Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
LOCAZIONE - LOCAZIONE NON ABITATIVE - REGIME TRANSITORIO - SFRATTO - ESECUZIONE - PROCEDIBILITA' SUBORDINATA ALL'EFFETTIVA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI CORRISPONDERE LA STESSA NELLA MISURA STABILITA DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, SALVO CONGUAGLIO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO, COME PER EFFETTO DI "IUS SUPERVENIENS" E' ORA PREVISTO PER L'OMOLOGA SITUAZIONE DEL REGIME ORDINARIO - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - CENSURA BASATA SU NON CORRETTA LETTURA RESTRITTIVA DELLE NORME IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
La disposizione, introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 551 del 1988, (convertito con modificazioni in legge n. 61 del 1989) con l'aggiunta di un comma all'art. 34 della legge n. 392 del 1978, che riguardo alle locazioni non abitative consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, previo pagamento dell'indennita' per la perdita di avviamento cosi' come determinata dalla sentenza di primo grado, senza che si debba attendere l'esito definitivo del giudizio, va ritenuta applicabile non soltanto per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ma anche per quelli, sottoposti alla disciplina transitoria, per i quali il calcolo dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale si effettua secondo i criteri previsti dall'art. 69 della stessa legge n. 392. La nuova disciplina, destinata ad integrare la regolamentazione ordinaria dell'indennita' per la perdita dell'avviamento, risponde infatti ad una finalita' generale, che ricorre anche per i contratti soggetti alla disciplina transitoria. Tale interpretazione, volta ad evitare la disparita' di trattamento che la lettura restrittiva della norma comporterebbe, e' del resto condivisa, oltre che da una parte della dottrina, da numerose sentenze dei giudici di merito e dalla stessa Cassazione, e va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa, in base al contrario assunto, al suindicato art. 69. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 'in parte qua').
LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTI POSTI IN ESSERE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 - CAUSE DI CESSAZIONE - PROVVEDIMENTO DELLA P.A. CHE VIETI 'SINE DIE' L'UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE CON ESCLUSIONE DI OGNI EFFETTO LUCRATIVO DEL CESSATO CONTRATTO - EFFETTI - MANCATA PREVISIONE IN ORDINE ALLA ESCLUSIONE DEL DIRITTO DEL CONDUTTORE ALL'INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E' irragionevole che ad una causa di cessazione del rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la quale faccia venir meno l'esigenza di ripristinare l'equilibrio dei soggetti del rapporto (v. massima A), come avviene nel caso del provvedimento della pubblica amministrazione che vieti 'sine die' l'utilizzazione dell'immobile - con esclusione di ogni effetto lucrativo della cessata relazione contrattuale - non vengano riconosciuti gli stessi effetti che si verificano nelle altre ipotesi di cessazione del rapporto, le quali, secondo la previsione legislativa, non danno titolo alla indennita' di avviamento. Tale principio, gia' affermato dalla Corte, per i contratti posti in essere successivamente alla entrata in vigore della l. n. 392 del 1978 nella sentenza con cui e' stata dichiarata la parziale illegittimita' dell'art. 34 della legge stessa, deve infatti trovare applicazione anche per l'analoga disciplina relativa ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto e' un provvedimento della pubblica amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile. - S. n. 542/1989.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO COMMERCIALE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - CRITERI DI DETERMINAZIONE ALTERNATIVI A SECONDA CHE IL CONDUTTORE OFFRA O MENO UN NUOVO CANONE PER LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO - MANCATA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDUTTORE E DEL LOCATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
I criteri apprestati dal legislatore per la determinazione della indennita' dovuta al conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di cessazione del contratto di locazione tengono conto delle situazioni che normalmente si verificano nel campo delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione. Le scelte operate, peraltro, non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' in quanto non sono affette da palese irrazionalita'. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza che per le situazioni, sicuramente non omogenee, del conduttore il quale, interessato al mantenimento del rapporto, e del conduttore - che al termine del contratto non formula alcuna offerta, siano previsti, riguardo al computo dell'indennita',due criteri alternativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).
