Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
LAVORO (RAPPORTO DI) - DECRETO PRETORILE REPRESSIVO DI COMPORTAMENTI ANTISINDACALI - EFFICACIA DEL DECRETO - AUTOMATICA SOSPENSIONE DI TALE EFFICACIA DALLA DATA DELL'OPPOSIZIONE FINO ALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO SULLA SUSSISTENZA DEL COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la stessa, avendo ad oggetto una disposizione che concerne una ipotetica fase processuale ulteriore, e' carente del requisito della rilevanza. Invero, le censure mosse dal giudice rimettente potrebbero assumere concreto rilievo nel giudizio principale unicamente in presenza di una decisione favorevole per il sindacato ricorrente e, dunque, di emissione del decreto cui accede 'ex lege' la provvisoria ed immediata esecutivita'; provvedimento, quest'ultimo, che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, non e' stato ancora adottato dal giudice 'a quo', non essendo, peraltro, nelle sue intenzioni <<rendere noto il proprio convincimento, ne' anticipare la decisione>>. - Sull'impossibilita' di ravvisare il requisito della rilevanza in una questione di costituzionalita' <<che si appalesa prematura>>, v., 'ex plurimus', S. nn. 336/1995 e 155/1994 nonche' O. nn. 337/1994, 318/1991 e 394/1987. red.: G. Leo
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - COMPETENZA IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - RICORSO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE PER TERRITORIO PER LA RIMOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ANTISINDACALI RITENUTI LESIVI DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE INERENTI AL RAPPORTO DI IMPIEGO - PREVISIONE DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO CHE DECIDE IL RICORSO DAVANTI ALLO STESSO TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO CHE DECIDE SU DETTA OPPOSIZIONE DI GIUDICE CHE ABBIA FATTO PARTE DEL COLLEGIO CHE SI SIA PRONUNCIATO IN VIA D'URGENZA - DEDOTTO POSSIBILE CONDIZIONAMENTO DELLA FORZA DELLA PREVENZIONE SULLA VALUTAZIONE CHE IL MEDESIMO GIUDICE E' CHIAMATO A COMPIERE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art. 6 l. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., laddove prevede l'articolazione del giudizio sul comportamento antisindacale in due fasi di cui e' competente a conoscere lo stesso giudice amministrativo, in quanto la norma denunciata puo' avere il solo significato di indicazione dell'organo giurisdizionale competente, e non quello ulteriore di vincolo nella composizione del Tribunale amministrativo, restando questa disciplinata dalle disposizioni proprie del processo amministrativo regionale, ivi comprese quelle relative ai poteri presidenziali di assegnazione dei ricorsi alle singole udienze ed ai relatori, con conseguenziale determinazione del collegio, ovvero riguardanti la insopprimibile esigenza di imparzialita' del giudice e risolvibili nel processo amministrativo - per la sua peculiarita' - attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 6 legge 146/1990
SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE SUI LUOGHI DI LAVORO - SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NON "NAZIONALI" - ESCLUSIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI INERENTI ALLA LIBERTA' DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA', PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, DI PREVEDERE NUOVE REGOLE IN BASE A VERIFICA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI.
I principi inerenti alla liberta' di organizzazione sindacale, invocati dal giudice 'a quo' con richiamo, oltre che all'art. 39, agli artt. 2, 3, 18, 21, 24 e 35 Cost., non risultano violati dalla disposizione dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori che, riguardo al ricorso al pretore, ivi previsto, contro i comportamenti antisindacali del datore di lavoro, riserva la legittimazione a proporlo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali. Come la Corte ha gia' rilevato, la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentativita' e' infatti apparsa idonea a "consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale". E d'altra parte la opzione, adottata dalla norma 'de qua', nel senso di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l'art. 39 Cost.. La non contrarieta', sul punto contestato, del modello statutario al disegno costituzionale, non esclude pero' che lo stesso legislatore - come la Corte ha anche gia' avuto modo di osservare - possa in futuro dettare nuove regole idonee a realizzare diversamente i "principi di liberta' e pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 della Costituzione" anche prevedendo strumenti di verifica dell'effettiva rappresentativita' delle associazioni (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, Cost., dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300). - Cfr. S. nn. 54/1974 e 334/1988. Sulla possibilita' della adozione di nuove regole circa l'attuazione della effettiva rappresentativita' delle associazioni sindacali, v. S. n. 30/1990. red.: S.P.
