Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi 'ex' artt. 617 e 618 cod. proc. civ. - Inammissibilità in base alla normativa anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Denunciata violazione del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che nelle procedure esecutive esattoriali non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ.. Secondo la difesa erariale il giudice a quo non avrebbe motivato in ordine alla rilevanza della questione, non avendo precisato la natura tributaria o meno del credito azionato con la procedura esattoriale nel corso della quale è stata proposta opposizione agli atti esecutivi, in quanto la disciplina in oggetto sarebbe applicabile solo alla riscossione delle entrate tributarie: detta premessa è erronea, e poiché tale erroneità investe ogni esecuzione esattoriale, dato che nella fase di distribuzione del ricavato è sempre consentita, quale che sia la natura del credito, l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
sentenza 55/2007massima n. 31049 Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi 'ex' artt. 617 e 618 cod. proc. civ. - Inammissibilità in base alla normativa anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Denunciata violazione del diritto di azione e di difesa dell'opponente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che nelle procedure esecutive esattoriali non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ.. Il giudice a quo muove da un'interpretazione della norma che si basa su numerose pronunce della Corte di cassazione, che escludono l'esperibilità di qualsiasi opposizione avverso tutti gli atti della procedura: in realtà, anche a prescindere dall'esistenza di un più recente, opposto indirizzo, la pronuncia che ha ribadito da ultimo l'orientamento suddetto ha precisato che esso non concerne casi relativi alla assegnazione e distribuzione del ricavato della vendita, non essendo in quella fase ipotizzabile una limitazione della tutela dei corrispondenti diritti soggettivi ai rimedi endoprocedimentali. - L'orientamento seguito dal rimettente è espresso dalle sentenze Cass. 13 gennaio 2005, n. 565, Cass. 10 giugno 2004, n. 11038, Cass. 20 febbraio 1998, n. 1858, Cass. 10 marzo 1992, n. 2838, Cass. 9 marzo 1971, n. 665, citate. - L'orientamento opposto a quello seguito dal rimettente è seguito dalla sentenza Cass. 19 luglio 2005, n. 15201, citata.
sentenza 55/2007massima n. 31050 Entrate pubbliche non tributarie - Riscossione coattiva - Rinvio alle norme per la riscossione delle imposte dirette - Crediti dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione (ai sensi degli artt. 615-618 cod. proc. civ.) - Asserita lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli utenti di altri servizi pubblici non soggetti alla riscossione esattoriale - Sopravvenuto mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' riesaminino - alla luce del complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, determinato dallo 'ius superveniens' rappresentato dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 e dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale: a) dello art. 54, secondo comma, del d.P.R. 25 settembre 1973, n. 603 ['recte': 602], censurato - in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui esclude l'ammissibilita' dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi natura tributaria; b) dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 nonche' degli artt. 11 e 11-'bis' della legge 23 settembre 1920, n. 1365 (di conversione del r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060), come modificati dal predetto art. 1, censurati in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (e in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 602 del 1973), impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o dell'entita' del credito, di proporre opposzione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Precedenti: ord. nn. 439/1999 e 441/1999 richiamate in quanto ispirate alla medesima 'ratio decidendi' della presente ordinanza. L.T.
Riguarda ancheart. 11 legge 1365/1920art. 11-bis legge 1365/1920art. 1 legge 3233/1928
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - PIGNORAMENTO DI COSE MOBILI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI, DI CUI ALL'ART. 514, COD.PROC.CIV. (NELLA SPECIE: BENI INDISPENSABILI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DEL DEBITORE) - POSSIBILITA' DI PROPORRE OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, EX ART. 615 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'INDIVIDUO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 315 E 437 DEL 1995 E N. 300 DEL 1996 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito) - nella parte in cui esclude le ammissibilita' della opposizione all'esecuzione per contestare in via generale la impignorabilita' dei beni - sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, e 113, commi primo e secondo, Cost., in quanto il giudice rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che consente di pervenire all'asserita applicabilita' della disposizione impugnata al caso concreto (la questione era stata sollevata nel corso di un giudizio in cui l'esecutato, con ricorso ai sensi dell'art. 615, comma 2, cod. proc. civ., aveva proposto opposizione avverso il pignoramento mobiliare effettuato dal concessionario locale del servizio di riscossione dei tributi, per il recupero coattivo dell'imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni - ICIAP - relativa agli anni dal 1989 al 1992, eccependo l'impignorabilita' dei beni siccome indispensabili all'esercizio della professione). - S. nn. 239/1997, 26/1998; O. n. 359/1997.
