Art. 52

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La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 28 dicembre 2011 · versione 62 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art52 · fonte su Normattiva