sentenza 89/1995massima n. 21960 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - UFFICIO GIUDIZIARIO - ASSEGNAZIONE DEI PROCESSI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO EX ART. 28, L. N. 300 DEL 1970 - ASSEGNAZIONE A GIUDICE DIVERSO DA QUELLO CHE PRONUNCIO' IL DECRETO OPPOSTO - POSSIBILITA' - POTERE DISCREZIONALE DEL PRETORE TITOLARE DELL'UFFICIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 34; L. 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28. - COST., ART. 25, COMMA PRIMO E 101 COMMA SECONDO.
Il pretore titolare dell'ufficio, in ordine allo speciale procedimento ex art. 28 L.n. 300 del 1970, legittimamente puo` assegnare il giudizio di opposizione ad un giudice dell'ufficio stesso diverso da quello che pronuncio` il decreto opposto, costituendo tale assegnazione esercizio del potere discrezionale, da esercitarsi ai sensi e secondo le finalita` dell'art. 34 del- l'ordinamento giudiziario; peraltro, la reciproca autonomia della fase urgente e di quella a cognizione ordinaria del procedimento di cui trattasi, appare di per se` coerente con lo svolgimento rispettivo di dette fasi davanti a giudici diversi del medesimo ufficio. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 25, comma primo e 101, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 34, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e 28, L. 20 maggio 1970, n. 300). - cfr. S.n. 143/73.
sentenza 93/1988massima n. 10271 Riguarda ancheart. 34 r.d. 12/1941
ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONDOTTA ANTISINDACALE PLURIOFFENSIVA - POSSIBILITA' DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO (DALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE) E IL GIUDICE AMMINISTRATIVO (DALL'IMPIEGATO) - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI DECISIONI RECIPROCAMENTE INCOMPATIBILI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 28, 37. - COST., ARTT. 3, 24, 25, PRIMO COMMA.
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione identica ad altra gia` esaminata e giudicata inammissibile - perche` fondata su due contrapposte interpretazioni della norma denunciata -, e in quanto il giudice a quo si e` limitato a riprodurre, con una trascrizione letterale, il contenuto di una delle precedenti ordinanze di rimessione che avevano dato occa- sione all'esito anzidetto. (Manifesta inammissibilita` della que- stione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, Cost. - degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, denunciati in quanto, in caso di condotta antisindacale plurioffensiva degli enti pubblici economici, prevedono che possano essere aditi tanto il giudice ordinario, dall'organizzazione sindacale, che quello amministra- tivo, dal dipendente, con la conseguente possibilita` di pronunce reciprocamente incompatibili). - S. n. 169/1982; O. n. 210/1982.
Riguarda ancheart. 37 Statuto dei lavoratori
SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEI SINDACATI A TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - ASSENZA DEI REQUISITI FORMALI (REGISTRAZIONE) E SOSTANZIALI (DEMOCRATICITA' INTERNA) DELLE ORGANIZZAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28. - COST., ART. 39.
Lo strumento processuale, previsto dall'art. 28 della legge n. 300/1970, e` posto a tutela di interessi collettivi dei quali il sindacato e` titolare e gestore autonomo e con il quale esso - contrariamente a quanto si sostiene nell'ordinanza del giudice a quo - non agisce in rappresentanza dei lavoratori colpiti dai comportamenti antisindacali del datore di lavoro, tant'e` che puo` esperire il ricorso anche in caso di inerzia o contraria volonta` degli stessi lavoratori. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 39 Cost.). - S. n. 54/1974.
SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEI SINDACATI A TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI - LIMITAZIONE ALLE SOLE ASSOCIAZIONI A CARATTERE NAZIONALE - IMPOSSIBILITA' DI VERIFICA E DI PROVA DEL SUDDETTO CARATTERE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28. - COST., ARTT. 3, 39.
In base all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che ha individuato un complesso di indici sufficientemente precisi, e` consentito all'interprete di verificare con i comuni mezzi di prova, nei singoli casi concreti la sussistenza del requisito della "maggiore rappresentativita`" sul piano nazionale delle organizzazioni sindacali. Ne`, in particolare, tale requisito limita o priva le altre associazioni di mezzi di tutela (sostanziali o processuali) di cui gia` fruiscono, introducendo disparita` di trattamento tra i sindacati, in quanto la dimensione organizzativa nazionale e` assunta dalla legge come indice e garanzia di un adeguato livello di rappresentativita`, idonea ad individuare l'interesse collettivo rilevante per l'esperimento della speciale procedura (ex art. 28 legge n. 300/1970) e tale da risultare razionalmente funzionale, e non controproducente, rispetto all'obiettivo di un reale rafforzamento delle posizioni dei lavoratori nel conflitto industriale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.). - S. n. 54/1974.
SINDACATO E LIBERTA' SINDACALE - DIRITTI SINDACALI CONCERNENTI IL PUBBLICO IMPIEGATO - TUTELA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN SEDE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - PROCEDIMENTO EX ART. 28, L.N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 28, 37; R.D. 26 GIUGNO 1924, N. 1054, ARTT. 29, N. 1, 39; LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ARTT. 7, 19, 21. - COST., ARTT. 3, 24.
E' manifestamente inammissibile - per assoluto difetto di giurisdizione del giudice rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 37, L. 20 maggio 1970, n. 300; 29, n. 1, e 39, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 7, 19 e 21, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non consentono il ricorso al procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, quando i diritti del sindacato, perche' connessi a diritti del lavoratore pubblico impiegato, siano fatti valere dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. - V. S.nn. 68 e 140/1980.
Riguarda ancheart. 37 Statuto dei lavoratoriart. 19 legge 1034/1971art. 21 legge 1034/1971art. 7 legge 1034/1971art. 39 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)r.d. 1054/1924
SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - CONDOTTA ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - REPRESSIONE - PROCEDIMENTO - DECRETO PRETORILE - EFFICACIA ESECUTIVA - REVOCA - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 28, COMMA SECONDO, NEL TESTO NOVELLATO DALL'ART. 2, LEGGE 8 NOVEMBRE 1977, N. 847. - COST., ARTT. 3, 24.
Il decreto pretorile di repressione della condotta antisindacale e' atto emanato nell'ambito di un procedimento che, sebbene sommario, si svolge nel contraddittorio dei soggetti interessati: non e' quindi irrazionale - in quanto diretta alla tutela dei lavoratori organizzati in sindacato, parte ritenuta meritevole di una piu' intensa protezione anche sul piano processuale - la scelta legislativa di escludere la revoca di tale decreto fino alla sentenza con cui il pretore, in funzione di giudice del lavoro, definisce il giudizio di opposizione avverso il decreto stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma secondo, L. 20 maggio 1970, n. 300, nel testo novellato dall'art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 2 legge 847/1977
LAVORO (RAPPORTO DI) - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - CARATTERE POTENZIALMENTE PLUORIOFFENSIVO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DEL DATORE DI LAVORO - CONCORSO DELL'AZIONE DEL SINDACATO E DI QUELLA INDIVIDUALE DEL LAVORATORE - POSSIBILITA' - NON CONFIGURABILITA' DI CONTRASTO DI GIUDICATI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'azione speciale ex art. 28 dello statuto dei lavoratori, per la repressione della condotta antisindacale e quella individuale sperimentabile dal lavoratore che, per effetto della medesima condotta, abbia riportato la lesione di un proprio diritto sono reciprocamente distinte ed autonome, attesa la diversita' degli interessi tutelati e dei profili di illiceita' rispettivamente rilevati, sicche', non essendo il loro concorso suscettibile di determinare contrasto di giudicati e non essendo impossibile il reciproco coordinamento, non si verifica, a causa dell'istituzione della prima, alcuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e neppure dell'art. 102 Cost., in quanto il giudice degli interessi collettivi non e' configurabile quale giudice speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.
