Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Pignoramento di beni acquistati nel corso di una precedente esecuzione esattoriale - Improponibilità della opposizione all'esecuzione da parte del terzo estraneo al nucleo familiare del debitore, il quale assuma di esserne il legittimo proprietario - Lamentata irragionevolezza in relazione a quanto previsto per i familiari del debitore, ai quali l'opposizione è consentita, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di proprietà - Inapplicabilita' nel giudizio 'a quo' della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Infatti la disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale (che, secondo il rimettente, illegittimamente precluderebbe al terzo proprietario dei beni oggetto di esecuzione esattoriale la possibilità di proporre opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.) è oggi - per effetto delle modifiche apportate con d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - disciplinata non più dalla norma impugnata, ma dalle nuove disposizioni dell'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicabile 'ratione temporis' nel giudizio 'a quo'. M.R.
sentenza 28/2001massima n. 26035 Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Improponibilità dell'opposizione da parte del terzo, convivente con il debitore, proprietario di beni (gia' pignorati) acquistati in una precedente vendita esattoriale - Lamentata violazione del diritto di difesa e di proprietà - Indicazioni insufficienti, nell'ordinanza del giudice rimettente, in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima della sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) del suddetto d.P.R. operata dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non consente al terzo convivente del debitore di proporre opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. qualora i beni di cui assuma di essere proprietario siano dallo stesso stati acquistati ad una precedente vendita esattoriale a carico dello stesso convivente. Infatti, il giudice rimettente non precisa in alcun modo le ragioni per le quali nel giudizio 'a quo' dovrebbe trovare applicazione la norma vigente prima delle modifiche, e in particolare non indica la data in cui la procedura esecutiva si sarebbe instaurata. - Sul termine di vigenza della norma censurata, v. richiamata ordinanza n. 28/2001. M. F.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Proponibilità da parte del coniuge del contribuente - Mancato «rilievo» alla situazione di comunione legale tra i coniugi sui beni mobili presenti nella casa coniugale - Prospettata disparità di trattamento (rispetto all’analoga situazione del coniuge in comunione del fallito), con violazione del principio della pari dignità ed eguaglianza fra i coniugi, con aggravio dell’adempimento dei compiti familiari e sacrificio dell’impegno economico e del contributo paritario del coniuge opponente - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
In materia di opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale deve escludersi l’esistenza di una previsione normativa dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere la presunzione di appartenenza alla comunione legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge potrebbe opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione. Al riguardo, l’art. 159, cod. civ., esprime soltanto la volontà legislativa, in difetto di contraria manifestazione dell’autonomia privata dei coniugi, di assoggettare il loro regime patrimoniale alla comunione legale e non implica, alla stregua del fenomeno descritto dall’art. 2729 cod. civ., l’esistenza di una tale presunzione; del resto, l’art. 219, secondo comma, cod. civ., il quale prevede una presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione indivisa, opera, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, nei soli rapporti fra coniugi e non anche in quelli fra essi (o uno di essi) ed i terzi. Non sono pertanto fondate, in quanto formulate sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’esistenza di detta presunzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell’art. 58, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito dal medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999, censurati, per violazione degli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, sotto il profilo che non darebbero “rilievo” alla situazione di comunione legale tra i coniugi, e non consentirebbero al coniuge opponente di limitarsi a dedurre che i beni devono presumersi oggetto di comunione legale, con il conseguente onere per il creditore procedente di dimostrare il contrario, al fine di assoggettare a pignoramento i beni nella loro integralità. A.M.M.