Riguarda ancheart. 1 legge 15/1987
ORD. N. 334/89. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - RILASCIO - AMMORTAMENTO (INDENNITA' DI ) CORRESPONSIONE ANCHE PER IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CHE NON COMPORTINO CONTATTI DIRETTI COON IL PUBBLICO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ART. 69, ULTIMO COMMA; D.L. 9 DICEMBRE 1986 N. 832 (CONV. CON MODIF. IN LEGGE 9 FEBBRAIO 1987 N. 15), ART. 1, ULTIMO COMMA.
L'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 - nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito con modifiche nella legge 9 febbraio 1987 n. 15 - rende manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la medesima disposizione, (manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. e relative all'art. 69, ultimo comma, Cost., nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennita' di avviamento anche per i contratti relativi ad immobili destinati ad attivita' che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, nonche' adibiti a studi professionali; e nella parte in cui si applica soltanto ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge). - S. n. 882/1988; v. anche O. n. 737/1988 (circa l'ambito di applicabilita' della disposizione "de qua".
Riguarda ancheart. 1 legge 15/1987
ORD. N. 360/89. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITA' DI AVVIAMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 ART. 69, ULTIMO COMMA; D.L. 9 DICEMBRE 1986 N. 832 (CONV. CON MODIF. NELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1987 N. 15), ART. 1, ULTIMO COMMA.
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della L. 27 luglio 1978 n. 392, come sostituito dall'art. 1 del d. l. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 15. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.) - S. n. 882/1988; v. anche O. n. 263/1989.
Riguarda ancheart. 1-ultimo legge 15/1987
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - GIUDIZI PER FINITA LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO - NECESSITA' DI EFFETTUARLA NON PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA, MA SOLO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Riguardo ai giudizi per convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi non e' configurabile una pregiudizialita' tra pagamento dell'indennita' di avviamento e cognizione del merito, atteso che il primo presuppone l'avvenuto accertamento della conclusione della locazione e mai potrebbe percio' atteggiarsi a condizione di proponibilita' della relativa domanda. Costituisce percio' una razionale scelta legislativa l'avere subordinato al pagamento dell'indennita' la sola esecuzione del provvedimento di rilascio, considerato anche che il conduttore e' in ogni caso facultizzato ad effettuare formale offerta dell'immobile condizionatamente al pagamento dell'indennita' e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione, puo' ulteriormente godere del bene locato, in tal modo evitando anche di esporsi al pagamento delle spese processuali. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 69, undicesimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e 657, secondo comma, cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 657 Codice di procedura civile
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - LOCATORE RECEDENTE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NECESSITA' DI ADIBIRE L'IMMOBILE AI PROPRI FINI ISTITUZIONALI - INDENNITA' D'AVVIAMENTO COMMERCIALE DOVUTA AL CONDUTTORE - COMMISURAZIONE AL CANONE DI MERCATO, ANZICHE' ALL' ULTIMO CORRISPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ARTT. 69, SETTIMO COMMA, 73 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 BIS DEL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 31 MARZO 1979, N. 93). - COST., ARTT. 3, 41, 42, 43, 44, 97, PRIMO COMMA.
L'esigenza dell'ente pubblico locatore - nella specie di adibire l'immobile locato ai propri fini istituzionali - per quanto connessa al perseguimento di interessi collettivi, e` nettamente diversa dalla destinazione abitativa ed e` quindi razionalmente assoggettata al bilanciamento con l'altro interesse, parimenti collettivo, alla conservazione dell'impresa; cio` che giustifica pertanto il parametro del canone di mercato nella determinazione dell'indennita` di avviamento dovuta al conduttore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 69, settimo comma. della l. 27 luglio 1978, n. 392 e 73 della stessa legge - come modificato dall'art. 1 bis del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93 - in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 44, 97, primo comma, Cost.).
Riguarda ancheart. 1-bis d.l. 21/1979art. 73 Legge sull’equo canone
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI - EQUO CANONE - USI DIVERSI DA QUELLO ABITATIVO - COMPENSO DI "BUONUSCITA" IN FAVORE DEI CONDUTTORI CHE SVOLGONO NEGLI IMMOBILI ATTIVITA' CHE NON COMPORTINO CONTATTI DIRETTI CON IL PUBBLICO DEGLI UTENTI O DEI CONSUMATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.L. 9 DICEMBRE 1986 N. 832, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 6 FEBBRAIO 1987 N. 15, ART. 1, ULTIMO COMMA. LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ART. 69. - COST., ART. 3.