LAVORO (RAPPORTO DI) - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - ESCLUSIONE DELLA PROPONIBILITA' DELL'AZIONE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELLO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'inapplicabilita' dell'istituto di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti dello Stato (e, nella specie, da parte dei sindacati del personale di polizia) e' costituzionalmente legittima, attese le differenze di disciplina e di tutela sussistenti fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, alla stregua delle quali e' dato al legislatore di diversamente apprezzare il collegamento e la strumentalita' del primo rispetto alle varie finalita' istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola l'amministrazione pubblica: cio' in considerazione anche del fatto che detta inapplicabilita' non si risolve in una minorata tutela giurisdizionale delle categorie interessate, cui e' pur sempre consentita la via della giurisdizione amministrativa, con i mezzi cautelari, non meno rapidi ed incisivi, ivi consentiti, specie alla luce di pregresse pronunzie della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 23, comma primo, della legge 29.3.1983, n. 93). V. Sent. n. 190 del 1985.
Riguarda ancheart. 37 Statuto dei lavoratoriart. 23 legge 93/1983
A. REFERENDUM ABROGATIVO - LIMITI IMPLICITI INDICATI DALLA CORTE CON RIGUARDO AI QUESITI PLURIMI - PUNTUALE APPLICAZIONE IN PRECEDENTI PRONUNCE (SENTT. NN. 16/1978; 26, 27, 28 E 29/1981) - OMOGENEITA' ED UNIVOCITA' DEI QUESITI.
Ai fini del giudizio di ammissibilita` del referendum abrogativo, in caso di quesiti plurimi, l'elemento essenziale della omogeneita` dei quesiti referendari deve in concreto essere inteso nel senso che l'unitarieta` della proposta abrogativa emerga dalla constatata esistenza di un principio comune univocamente ispiratore delle norme investite e dalla parallela univocita` delle conseguenze abrogative, in modo da consentire una scelta libera dell'elettore, con particolare riguardo alla necessita` che le conseguenze dell'abrogazione siano chiaramente e immediatamente intelligibili al momento del voto, onde realizzare pienamente lo scopo essenziale dell'istituto del referendum, cioe` la libera, consapevole e precisa espressione della volonta` popolare in ordine ai quesiti proposti.
Riguarda ancheart. 37 Statuto dei lavoratoriart. 35 Statuto dei lavoratori
B. LAVORO (TUTELA DEL ) - STATUTO DEI LAVORATORI - REFERENDUM ABROGATIVO - LIMITATO A PAROLE ED ESPRESSIONI CONTENUTE IN ALCUNE DISPOSIZIONI - NON RIENTRA IN ALCUNA DELLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM DALL'ART. 75, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA, PERALTRO, DEI REQUISITI DI OMOGENEITA' DELLA RICHIESTA E DELLA UNIVOCITA' DELLE CONSEGUENZE ABROGATIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Alla stregua del principio di omogeneita` ed univocita` del quesito, e` inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 28 comma primo, 35 commi primo e secondo e 37 l. 20 maggio 1970 n. 300 (limitata alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali" per l'art. 28; "di quindici" e "di cinque" sia nel primo, che nel secondo comma dell'art. 35; "dagli altri enti" per l'art. 37), dato che i quesiti proposti non sono legati fra loro da nesso di inscindibile coerenza logica, in quanto riflettono da un lato l'organizzazione dell'attivita` sindacale dal punto di vista dei soggetti legittimati a promuoverla, dall'altro il campo di applicazione della tutela degli interessi dei lavoratori. - cfr. SS. nn. 16/1977, 26, 27, 28, 29/1987
Riguarda ancheart. 37 Statuto dei lavoratoriart. 35 Statuto dei lavoratori
