Art. 440 c.p.p.Provvedimenti del giudice

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Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto e' depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza. In caso di rigetto, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dall'articolo 439 comma 2.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art440 · fonte su Normattiva