Riguarda ancheart. 58 Riscossione imposte sul reddito
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE O DEL COOBBLIGATO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROPOSTA DAI PARENTI ED AFFINI FINO AL TERZO GRADO DEL CONTRIBUENTE O DEI COOBBLIGATI - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41, 47 E 113 COST. - MODIFICAZIONE DELLA NORMA SOTTOPOSTA A VERIFICA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della disciplina sopravvenuta. [Nella specie, la norma impugnata - art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" - e' stata sostituita, nel contesto di nuove disposizioni in materia di riscossione delle imposte, emanate successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione ed ispirate ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (art. 5, comma 4, lettera b-bis , del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30)]. - Sulla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo per i beni pervenuti per atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta, v. S. nn. 358/1994, 444/1995 e 415/1996. red.: G. Leo
IMPOSTE IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE, RIGUARDO A BENI DI SUA PROPRIETA', CONSEGNATI AI GENITORI CON ATTO DI DATA CERTA ANTERIORE A QUELLO DI CONSEGNA DEL RUOLO ALL'ESATTORE - MANCATA PREVISIONE - POTERE DEL GIUDICE DI SOSPENDERE, IN TALE IPOTESI, L'ESECUZIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA', DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - 'IUS SUPERVENIENS' MODIFICATIVO DELLA NORMATIVA DENUNCIATA - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Per effetto delle sopravvenute disposizioni in materia di riscossione delle imposte (art. 5, comma 4, lettera b-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) - con cui si introduce, modificando la norma denunciata, la possibilita' per il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati di proporre opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale di beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore quando si tratti di beni costituiti in dote o acquistati con atto pubblico o scrittura di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta - si rende necessario il riesame, da parte del giudice rimettente, della rilevanza della questione di costituzionalita' della norma precedentemente in vigore, che precludeva a questi soggetti la proponibilita' dell'opposizione all'esecuzione esattoriale, se non nei casi di beni dotali ovvero - per effetto delle sentenze di incostituzionalita' n. 358 del 1994, n. 444 del 1995 e n. 415 del 1996 - di beni pervenuti per atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta. Vanno pertanto restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale concernente gli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. - v., in fattispecie analoga, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, O. n. 140/1997; sulla illegittimita' costituzionale del vecchio testo dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, v. S. n. 358/1994, 444/1995 e 415/1996. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul reddito
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE FISCALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE PER I PARENTI E GLI AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO DEL DEBITORE CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo all'esecuzione forzata per realizzazione di crediti di imposta attraverso espropriazione di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta, in quanto - premesso che e' stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui non prevedeva che il coniuge del debitore potesse proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al matrimonio (sentenza n. 358/1994) o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenza n. 444/1995), avendo la Corte ritenuto che una preclusione dell'opposizione cosi' assoluta eccedesse sia la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, sia l'esigenza di prevenire ed evitare frodi e simulazioni - lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari del contribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilita' dell'opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione che la giustifica, giacche' la preclusione stessa non puo' ragionevolmente essere cosi' estesa da comprendere i beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto al quale si collega il rapporto obbligatorio tributario, sino ad escludere anche in tal caso la possibilita' di dimostrare in giudizio la proprieta' del bene pignorato. - Circa la preminente esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, v. "ex multis", S. nn. 42/1964 e 93/1964; - riguardo alla necessita' che detta esigenza trovi la sua misura ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalita' che la giustificano, cfr. S. nn. 358/1994 e 444/1995, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE FISCALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE ESECUTATO - OPPOSIZIONE DI TERZO - DIVIETO PER IL CONIUGE, PARENTI E AFFINI SINO AL TERZO GRADO DEL CONTRIBUENTE - RITENUTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto il legislatore puo' discrezionalmente differenziare la posizione del coniuge rispetto a quella degli altri terzi - prevedendo cautele per la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo ragionevoli limitazioni all'opposizione - ed in quanto la norma censurata non tocca la difesa processuale. - V. S. n. 358/1994 nonche', 'ex plurimis', S. n. 42/1964. red.: G. Leo