LAVORO (TUTELA DEL) - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA' DELLA TUTELA REPRESSIVA DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE AI SINDACATI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ANCHE IN RELAZIONE A SINGOLI RAPPORTI DI LAVORO - QUESTIONI FONDATE SU DUE INTERPRETAZIONI CONTRAPPOSTE DEL MEDESIMO COMPLESSO NORMATIVO - DIFFICILE INTELLEGIBILITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI POSTI A BASE DELLE SINGOLE QUESTIONI - INCERTA FORMULAZIONE DEL PETITUM - NECESSITA' DI SCELTA TRA PIU' SOLUZIONI POSSIBILI - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Una stessa ordinanza che solleva il giudizio di costituzionalita` non puo` fondarsi su due interpretazioni contrapposte della stessa norma applicabile dal giudice a quo, dovendo invece il giudice che solleva la questione operare esso stesso una precisa scelta interpretativa: in effetti senza tale scelta non si potrebbe identificare il "chiesto" alla Corte costituzionale (o meglio il thema decidendum sottoposto al giudice della costituzionalita` delle leggi) ne` sarebbe dimostrata la rilevanza della eccepita illegittimita` perche` proposta "in astratto". Nella specie l'antinomia delle letture interpretative e` cosi` radicale, da rendere veramente ancipiti le ordinanze della Sezioni Unite, senza che questa Corte possa risolvere l'essenziale duplicita` dell'oggetto presentato al suo giudizio. D'altra parte, anche considerate singolarmente le due questioni, quanto alla prima, risulta di difficile intellegibilita` il presupposto che la sostiene e quanto alla seconda, risulta incerto l'oggetto della pronunzia richiesta a questa Corte, mentre la natura del suo petitum implicito comporta una scelta tra le soluzioni possibili che, nello stato attuale dell'ordinamento, eccede i poteri del giudice delle leggi. La Corte non e` dunque in grado di passare all'esame del merito delle questioni concernenti l'applicabilita` delle norme repressive della condotta antisindacale ai sindacati del personale degli enti pubblici non economici anche in relazione a singoli rapporti di lavoro. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 29, n. 1 e 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 7, 19 e 21 l. 6 dicembre 1977, n. 1034, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, comma primo, Cost.). - cfr. SS. nn. 118/1976, 81/1982
Riguarda ancheart. 7 legge 1034/1977r.d. 1054/1924art. 19 legge 1034/1977art. 39 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)art. 21 legge 1034/1977
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - COMPORTAMENTI ANTISINDACALI - SANZIONI - STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA' - LAMENTATA ESCLUSIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONI FORMULATE SENZA ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA (GIA' DICHIARATA).
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 29, n. 1, e 33 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; artt. 2, 7, secondo comma, 19 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865, all. E), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., per essere state dette questioni - peraltro, gia' dichiarate con sentenza inammissibili - formulate in modo da non consentire l'esatta individuazione del thema decidendi. - S. n. 169/1982.
Riguarda ancheart. 19 legge 1034/1971art. 7 legge 1034/1971r.d. 1054/1924art. 2 legge 2248/1965art. 2 legge 1034/1971art. 4-allegatoe legge 2248/1965e altri 2
IMPIEGO PUBBLICO - STATUTO DEI LAVORATORI - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - RICORSO DEI SINDACATI VERSO LO STATO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONI SOSTANZIALMENTE GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni analoghe ad altre gia' dichiarate non fondate. - S. nn. 118/1976 e 68/1980.