sentenza 55/1999massima n. 24464 IMPOSTE E TASSE IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO - RISCOSSIONE COATTIVA - POSSIBILITA', PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI - ESCLUSIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - 'IUS SUPERVENIENS': D.LGS. N. 46 DEL 1999 - APPLICABILITA' (IN ASTRATTO) - NECESSITA' DEL RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Milano) degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, l. 29 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 per la riscossione coattiva dell'imposta di bollo, richiama indirettamente gli artt. 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (questione sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), in quanto, successivamente alla proposizione della relativa questione, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54, con norme (in particolare, artt. 16 e 29) che hanno modificato le disposizioni cui rinviano quelle impugnate, e determinato un mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il riesame della perdurante rilevanza della questione proposta.
Riguarda ancheart. 16 legge 408/1990art. 67 d.P.R. 43/1988art. 29 d.lgs. 46/1999art. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 16 d.lgs. 46/1999
CONSORZI - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI CATANIA - RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI INSOLUTI - PROCEDURA ESECUTIVA - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI EMANARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI - ESCLUSIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRETESA INCONGRUITA' E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE NN. 318/1995 E 437/1995 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 21, comma 2, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorita' giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, in quanto - posto che e' discriminatoria ed arbitraria, sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate di natura non tributaria; che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa dell'art. 23 Cost., l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione"; e che, pertanto, i contributi in questione non sono configurabili, per caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, sicche' al massimo, puo' riscontrarsi una loro "assimilazione" alle entrate tributarie, peraltro solo parziale e limitata, con riferimento al caso di specie , ai profili procedimentali della riscossione coattiva - la disposizione impugnata estende arbitrariamente, mediante la tecnica del rinvio normativo, la particolare disciplina di esazione delle imposte dirette sul reddito oltre lo stretto ambito d'origine in assenza di un'identita' di "ratio", escludendo irragionevolmente, nelle controversie sulla riscossione esattoriale dei contributi consortili, il potere cautelare del giudice ordinario, che pure ha giurisdizione sul merito; ed in quanto la devoluzione all'autorita' giurisdizionale ordinaria delle contestazioni riguardanti il potere impositivo dei consorzi di bonifica (indotta dalla mancata previsione, nell'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tra gli oggetti della giurisdizione tributaria, delle controversie concernenti la peculiare categoria dei " contributi" consortili) da' luogo ad una disciplina incongrua e discriminatoria, sotto il profilo della limitazione degli strumenti di difesa giurisdizionale del debitore assoggettato a procedura di riscossione coattiva, imponendogli cosi' un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalita' e alla natura dell'ente creditore. - S. nn. 155/1990, 318/1995, 239 e 372/1997. red.: S. Di Palma
sentenza 26/1998massima n. 23692 Riguarda ancheart. 21 r.d. 215/1933
ESECUZIONE FORZATA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER INGEGNERI ED ARCHITETTI - RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI INSOLUTI - RINVIO ALLE NORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E DI SOSPENSIONE DELLA STESSA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - IRRAGIONEVOLEZZA, DATA LA DIVERSA NATURA E FUNZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DA QUELLE NON TRIBUTARIE E LA DIVERSA TUTELA GIURISDIZIONALE APPRESTATA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 17, l. 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, in quanto l'inapplicabilita' dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. alla riscossione esattoriale di entrate non tributarie tanto piu' denota l'arbitrarieta' della scelta legislativa di questo sistema privilegiato di riscossione, quanto piu' si consideri il contrasto con la stessa disciplina positiva delle entrate tributarie, in base alla quale, in caso di contestazione giudiziaria, la riscossione coattiva delle imposte avviene in maniera graduale in relazione all'andamento del processo, sicche' la esecutorieta' risulta "ope legis" graduata con riferimento alla probabilita' di fondamento della pretesa tributaria rilevabile in base alle decisioni che intervengono nei vari gradi del giudizio; ed in quanto la carenza di "graduazione" dell'esecutivita', nella disciplina legislativa in esame, non solo appare discriminatoria ed irragionevole, imponendo al debitore un sacrificio assolutamente sproporzionato rispetto alle finalita' ed alla natura dell'ente creditore, ma comporta altresi', anche in considerazione di taluni effetti di "irreversibilita'" tipici del processo esecutivo, una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilita' di sole iniziative risarcitorie, le quali possono corrispondere alla specificita' ed all'intensita' della tutela giurisdizionale dei diritti, postulata dall'art. 24 Cost., solo se inserite in un piu' ampio quadro di garanzie, quale si delinea per le stesse entrate tributarie. - Sent. n. 318/1995. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 17 legge 6/1981
