosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni. 122. Luniversita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dellUnione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dellinsegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere lesecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le universita, sia presso una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto listituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 124. Si applicano allateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sullistruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti allUnione europea la cui equipollenza e' direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dellUnione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facolta. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per lequipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, lapplicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 e' subordinata allattivazione, presso lateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 125. I competenti organi delluniversita' degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dallordinamento universitario italiano, nella misura massima, per luniversita' di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, alluniversita' istituita nel territorio della regione autonoma della Valle dAosta e allateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 126. Luniversita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di scienza della formazione. Lattivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria e' subordinata allavvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali. 127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale delluniversita' di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nellambito di programmi dellUnione europea, il medesimo titolo e' rilasciato dalla universita' di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui allarticolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta universita. 128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con leggi provinciali, ai sensi dellarticolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore delluniversita' degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per lattuazione di specifici programmi e progetti formativi. 129. Al secondo comma dellarticolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "in correlazione". 130. Lultimo periodo del comma 14 dellarticolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati dintesa tra i Presidenti delle due Camere, allinizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non e' rinnovabile". 131. Nellesercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo puo' prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni. 132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e lorganizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. 13 133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dellarticolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 13 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini dellaccertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalita' perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti. 134. Al comma 5 dellarticolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare". 135. Per la stipula delle convenzioni di cui allarticolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio. 136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dellinterno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente. 137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75

9

Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75 ha disposto - (con l'art. 2, comma 1) che "Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario." - (con l'art. 2, comma 2) che "Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario."

L. 3 agosto 1999, n. 265

11

La L. 3 agosto 1999, n. 265 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La disposizione del comma 33 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, va interpretata nel senso che sono esclusi dal controllo preventivo di legittimita' i regolamenti di competenza del consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n.127, e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti."

L. 23 dicembre 1999, n. 488

13

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che " I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2000 al 13 ottobre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 238/2001

    Altra decisione
    6 luglio 2001

    Restituzione al giudice rimettente - per una nuova valutazione della rilevanza - degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264, che disciplina la programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario, detta criteri e principi cui devono attenersi le università, e dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti già iscritti in via cautelare. - Analogamente, v. richiamate ordinanze nn. 36/2001; n. 548/2000, n. 486/2000, n. 269/2000 e n. 142/2000; n. 411/1999 e n. 408/1999. M. F.

    Art. 33 cost. · Art. 34 cost. · Art. 9 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/2001

    Questione infondata
    21 maggio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui attribuisce a soggetti estranei all'amministrazione (i cosiddetti ausiliari del traffico) il potere di contestazione immediata, nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.. Infatti rientra nelle scelte discrezionali del legislatore prevedere che l'autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato un servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso lato, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso servizio. - Sulla efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico, v. sentenza n. 255/1994, ordinanza n. 504/1987. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 98 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 36/2001

    Altra decisione
    9 febbraio 2001

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il quale ha attribuito al Ministro dell'università il potere di limitare l'accesso a taluni corsi universitari, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, la quale ha previsto una sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi in via cautelare dal giudice amministrativo a frequentare i corsi a "numero chiuso". - Nello stesso senso si vedano le ordinanze nn. 548/2000, 486/2000, 269/2000, 142/2000, 411/1999, 408/1999. M.R.

    Art. 33 cost. · Art. 34 cost. · Art. 9 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

25 versioni dal 1997

1997oggi
  1. 30 giugno 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 1 gennaio 2022 — 30 giugno 2022per 6 mesi
  3. 7 novembre 2021 — 1 gennaio 2022per un mese
  4. 15 settembre 2020 — 7 novembre 2021per un anno
  5. 1 gennaio 2014 — 15 settembre 2020per 7 anni
  6. 8 dicembre 2011 — 1 gennaio 2014per 2 anni
  7. 29 gennaio 2011 — 8 dicembre 2011per 10 mesi
  8. 16 settembre 2010 — 29 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 24 aprile 2008 — 16 settembre 2010per 2 anni
  10. 10 febbraio 2006 — 24 aprile 2008per 2 anni
  11. 1 gennaio 2005 — 10 febbraio 2006per un anno
  12. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  13. 12 aprile 2002 — 1 gennaio 2004per un anno
  14. 27 marzo 2001 — 12 aprile 2002per un anno
  15. 9 dicembre 2000 — 27 marzo 2001per 4 mesi
  16. 13 ottobre 2000 — 9 dicembre 2000per un mese
  17. 1 gennaio 2000 — 13 ottobre 2000per 10 mesi
  18. 27 ottobre 1999 — 1 gennaio 2000per 2 mesi
  19. 21 agosto 1999 — 27 ottobre 1999per 2 mesi
  20. 23 maggio 1999 — 21 agosto 1999per 3 mesi
  21. 28 marzo 1999 — 23 maggio 1999per un mese
  22. 3 febbraio 1999 — 28 marzo 1999per un mese
  23. 1 settembre 1998 — 3 febbraio 1999per 5 mesi
  24. 5 luglio 1998 — 1 settembre 1998per un mese
  25. 17 maggio 1997 — 5 luglio 1998testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17 · fonte su Normattiva