Riguarda ancheart. 37 Statuto dei lavoratoriart. 60 d.P.R. 417/1974
IMPIEGO PUBBLICO - ASSOCIAZIONI SINDACALI NELL'AMBITO DELL'IMPIEGO STATALE ED ASSOCIAZIONI ANALOGHE CONCERNENTI ALTRI RAPPORTI DI LAVORO - CONDIZIONE DI FONDAMENTALE EGUAGLIANZA EX ARTT. 39, 40, 97 DELLA COSTITUZIONE ED ESTENSIONE ALLE PRIME DEL METODO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (CON TALUNE DIFFERENZE) - DIVERSITA' IN ORDINE ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DI SITUAZIONI SOGGETTIVE DEI SINDACATI DI DIPENDENTI DELLO STATO - NON APPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI) - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
In dipendenza delle norme contenute negli artt. 39 e 40 Cost., sussiste una condizione di fondamentale eguaglianza nello status sindacale spettante alle associazioni di dipendenti pubblici (di cui e` significativa espressione l'introduzione della contrattazione collettiva nell'ambito del pubblico impiego) rispetto alle associazioni sindacali operanti in altri rapporti di lavoro, cio` nonostante e` necessario considerare il piu` ampio contesto del rapporto di impiego statale e delle peculiarita` del datore di lavoro in questo rapporto, in vista della giustificazione della differenza di tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive da riconoscere alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato. Il processo di convergenza fra la posizione giuridica dei lavoratori privati e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, pur avendo raggiunto obbiettivi di grande importanza (stabilita` garantita ai lavoratori privati, introduzione della contrattazione collettiva) risulta ancora parziale in quanto al tramonto del carattere puramente unilaterale delle regole del rapporto non corrisponde un rilevante accostamento delle discipline prenegoziate ai modelli dominanti nell'impiego privato. Ma nonostante l'operata distinzione fra rapportodi lavoro e rapporto organico, resta il fatto che tale lavoro si inserisce in una amministrazione retta dal principio del "buon andamento" ex art. 97 Cost. risultando strumentale rispetto alle finalita` istituzionali assegnate agli uffici in cui la P.A. si articola. D'altra parte lo Stato si differenzia da ogni altro datore di lavoro, avendo il funzionario direttivo caratteristiche diverse dall'imprenditore o dal dirigente di impresa suo fiduciario, poiche` non partecipa in nessun modo alla situazione conflittuale di natura economica qualificata da una contesa sui margini di profitto, ed assicurando lo statuto degli impiegati civili dello Stato identiche garanzie sia ai superiori sia ai dipendenti ad essi sottoposti. Le persistenti peculiarita` della disciplina dell'impiego statale escludono che il principio di eguaglianza esiga l'estensione pura e semplice dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori alle associazioni di sindacati dei dipendenti dello Stato (da attuarsi mediante sentenza interpretativa di accoglimento), spettando al legislatore di operare ulteriori scelte, adottando una delle soluzioni possibili al fine di razionalizzare e riequilibrare il sistema. Non e` ravvisabile una lacuna di tutela giurisdizionale poiche` in alternativa alla chiesta estensione dell'applicabilita` dell'art. 28 alle associazioni sindacali degli impiegati dello Stato non si pone la carenza assoluta di tutela (riducendosi le situazioni soggettive dei sindacati a meri interessi di fatto) dato che le liberta` sindacali sono tutelabili nel settore del pubblico impiego quali diritti soggettivi del sindacato, attraverso i procedimenti ordinari promossi davanti al giudice civile, ovvero, se emergano situazioni di interesse legittimo, davanti al giudice amministrativo), e pertanto sussistono nell'ordinamento mezzi di tutela, sia pure meno rapidi e penetranti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale: A) dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) proposta assumendo che vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per quanto attiene alla inapplicabilita` alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato della norma in tale articolo contenuta, secondo la quale, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l'esercizio della liberta` sindacale, nonche` del diritto di sciopero, su ricorso dei sidnacati interessati il pretore, se ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti; e B) dell'art. 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (cosi` come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970 n. 775); dell'art. 44 bis della legge 18 marzo 1968 n. 249 (nel testo introdotto dall'art. 20 della citata legge 28 ottobre 1970 n. 775); degli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della ripetuta legge 18 marzo 1968 n. 249, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono per le associazioni sindacali dei dipendenti statali la tutela giurisdizionale del loro interesse al rispetto della liberta` e dell'attivita` sindacale nonche` del diritto di sciopero (tutela prevista, invece, per le altre associazioni sindacali in forza dell'art. 28 dello Statuto)). - cfr. S. n. 118/1976.