La norma denunziata non si inserisce nel quadro giustificativo della spettanza al conduttore di un'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, esborso giustificato dall'intento legislativo di evitare un arricchimento senza causa del locatore in ragione dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' ivi svolta. La disposizione non e' neppure qualificabile come transitoria, non essendo residuo ultrattivo di normativa anteriore, ma un 'quid novi' intermedio che non sopravvive in quella recenziore. Essa, oltre ad accordare un privilegio ingiustificato soltanto ad alcuni conduttori, coarta la volonta' del locatore nel senso del rinnovo del contratto (in contrasto con il riconoscimento formale della conclusione del rapporto per finita locazione) ed e' espressione di una 'mens legis' che contemporaneamente vuole e disvuole l'affermazione di un atto di autonomia privata. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 69, ultimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1987 n. 15, nella parte in cui introduce il diritto ad un compenso - pari a dodici mensilita' del canone richiesto dal locatore ovvero offerto dal terzo nell'ipotesi di nuova locazione - anche per i contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' professionali, o previste dall'art. 42, L. n. 392 del 1978, o comunque non comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 832/1986
LOCAZIONI - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' A FAVORE DEL CONDUTTORE - OMESSA CONSIDERAZIONE DEL VANTAGGIO DEL LOCATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L.27 LUGLIO 1978, N.392, ART.69. - COST. ART.LI 3,41,42.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.69 della legge 27 luglio 1978, n.392, nella parte in cui dispone l'obbligo generale del pagamento dell'indennita' di avviamento commerciale a carico del locatore e in favore del conduttore, al di fuori dell'ipotesi ed indipendentemente dalla misura del concreto vantaggio ottenuto dal primo in conseguenza dell'avviamento medesimo, gia' dichiarata non fondata con sentenza n.300 del 1983 e riproposta senza addurre nuovi argomenti.
LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (N. 392 DEL 1978) E CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE A TALE MOMENTO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AL DINIEGO DI RINNOVO ALLA PRIMA SCADENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Attesa la non omogeneita` delle due categorie di rapporti locativi previsti dalla legge n. 392/1978 - ovvero iniziati dopo la sua entrata in vigore (e soggetti a disciplina definitiva) e in corso a tale momento (e soggetti a disciplina transitoria) - e` giustificato e non irrazionale il diverso trattamento disposto con riguardo al diniego di rinnovo alla prima scadenza concesso al locatore: limitato, per la prima categoria, alle ipotesi di cui all'art. 29 e non soggetto, invece, a limiti, per la seconda categoria, in relazione alla durata di tali contratti protratta autoritativamente dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 71, primo e secondo comma, 69, secondo e terzo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). - S. nn. 251/1983, 33/1985.
Riguarda ancheart. 71 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - INDENNITA' DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - DETERMINAZIONE - INIZIATIVA PROCESSUALE DEL CONDUTTORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo il sistema normativo vigente il locatore e` legittimato a richiedere giudizialmente la determinazione dell'indennita` di avviamento commerciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 24 Cost. - degli artt. 69, penultimo comma e 34, ultimo comma L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, rimettendo all'iniziativa processuale del conduttore la determinazione dell'indennita` di avviamento, comprime il diritto all'azione del locatore; questione gia` decisa con S. n. 154/1986).
Riguarda ancheart. 34 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - MISURA - RIFERIMENTO AL CANONE CORRENTE DI MERCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel regime transitorio delle locazioni, il riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura dell'indennita` di avviamento in ipotesi di recesso motivato da necessita` diverse da quella abitativa, trova la sua giustificazione nella conservazione delle imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare delle domande di rilascio. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, commi secondo e terzo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata in sent. n. 300/1983 - dell'art. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e dell'art. 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui commisurano l'indennita` per la perdita dell'avviamento al canone corrente di mercato anziche` all'ultimo canone corrisposto).
