Modifiche al sistema penale

Art. 60 — Esclusioni oggettive

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Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale: 318 (corruzione per un atto d'ufficio); 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); 321 (pene per il corruttore); 322 (istigazione alla corruzione); 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa; 371 (falso giuramento della parte); 372 (falsa testimonianza); 373 (falsa perizia o interpretazione); 385 (evasione); 391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive); 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti); 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica); 452 (delitti colposi contro la salute pubblica); 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio); 501-bis (manovre speculative su merci); 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale; 644 (usura). Le pene sostitutive non si applicano, altresi', ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).(12) Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonche' dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria.91924

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale con sentenza 5-19 maggio 1993, n.249 (in G.U. 1a s.s. 26/5/1993, n.22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale. ----------- AGGIORNAMNETO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 20-23 giugno 1994, n.254 (in G.U. 1a s.s. 29/6/1994, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)."

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n.78 (in G.U. 1a s.s. 9/4/1997, n.15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale."

Corte Costituzionale

24

LA Corte Costituzionale con sentenza 7-18 luglio 1998, n.291 (in G.U. 1a s.s. 22/7/19998, n.29) ha dichiarato"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all'art. 444 del codice penale."

Testo in vigore dal 23 luglio 1998 al 29 giugno 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 291/1998

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante <<Modifiche al sistema penale>>, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'art. 444 del codice penale, in quanto - premesso che la Corte ha dovuto procedere ad alcune declaratorie di illegittimità costituzionale nella specifica materia delle esclusioni oggettive dalla applicabilità di sanzioni sostitutive, in rigorosa osservanza del principio di eguaglianza e superando il proprio generale indirizzo volto a non interferire nelle scelte legislative in materia sanzionatoria, che la hanno più volte portata a ritenere riservata al potere legislativo la valutazione di quelle esigenze di prevenzione generale che possono indurre alla esclusione degli autori di determinati reati da taluni benefici di ordine penale - ancora una volta la Corte è costretta a richiamare il legislatore ad una complessiva revisione del regime delle esclusioni oggettive delle sanzioni sostitutive che elimini le distonie esistenti. Ed infatti, lo stato di disordine e di incertezza che ad opera di mancati interventi legislativi si è venuto a creare nel delicato settore dei reati, dolosi come colposi, di comune pericolo rischia di compromettere la linea di tendenza volta ad una particolare protezione dei beni offesi da tali reati anche dal punto di vista della prevenzione generale: effetto che, come nel caso in esame, si produce non per consapevole scelta legislativa, ma per incongruenze derivanti dal sovrapporsi di interventi non coordinati. - Cfr. S. n. 78/1997, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, <<nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale>>. - V., altresì, S. n. 254/1994, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, <<nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento>>. red.: G. Leo

    Art. 444 c.p. · Art. 60 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 78/1997

    Ha colpito questo articolo
    3 aprile 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 23, comma 3, d.lgs. 29 maggio 1991, n. 171 e 441 cod. pen., l'art. 60, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, comma 2, cod. pen., in quanto - posto che l'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 171 del 1991 punisce con l'arresto sino ad un anno chiunque mette in commercio specialità medicinali per le quali l'autorizzazione all'immissione al commercio non sia stata rilasciata o confermata ovvero sia stata sospesa o revocata, o specialità medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata; che l'art. 441 cod. pen. punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso per la salute pubblica, cose destinate al commercio diverse dalle sostanze alimentari; e che entrambi i reati prevedono una pena sostituibile ai sensi dell'art. 53 ss., l. n. 689 del 1981 - è irragionevole un sistema normativo che preclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive relativamente a reati qualificabili meno gravi, consentendola, invece, per l'immobilità dell'elenco previsto dall'art. 60 l. n. 689 del 1981, relativamente a fattispecie da considerare di pari o maggiore gravità, incidenti sulla medesima materia, ma tuttavia ammessi alla sostituzione. - S. nn. 249/1993, 254/1994; O. nn. 489/1990, 442/1991, 319/1992. red.: S. Di Palma

    Art. 452 c.p. · Art. 60 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 254/1994

    Ha colpito questo articolo
    23 giugno 1994

    Posto che la legge 24 novembre 1981, n. 689, all'art. 60, nell'introdurre il sistema dei divieti oggettivi all'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi mediante un'indicazione 'nominatim' delle singole fattispecie di reato, ha tra l'altro richiamato i precetti di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), la natura tassativa dell'elenco, in assenza di richiami generali e 'ratione materiaè, non ha consentito di includere, nel sistema preclusivo delle sanzioni sostitutive, fattispecie di reato sopravvenute (di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 25, 26 e 27, al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, art, 15, secondo comma, successivamente abrogato dal decreto legislativo 17 gennaio 1992, n. 133), che, mentre, da un lato, per campo di materia, presentano caratteristiche identiche (la tutela dell'ambiente da attività di inquinamento idrico), dall'altro lato restano designate da un giudizio di valore ancor più negativo (sotto il profilo sanzionatorio) rispetto a quello formulato relativamente ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Ciò da' vita ad un sistema assolutamente squilibrato, rendendo arbitrario, stante il carattere del tutto eccezionale del regime derogatorio all'applicabilità delle sanzioni sostitutive, il trattamento preclusivo soltanto per le citate fattispecie della legge n. 319/1976. Conseguentemente, pur non venendo in considerazione l'intrinseca irrazionalità del divieto, sicuramente congruo in relazione all'assetto normativo presente al momento della entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, ma soltanto la discrasia scaturente dall'assenza di analoghe norme protettive nella specifica materia della tutela dell'inquinamento, l'art. 60, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, per la sua sopravvenuta irragionevolezza, deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. - risultando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità - nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Richiamandosi al tempo stesso l'attenzione del legislatore sulla esigenza di un più puntuale coordinamento, in materia, del regime dei divieti. - Cfr. S. n. 249/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 22 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art60 · fonte su Normattiva