Riguarda ancheart. 47 legge 249/1968art. 146 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.art. 46 legge 249/1968art. 44-bis legge 249/1968art. 45 legge 249/1968art. 50 legge 249/1968e altri 3
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO PROVINCIALE - PARAMETRO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 6 E 39 DELLA COSTITUZIONE PROPOSTA COME CENSURA AUTONOMA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - FATTISPECIE. (D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804, ARTT. 2 E 5; LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ARTT. 45 E 47; LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, ART. 20; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 19-28).
La provincia di Bolzano non e' legittimata a proporre in sede di ricorso diretto contro leggi statali come censure autonome ed a se' stanti quelle riguardanti la violazione degli artt. 2, 6 e 39 della Costituzione. Vanno percio' dichiarate inammissibili le censure proposte, in riferimento ai suddetti articoli della Costituzione, con ricorsi della Provincia di Bolzano, nei confronti degli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Riguarda ancheart. 20 legge 775/1970art. 45 legge 249/1968art. 47 legge 249/1968art. 19 Statuto dei lavoratori
LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - ATTIVITA' SINDACALE AZIENDALE - SPECIALE TUTELA - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 14, 20, 27 E 28 - INAPPLICABILITA' NEI CASI DI LAVORO AUTONOMO PRESTATO IN FAVORE DI UN SOLO SOGGETTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.
Ai fini della speciale tutela dell'esercizio delle attivita' sindacali nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 14, 20, 27 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) cio' che rileva e' il vincolo di subordinazione, che si concreta con l'effettiva inserzione permanente dei lavoratori nella organizzazione aziendale. E' da escludere percio' che la mancata estensione di detta tutela ai lavoratori autonomi da parte delle indicate norme violi l'art. 3 della Costituzione, nei casi di attivita' lavorativa prestata in favore di un solo soggetto ma senza rapporto di dipendenza. (Come, nella specie, da "ausiliari" del Coni - Totocalcio, per lo scrutinio delle schedine).
Riguarda ancheart. 27 Statuto dei lavoratoriart. 14 Statuto dei lavoratoriart. 20 Statuto dei lavoratori
LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 15 E 28 - NULLITA' DI ATTI DEL DATORE DI LAVORO PREGIUDIZIEVOLI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI CHE ABBIANO PARTECIPATO AD UNO SCIOPERO - PRESUPPONE IL CONTENUTO ED I LIMITI DI LEGITTIMITA' DELLO SCIOPERO GIA' FISSATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE (E DIRETTAMENTE APPLICABILI, NEI SINGOLI CASI, DAI GIUDICI DI MERITO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla interpretazione sistematica data dalla Corte costituzionale all'art. 40 della Costituzione (ved. massima precedente 1/74 A), il giudice di merito, pur nella carenza legislativa, ben puo' riferirsi ad essi nei casi concreti sottoposti al suo esame e decidere della loro aderenza o meno alla situazione di fatto accertata. La disciplina giuridica contenuta nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 nulla toglie e nulla aggiunge alla enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte, in quanto non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge contenuta nell'art. 40 Cost., ma solo assicurare una speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), proposta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e segg., 71, 101, 134 e 136 della Costituzione, sotto il profilo che la mancata determinazione da parte del legislatore dei limiti oggettivi e soggettivi di legittimita' del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione renderebbe legittima qualsiasi forma di sciopero e creerebbe un vuoto legislativo non suscettibile di essere colmato in sede interpretativa.
sentenza 1/1974massima n. 6975 Riguarda ancheart. 15 Statuto dei lavoratori