IMPOSTE IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE, RIGUARDO A BENI DI SUA PROPRIETA', CONSEGNATI AI GENITORI CON ATTO DI DATA CERTA ANTERIORE A QUELLO DI CONSEGNA DEL RUOLO ALL'ESATTORE - MANCATA PREVISIONE - POTERE DEL GIUDICE DI SOSPENDERE, IN TALE IPOTESI, L'ESECUZIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA', DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - 'IUS SUPERVENIENS' MODIFICATIVO DELLA NORMATIVA DENUNCIATA - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Per effetto delle sopravvenute disposizioni in materia di riscossione delle imposte (art. 5, comma 4, lettera b-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) - con cui si introduce, modificando la norma denunciata, la possibilita' per il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati di proporre opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale di beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore quando si tratti di beni costituiti in dote o acquistati con atto pubblico o scrittura di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta - si rende necessario il riesame, da parte del giudice rimettente, della rilevanza della questione di costituzionalita' della norma precedentemente in vigore, che precludeva a questi soggetti la proponibilita' dell'opposizione all'esecuzione esattoriale, se non nei casi di beni dotali ovvero - per effetto delle sentenze di incostituzionalita' n. 358 del 1994, n. 444 del 1995 e n. 415 del 1996 - di beni pervenuti per atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta. Vanno pertanto restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale concernente gli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. - v., in fattispecie analoga, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, O. n. 140/1997; sulla illegittimita' costituzionale del vecchio testo dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, v. S. n. 358/1994, 444/1995 e 415/1996. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 52 Riscossione imposte sul reddito
CONSORZI - CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ALTESINA E DELL'ALTA VAL DITTAINO - CANONI PER FORNITURA DI ACQUA - RISCOSSIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA' DEL RUOLO ESATTORIALE PER TALI CREDITI, NON AVENTI CARATTERE TRIBUTARIO - COMPETENZE DEL GIUDICE ORDINARIO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE NN. 222/1994, 318 E 437/1995 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. - S. nn. 318/1995, 239/1997. red.: S. Di Palma
ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - RISCOSSIONE DI ENTRATE DI NATURA NON TRIBUTARIA (NELLA SPECIE: CANONI PER FORNITURE) AD ESSO SPETTANTI - RINVIO ALLE NORME APPLICABILI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI L'UTENTE CONTESTI L'ESISTENZA O L'ENTITA' DEL CREDITO DELL'ENTE, DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI - IRRAGIONEVOLE DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA, NON PRECLUSIVA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ADOTTATA RIGUARDO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI (ENEL, SIP, AZIENDA DI DISTRIBUZIONE DEL METANO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Col precludere all'autorita' giudiziaria - attraverso il rinvio agli "obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette" e la conseguente applicabilita', nella riscossione delle entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, degli artt. 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - di sospendere - nelle controversie in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entita' del credito (nella specie: per canoni pretesi dall'Ente) - l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi a tali entrate, l'art. 11, legge 23 settembre 1920, n. 1365 (come modificato dall'art. 1, legge 13 dicembre 1928, n. 3233) si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Dal punto di vista della tutela giurisdizionale - alla cui maggiore intensita' concorre comunque anche la tutela cautelare - non si giustifica, infatti - non ricorrendo, per le entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, le esigenze connesse, nella disciplina della riscossione delle imposte dirette, alla superiore finalita' di assicurare comunque le entrate dello Stato - la disparita' di trattamento che l'utente subisce rispetto alle controversie concernenti altri servizi pubblici (ENEL, SIP, Azienda di distribuzione del metano) non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale, dovendo anche considerarsi al riguardo, che per la riscossione delle entrate dell'Ente per l'Acquedotto pugliese non e' neppur dato giovarsi del sistema di gradualita' nella realizzazione del credito previsto per le imposte dall'art. 15 del d.P.R. n. 602. Pertanto - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 113 Cost. - l'art. 11, legge n. 1365 del 1920 (come modificato dall'art. 1, legge n. 3233 del 1928) deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua'. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 11 legge 1365/1920art. 1 legge 3233/1928art. 53 Riscossione imposte sul reddito
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA E MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - OPPOSIZIONE AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME PRETESE IN BASE AL TITOLO ESECUTIVO COSTITUITO DAL VERBALE - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' DEL RUOLO - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE EMESSA, PER GLI STESSI TIPI DI INFRAZIONE, IN SEGUITO A RICORSO AMMINISTRATIVO, NEI QUALI INVECE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E' SICURAMENTE AMMESSA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Nei casi di infrazione alle norme del codice della strada in cui, per l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta e la mancata proposizione del ricorso al prefetto, il verbale di accertamento secondo il disposto degli impugnati artt. 203, comma 3, e 206 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce titolo esecutivo, alla stregua degli stessi principi - per cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto, in quanto previsto senza una espressa comminatoria di decadenza, non puo' precludere l'azione giudiziaria - in base ai quali la Corte ha piu' volte riconosciuto, con interpretazione adeguatrice, la ammissibilita' della opposizione avverso la cartella esattoriale, deve ritenersi - con interpretazione anche in cio' adeguatrice - che quando - come nel caso di specie - la opposizione alla cartella esattoriale sia stata proposta, sia consentito al giudice - in virtu' del rinvio operato dall'art. 205, comma 3, del codice della strada, come modificato dall'art. 107 del d.lg. n. 360 del 1993, all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - di disporre la sospensione dell'esecuzione. Sicche' vanno respinte - in quanto formulate in base al contrario assunto - le proposte censure di incostituzionalita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., degli artt. 203, comma 3, e 206, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). - Sulla esperibilita', nelle ipotesi suddette, del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, v. S. nn. 255/1994 e 311/1994, nonche' O. n. 315/1995. Per la illegittimita' costituzionale, non essendo praticabile una interpretazione adeguatrice, di norma che, in ordine alla riscossione di entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, richiamando le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impediva all'autorita' giudiziaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali, v. quindi S. n. 318/1995. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 203 Codice della stradaart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 296 d.lgs. 285/1992
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI - OPPOSIZIONE DI TERZO DA PARTE DEL CONIUGE PER QUELLI AD ESSO PERVENUTI PER ATTO PUBBLICO DI DONAZIONE DI DATA CERTA, ANTERIORE A QUELLA DI CONSEGNA DEL RUOLO ALL'ESATTORE E CONSEGUENTE POTERE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DI SOSPENDERE LA STESSA - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO ASPETTO DELLA QUESTIONE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., l'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, non potendo l'improponibilita' dell'opposizione al pignoramento da parte del coniuge ragionevolmente riferirsi a quei beni che, con certezza e senza alcun rischio di fraudolenti elusioni o di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale, non appartengono al contribuente moroso. Peraltro, una volta riconosciuta la proponibilita' di detta opposizione, resta assorbito l'ulteriore aspetto della questione prospettato dal giudice 'a quo', concernente il potere del pretore di sospendere la procedura esecutiva in seguito ad opposizione di terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973). - V. S. n. 358/1994. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 52-combdisp d.P.R. 602/1973
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - ESECUZIONE COATTIVA - POTERE DI SOSPENSIONE NON ATTRIBUITO AL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, MA, CON INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO, SOLO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta pronunciata dopo l'emanazione, da parte del giudice a quo, del richiesto provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 700 c.p.c..
