Art. 60 — Esclusioni oggettive
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Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale: 318 (corruzione per un atto d'ufficio); 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); 321 (pene per il corruttore); 322 (istigazione alla corruzione); 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa; 371 (falso giuramento della parte); 372 (falsa testimonianza); 373 (falsa perizia o interpretazione); 385 (evasione); 391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive); 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti); 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica); 452 (delitti colposi contro la salute pubblica); 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio); 501-bis (manovre speculative su merci); 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale; 644 (usura). Le pene sostitutive non si applicano, altresi', ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).((12)) Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonche' dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria.9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza 5-19 maggio 1993, n.249 (in G.U. 1a s.s. 26/5/1993, n.22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale. ----------- AGGIORNAMNETO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 20-23 giugno 1994, n.254 (in G.U. 1a s.s. 29/6/1994, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)."
Testo in vigore dal 30 giugno 1994 al 10 aprile 1997