Riguarda ancheart. 35 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - POSSIBILITA' PER IL LOCATORE DI PROVARE L'INESISTENZA DI NESSO CAUSALE TRA LOCAZIONE ED AVVIAMENTO - ESCLUSIONE - ASSENZA DI VANTAGGI PER IL LOCATORE - OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'INDENNITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Posto che l'avviamento inerisce all'immobile locato e che la relativa indennita` riveste contenuto riparatorio rispetto al danno subito dal conduttore, non sono influenti le cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento stesso ed e` irrilevante la prova dell'inesistenza di nesso eziologico fra quest'ultimo e la pregressa locazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - impongono il pagamento dell'indennita` senza consentire al locatore di provare giudizialmente l'inesistenza di nesso causale tra locazione ed avviamento; e dell'art. 69, comma settimo, in relazione all'art. 73, L. n. 392 cit., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - obbliga il locatore a corrispondere l'indennita` anche nel caso in cui egli non tragga vantaggio alcuno dalla perdita di avviamento commerciale del conduttore). - v. S. n. 36/1980 e n. 128/1983.
Riguarda ancheart. 35 Legge sull’equo canoneart. 73 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITA' ABITATIVA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITA' - COMMISURAZIONE AL CANONE CORRENTE DI MERCATO ANZICHE' A QUELLO ULTIMO CORRISPOSTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'illegittimita' costituzionale (dichiarata con sent. n. 300/1983) degli artt. 69, comma settimo, e 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, in ipotesi di recesso del locatore per necessita` abitativa, prevedono la determinazione dell'indennita` di avviamento sulla base del canone di mercato anziche` dell'ultimo canone corrisposto - pur se riferita ai contratti soggetti a proroga di cui all'art. 67 della legge n. 392 cit. - ben puo` essere estesa dal giudice di merito, per via interpretativa, ai contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 71 della medesima legge, stante l'evidente analogia, su tale punto, fra i due tipi di rapporto successivamente considerati in modo unitario dal legislatore con le modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le leggi 5 aprile 1986, n. 118 e 6 febbraio 1987 n. 15; pertanto, il relativo giudizio di legittimita` costituzionale non e` ammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - degli artt. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e 73, L. 27 luglio 1987 n. 392, "nella parte in cui prevedono, per i contratti disciplinati dall'art. 71 della stessa legge, che l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale sia commisurata al canone di mercato anziche` all'ultimo canone corrisposto anche nell'ipotesi di recesso del locatore per necessita` abitativa").
Riguarda ancheart. 73 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTO - SCADENZA - RINNOVO - OBBLIGO PER IL LOCATORE - IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 29, L. N. 392/1978 - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - JUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.
La sostituzione mediante provvedimento legislativo della disposizione denunziata, rende necessario - a prescindere dal contrasto tra la consolidata interpretazione giurisprudenziale del previgente testo e la prospettazione del giudice a quo - il riesame della questione da parte dell'autorita` rimettente, affinche` questa ultima ne valuti la persistenza di rilevanza alla stregua della nuova norma, nel giudizio in corso dinanzi a se`. (Restituzione degli atti al giudice a quo, relativamente alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 69, commi primo e terzo, L. 27 luglio 1978, n. 392 - sollevata in riferimento agli artt. 42 e 3 Cost. - nella parte in cui obbliga il locatore a rinnovare il contratto alla scadenza, salve le ipotesi di cui all'art. 29 stessa legge. La disposizione denunziata e` stata infatti sostituita dall'art. 1, D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1987, n. 15).