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DEL CONIUGE DEL DEBITORE - LEGITTIMAZIONE - - LIMITI - NECESSITA' CHE I MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DEL DEBITORE SIANO COSTITUITI IN DOTE CON ATTO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI O ALLA NOTIFICA DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE PER QUELLI PERVENUTI PER ATTO PUBBLICO DI DONAZIONE DI DATA ANTERIORE AL MATRIMONIO - IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TERZI E CONTRASTO CON LA PROTEZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La preminente esigenza di realizzazione del credito fiscale nella riscossione coattiva delle imposte dirette - esigenza che e' quella di riscuotere con speditezza le imposte non pagate, procedendo all'espropriazione dei beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore, ponendo anche ragionevoli limitazioni alla prova contraria ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei beni pignorati - deve trovare la sua misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza alle finalita' che la giustificano, non certamente consistenti nella soddisfazione del credito esattoriale in qualunque modo cio' avvenga, anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza che vi sia il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso. Alla stregua di tali principi, piu' che una limitazione ragionevolmente rigorosa, appare una preclusione assoluta quella imposta al coniuge al quale, con riferimento ai beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, e' consentita l'opposizione solo per i beni dotali destinati a sostenere gli oneri del matrimonio. Questa preclusione non si giustifica nella sua assolutezza, ed e' palesemente irragionevole, in relazione alle suddette finalita' che giustificano la particolare preminenza dell'esecuzione esattoriale mediante limitazioni alle opposizioni, oltre che non coerente con l'esigenza di agevolare la formazione della famiglia finendo, con violazione degli artt. 3 e 31 Cost., con il collocare il coniuge nella stessa posizione del coobbligato. Conseguentemente, pur in quadro normativo che, per l'opposizione di terzo, differenzi la posizione del coniuge rispetto a quella di qualsiasi altro soggetto (il quale puo' infatti dimostrare l'appartenenza del bene mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo), con un'ampiezza che il legislatore puo' discrezionalmente determinare, l'art. 52, secondo comma, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve essere dichiarato incostituzionale, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio. - Su analoghe questioni sollevate, ma con indicazione di diversi profili e parametri, nei confronti della stessa disposizione e, in precedenza, di quelle di contenuto sostanzialmente identico dei testi unici delle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645 (art. 207) e del r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401 (art. 63), S. nn. 42/1964, 93/1964, 129/1968, 107/1969 e O. nn. 283/1984, 123/1986, nonche', da ultimo, O. n. 374/1991. Sul fondamento della norma v. anche S. n. 87/1962. red.: F.S. rev.: S.P.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - RISCOSSIONE COATTIVA - PIGNORAMENTO - OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART. 619 COD.PROC.CIV. - IMPOSSIBILITA' DI PROPORLA DOPO LA DATA FISSATA PER IL PRIMO INCANTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA, A TUTELA DEL TERZO, DI ADEGUATE GARANZIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' incompatibile con le garanzie del diritto di azione sancito dall'art. 24 Cost., la disposizione dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, in virtu' del quale, riguardo alla riscossione coattiva delle imposte, l'opposizione di terzo al pignoramento, ex art. 619 cod.proc.civ., non puo' essere piu' proposta dopo la data fissata per il primo incanto, anche se questo e' andato deserto. Il terzo infatti, puo', proponendo l'opposizione - come gli e' consentito - prima della data suddetta, impedire la vendita: inoltre, qualora cio' non abbia fatto, puo', successivamente, con l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. (applicabile nel caso - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - anche se con gli adattamenti richiesti dalle peculiarita' che differenziano la procedura in questione dalla ordinaria esecuzione forzata) impedire la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo diritto. Per le stesse ragioni e' da escludersi che la norma censurata dia luogo ad una espropriazione senza indennizzo in contrasto con l'art. 42 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., dell'art. 52, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ' in parte qua'. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 207, primo comma, d.P.R. n. 645 del 1958: sent. n. 85/1973.
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - BENI MOBILI PIGNORATI PRESSO L'ABITAZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE DI TERZO - DIVIETO PER IL CONIUGE, PARENTI E AFFINI - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 283/1984, 123/1986, 191/1989, 484/1989. Sull'art. 207 lett. b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette avente contenuto identico a quello della norma impugnata v. sent. n. 42/1964 e ord. nn. 71/1971 e 36/1974.
ESECUZIONE ESATTORIALE - PIGNORAMENTO - MOBILI NELLA CASA DEL CONTRIBUENTE GIA' OGGETTO DI UNA PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE - NATURA SOSTANZIALE DI TALE DIVIETO - QUESTIONE PARZIALMENTE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La norma che esclude l'opposizione del terzo all'esecuzione esattoriale quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, ha natura sostanziale e non processuale, come peraltro costantemente affermato e di recente ribadito dalla Corte, per cui non sussiste la violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., essendo la tutela giurisdizionale, nella specie, corrispondente all'ambito e ai limiti della relativa posizione riconosciuta al terzo dal diritto sostanziale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. a, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.). - O. nn. 181/1983 e 484/1989; S. nn. 13/1971 e 4/1973.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONIUGE DEL DEBITORE - LEGITTIMAZIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE I MOBILI PRESENTI NELLA CASA DEL DEBITORE SIANO COSTITUITI IN DOTE CON ATTO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE ED ALLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONIUGI - ASSERITA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 42/1964; O. nn. 283/1984, 36/1974, 51/1971, 106/1964 e 105/1964.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE COATTIVA - PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROPONIBILITA' DA PARTE DEL CONIUGE, DEI PARENTI E DEGLI AFFINI, ENTRO IL TERZO GRADO, DEL CONTRIBUENTE - ESCLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' IN MATERIA TRIBUTARIA - INCIDENZA SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 42 Cost., in quanto gia' decisa nel senso della manifesta infondatezza, senza che ora vengano addotti nuovi motivi, che possano indurre ad adottare una diversa decisione. - V. sent. nn. 42 e 93/1964, 129/1968, 107/1969, ord. nn. 105 e 106/1964, 71/1971, 36/1974, 283/1984, 191/1989. red.: A. M. Marini