Riguarda ancheart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE COATTIVA - NON CONSENTITA SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELLA OPPOSIZIONE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1982 e ord. nn. 288/1986, 427/1987, 550/1987 e 916/1988.
Riguarda ancheart. 700 Codice di procedura civile
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - LAMENTATA ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, per averla il giudice a quo sollevata successivamente all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare di sospensione della riscossione dell'imposta, e quindi dopo avere esaurito con tale provvedimento ogni suo potere.
sentenza 92/1990massima n. 15064 Riguarda ancheart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE COATTIVA - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - LAMENTATA CARENZA DI TUTELA GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa. - O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987, 142/1988, 1158/1988 e 92/1990
Riguarda ancheart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA MOBILIARE SU TITOLO FISCALE - OPPOSIZIONE DI TERZO ESTRANEO ALL'ESECUZIONE - FORO DELLO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N.602, ART. 54, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9 E 25 DEL C.P.C. E ALL'ART. 6 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - COST., ARTT. 3 E 24
PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA - FORO DELLO STATO. L'imposizione del foro erariale nel procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione di terzo estraneo all'esecuzione forzata mobiliare su titolo fiscale non comprime irragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione agli artt. 9 e 25 cod. proc. civ. e all'art. 6 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.). - cfr. S. nn. 12/1974, 118/1964 e 119/1963
Riguarda ancheart. 6 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)art. 9 Codice di procedura civileart. 25 Codice di procedura civile
TRIBUTI IN GENERE - GIUDIZIO TRIBUTARIO PENDENTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE ALL'INTENDENZA DI FINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ARTT. 15, 39, 53, 54. - COST., ARTT. 24, 113.
La questione di legittimita` costituzionale sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. dopo l'emanazione da parte del pretore dei provvedimenti d'urgenza va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza essendo il giudizio a quo gia` esaurito. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimen- to agli artt. 24 e 113 Cost. - degli artt. 15, 39 ,53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado,venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e, attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono un analogo potere dell'autorita` giudiziaria). - cfr. O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987.
Riguarda ancheart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - RISCOSSIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 602 ART. 54 COMMI PRIMO E SECONDO. - COST. ART. 24.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, commi primo e secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 denunziato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui esclude la proponibilita' dell'opposizione all'esecuzione (ad eccezione del caso in cui sia stata esperita opposizione di terzo). Invero detta questione e' stata gia' decisa nel senso della non fondatezza con precedenti pronunce, mentre l'ulteriore profilo, attinente ai rimedi esperibili avverso il provvedimento dell'Intendente di finanza, e' palesemente irrilevante nel giudizio "a quo". Sentt. nn. 87/1962, 67/1974, 63/1982
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROPOSTA DAL DEBITORE DI IMPOSTA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, per difetto di rilevanza, in quanto sollevata dal giudice 'a quo' dopo aver ordinato la sospensione della esecuzione. - v. O. nn. 426/1987, 142/1988 e 916/1988.
Riguarda ancheart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 53 Riscossione imposte sul reddito