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - DINIEGO AL RINNOVO - OBBLIGO ALLA CORRESPONSIONE DI DICIOTTO O VENTUNO MENSILITA' SULLA BASE DEL CANONE CORRENTE - APPLICABILITA' AI CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA E AI CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 392 DEL 1978 - MANCATA PREVISIONE DI DISCIPLINA DIFFERENZIATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in relazione agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani), impugnati - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto impongono al locatore l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo della locazione, di diciotto o ventuno mensilita' sulla base del canone corrente, tanto per i contratti gia' soggetti a proroga, quanto per quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978. Infatti, l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il minimo riferimento al caso di specie, e' priva di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
sentenza 79/1986massima n. 12320 Riguarda ancheart. 71 Legge sull’equo canoneart. 73 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - AZIONE DEL LOCATORE PER IL RILASCIO - MANCATA RICHIESTA, DA PARTE DEL CONDUTTORE, DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTEGLI PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - CONSEGUENZE - NON ESEGUIBILITA' DELLA SENTENZA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE - IPOTIZZATO ONERE, A CARICO DEL LOCATORE, DI RICHIEDERE, NELLO STESSO GIUDIZIO DI COGNIZIONE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE, ANCHE LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
In base al diritto "vivente", cosi' come risulta dall'indirizzo interpretativo seguito dalla Cassazione - fermo restando che per l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (c.d. dell'"equo canone"), l'esecuzione del provvedimento di rilascio e' comunque condizionata all'"avvenuta" corresponsione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale -, e' da riconoscere al locatore la legittimazione a richiedere la determinazione dell'indennita' dovuta al conduttore anche al di fuori e al di la' del procedimento instaurato con la domanda di rilascio dell'immobile locato, nel senso che egli possa dar vita, promuovendo azione di accertamento, ad altro apposito giudizio di cognizione, prima o dopo aver ottenuto il titolo per il rilascio, oppure, eventualmente, proporre domanda riconvenzionale per la determinazione dell'indennita' nello stesso procedimento di opposizione all'esecuzione instaurato dal conduttore. Va, percio', escluso che il locatore non possa utilmente agire in executivis ove la sentenza di rilascio non contenga anche la liquidazione dell'indennita' di avviamento, e, quindi, che subisca eccessive restrizioni per far valere il proprio diritto al rilascio dell'immobile in quanto costretto ad azionare contemporaneamente contro di se' un diritto altrui. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - dell'art. 69, commi settimo ed ottavo, della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice rimettente, imporrebbero al locatore, come unica via per evitare di ottenere una sentenza poi in concreto non eseguibile, di richiedere, nello stesso giudizio di cognizione promosso per il rilascio dell'immobile ad uso commerciale, anche la liquidazione dell'indennita' di avviamento qualora il conduttore non abbia avanzato, in proposito, alcuna richiesta).
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - PRETESA ECCESIVA ONEROSITA' - RILEVANZA SOLO EVENTUALE DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 69 e 73. - cst 3, 41, 42 e 47.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost., del combinato disposto degli artt. 69 e 73 l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui determinano, per le ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione, la misura dell'indennita' di avviamento commerciale con riferimento non gia' all'ultimo canone corrisposto, ma al canone corrente di mercato, in quanto l'ordinanza di rimessione, emessa prima che il giudice abbia accertato la validita' dell'addotto motivo di recesso e ordinato il rilascio dell'immobile, attiene ad una questione che allo stato e' inconferente ed irrilevante nel giudizio a quo. - S. n. 300/1983 e O. nn. 3 e 31/1984.
Riguarda ancheart. 73 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - RILASCIO DI IMMOBILE LOCATO PER USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE PER SOPRAVVENUTA NECESSITA' DI ADIBIRE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PROPRIA - INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 69, ultimo comma, e 73. - cst artt. 3, primo e secondo comma, 42, secondo comma.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui determinano, per le ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la misura dell'indennita' di avviamento commerciale, con riferimento, non gia' all'ultimo canone corrisposto, come stabilito in via generale dalla legge citata, ma al canone corrente di mercato. Tali questioni infatti sono state gia' dichiarate prive di fondamento. - S. 300/1983 e O. nn. 31, 185 e 202/1984.
Riguarda ancheart. 73 Legge sull’equo canone
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROSPETTAZIONE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE DI POSSIBILITA' DI PIU' PRONUNCE ALTERNATIVE - MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - RILASCIO - DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE. - l 27 luglio 1978, n. 392, art. 69. - cst art. 24.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non dispone l'onere del conduttore di richiedere preventivamente in via giudiziaria, la liquidazione dell'indennita' di avviamento commerciale, in caso di controversia sul punto tra le parti, ovvero nella parte in cui non dispone la possibilita' della liquidazione di detta indennita' d'ufficio o ad istanza del locatore". Infatti il giudice a quo, indicando come alternativamente possibili piu' pronunce di illegittimita' parziale dell'art. 69, settimo e ottavo comma, della legge n. 392 del 1978, non consente di identificare il thema decidendum sottoposto a giudizio di legittimita' costituzionale. - S. n. 300/1983.