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO DI BENI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL CONTRIBUENTE DEFUNTO - OPPOSIZIONE DI TERZO - LEGITTIMAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CONIUGE, PARENTE O AFFINE FINO AL TERZO GRADO - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - CIRCOSTANZE PARTICOLARI (SUCCESSIONE DEL PRETESO OPPONENTE NELLA LOCAZIONE, RINUNCIA ALL'EREDITA', ECC.) - ININFLUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette) e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato degli artt. da 519 a 527 del codice civile, denunziati nella parte in cui (nel loro combinato disposto), vietano al coniuge, parente o affine fino al terzo grado di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente defunto, ancorche' colui al quale non e' consentita l'opposizione sia succeduto al contribuente nel contratto di locazione, abbia rinunciato all'eredita' e non sia in possesso dei relativi beni. E' stata infatti dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), contenente norma del tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in relazione a tale identita', la questione avente ad oggetto la norma ora censurata e' stata anche dichiarata manifestamente infondata. Inoltre, la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente connessa con quella concernente l'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, cosicche' l'impugnativa nei confronti della prima norma non puo' autonomamente sussistere, ne' d'altro canto, la morte del contribuente debitore, la rinunzia all'eredita' e la successione ex lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto di opposizione, sono circostanze che incidono sulla ratio della normativa impugnata, che e' quella di evitare possibili frodi in danno del fisco. - S. n. 42/1964; O. n. 283/1984.
Riguarda ancheart. 619 Codice di procedura civileart. 519 Codice civileart. 520 Codice civileart. 521 Codice civileart. 522 Codice civileart. 523 Codice civilee altri 4
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO DI BENI NELLA CASA DI ABITAZIONE COMUNE - OPPOSIZIONE DI TERZO - LEGITTIMAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CONIUGE, PARENTE O AFFINE FINO AL TERZO GRADO - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA - (NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - ININFLUENZA).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini fino al terzo grado del contribuente, di proporre opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso il pignoramento di mobili nella casa di abitazione comune. La questione concernente detta norma e' stata infatti gia' ritenuta manifestamente infondata sul presupposto di precedente decisione di infondatezza, avente ad oggetto l'art. 207 del d.P.R. n. 645 del 1958, disposizione identica a quella ora censurata. Ne' a diversa conclusione puo' giungersi alla luce del nuovo diritto di famiglia, entrato in vigore con la riforma del diritto di famiglia, disposta con la legge n. 151 del 1975, la quale nulla ha in sostanza modificato della previgente disciplina. - S. n. 42/1964; O. n. 283/1984.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - PIGNORAMENTO - MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE COMUNE - LIMITI ALLA FACOLTA' DI PROPORRE OPPOSIZIONE - QUESTIONE ANALOGA GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui (nel corso di procedura esecutiva per riscossione di imposte dirette) non consente al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo di proporne opposizione ex art. 619 c.p.c. per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune, in quanto analoga questione e' stata dichiarata non fondata ed il giudice remittente non ha addotto argomenti nuovi. - S. n. 42/1964.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE PER I MOBILI CHE ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE A CARICO DELLO STESSO CONTRIBUENTE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, Cost., dell'art. 52, secondo comma, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui preclude l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., quando i mobili esistenti presso l'abitazione del contribuente moroso sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico dello stesso debitore, anche nell'ipotesi in cui il terzo proprietario sia persona diversa dall'aggiudicatario della precedente asta esattoriale. La Corte infatti ha gia' giudicato infondata - in riferimento agli stessi parametri costituzionali - la questione, sia pure riguardo ad altra - ma di identico contenuto - disposizione di legge (art. 207 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), ritenendo la norma pienamente giustificata dall'esigenza, di ordine costituzionale, di assicurare la riscossione delle imposte. - S. nn. 13/1971 e 4/1973.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - OPPOSIZIONE DI TERZI - LIMITI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, primo comma; dpr 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, primo comma. - cst artt. 3, 24 e 113.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 52, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte sui redditi) e 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui prevedono la opposizione di terzi alla riscossione delle imposte. L'ordinanza di rinvio e' infatti priva di motivazione in punto di rilevanza e non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta. - S. n. 85/1973.
Riguarda ancheart. 207 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.