Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta - Esclusione del responsabile civile - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, per disparità di trattamento della parte civile in relazione alle pretese risarcitorie, e della ragionevole durata del processo nonché del diritto di agire in giudizio - Difetto di rilevanza per avvenuta consumazione del potere decisorio del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 438 e 440 del medesimo codice, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispone l'esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Infatti, il giudice a quo , avendo dichiarato, dopo l'adozione del rito abbreviato, l'inammissibilità della richiesta di citazione del responsabile civile, ha già consumato il proprio potere decisorio facendo definitiva applicazione della norma censurata, con la conseguenza di rendere ininfluente, sotto il profilo della rilevanza, un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma stessa.
Riguarda ancheart. 87 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - SINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INDIVIDUAZIONE, NEL DIBATTIMENTO, DELLA SEDE DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEL DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO RISPETTO ALLA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - PRECEDENTI PRONUNCE DELLA CORTE IN TAL SENSO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 comma secondo, 25, comma primo, e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'udienza preliminare possa sindacare il dissenso formulato dal p.m. sulla richiesta dell'imputato di trattazione del processo con il giudizio abbreviato, in quanto -posto che questa Corte, nello stabilire l'obbligo di enunciazione delle ragioni del dissenso del p.m., ha individuato nel dibattimento la sede del controllo giudiziale sul dissenso medesimo - la prospettazione proposta e' incompatibile con la configurazione del giudizio abbreviato, la richiesta del giudice "a quo" comportando una nuova complessiva disciplina del rito speciale; ed in quanto, comunque, l'innovazione richiesta alla Corte si scontrerebbe con l'esigenza che al giudice dell'udienza preliminare non spetti "l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti". - S. nn. 81/1991, 23/1992; O. n. 33/1998. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 439 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - IRREVOCABILITA' NELL'IPOTESI IN CUI IL MAGISTRATO CHE LO HA PRESTATO SIA IMPOSSIBILITATO A PARTECIPARE ALL'UDIENZA - ASSERITA COMPROMISSIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 108 COST. - PALESE ERRONEITA' DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE EVOCATO - FATTISPECIE NON CORRELABILE CON LE GARANZIE DI INDIPENDENZA ASSICURATE AL PUBBLICO MINISTERO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, a prescindere dalla palese erroneita' del parametro invocato - venendo qui in discorso l'art. 107, ultimo comma, della Costituzione e non, come dedotto dal rimettente, l'art. 108 - il caso di specie posto a fondamento della questione non presenta alcuna interferenza con le garanzie di indipendenza che il codice di rito e le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano al pubblico ministero, giacche' la sostituzione del magistrato che esercita quelle funzioni e' in se' una eventualita' che in nessun caso puo' incidere sulla validita' e l'efficacia degli atti processuali gia' compiuti o valere quale atipica legittimazione ad una sorta di restituzione nel termine per l'esercizio di facolta' precluse o per riesaminare unilateralmente scelte che hanno ormai prodotto i loro effetti. Infatti, la garanzia dell'autonomia, essendo per definizione correlata all'esercizio concreto delle relative funzioni, puo' trovare risalto solo nel presente e con riferimento a quelle attivita' processuali ancora da compiere. - Cfr. S. n. 484/1995, nella quale la Corte ha affermato il principio della revocabilita' della ordinanza di ammissibilita' del rito da parte del giudice diverso <<per un postulato di identita' che, inespresso nel dato normativo, risulta chiaramente delineato nel sistema>>. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 439 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE PER IL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE NEL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO - RICHIAMO AI PRINCIPI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - VIOLAZIONI DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice delle indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, in quanto - posto che l'imparzialita' della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata dalla precedente assunzione di decisioni, in altra fase del procedimento, in ordine a misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato - siffatta ragione vale vieppiu' nel giudizio abbreviato, ove viene normalmente a mancare l'istruttoria dibattimentale e quindi la possibilita' della formazione 'ex novo' in tale sede del quadro probatorio (sicche' e' facilmente ipotizzabile che le prove a base del giudizio siano gli stessi indizi sulla cui base e' stata adottata la cautela); e vale anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice e' chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimita' ma anche di merito in ordine sia alla prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, sia nella responsabilita' dell'imputato, sia alla pena. - S. nn. 313/1990, 496/1990; 251/1991, 401/1991, 502/1991; 124/1992, 261/1992; 439/1993; 432/1995, 484/1995, 131/1996; O. n. 180/1992. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - RITENUTA PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, DI APPLICARE LA RIDUZIONE DI PENA, QUALORA IL DINIEGO DEL RITO ABBREVIATO, DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, PER NON DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI, RISULTI ERRATO, E ALTRESI' DI ANNULLARE IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE DA RITENERSI SOSTANZIALMENTE GIA' RISOLTA DA PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE IN MATERIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Il risultato perseguito dal giudice 'a quo' col sollevare questione di legittimita' costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi gia' assicurato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale e' esperibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 562 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 560 Codice di procedura penaleart. 561 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - DELIMITAZIONE, DEI POTERI DEL G.I.P. IN ORDINE AD ESSA, AGLI ASPETTI FORMALI - COMPRENSIONE NEI PIU' AMPI POTERI SPETTANTI AL RIGUARDO AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, DELLA FACOLTA' DI DISATTENDERE, IN BASE A DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO, LA CONTESTAZIONE DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO, PRECLUSIVA DELL'AMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO, E DELLA CONNESSA RIDUZIONE DELLA PENA, NELL'UDIENZA PRELIMINARE.
Come la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha chiarito, il codice di procedura penale circoscrive i poteri del giudice dell'udienza preliminare in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato solo agli aspetti formali, precisando in particolare che e' suo compito soltanto di verificare la decidibilita' allo stato degli atti e la sussistenza dei presupposti, vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con l'ergastolo e che vi sia la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero. Tuttavia, essendosi individuata nel dibattimento la sede processuale del controllo di ogni altra determinazione che comporti valutazioni di merito, come appunto la diversa valutazione del fatto contestato, la delimitazione dei poteri del G.I.P. non preclude all'imputato di recuperare, in prosieguo, il beneficio della riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato. La valutazione definitiva in ordine ad essa spetta infatti al giudice del dibattimento, e cio' comporta ovviamente anche il potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano tale beneficio tra cui quello della punibilita' o meno del fatto con la pena dell'ergastolo.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DISATTENDERE, ANCHE SE GLI APPAIA MANIFESTAMENTE INFONDATA, LA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL P.M., DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO (NELLA SPECIE: OMICIDIO AGGRAVATO) CHE ANCHE IN PRESENZA DEGLI ALTRI PRESUPPOSTI RICHIESTI PRECLUDE IN QUELLA SEDE IL RITO ABBREVIATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - SALVEZZA, ATTRAVERSO IL PREVISTO RECUPERO DIBATTIMENTALE DELLA RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO, DEGLI EFFETTI SOSTANZIALI DELLA STESSA - LIMITI ALLE GARANZIE DELLA FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI ESAURIRE IL GIUDIZIO NELL'UDIENZA PRELIMINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' in contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza la disciplina secondo la quale al giudice dell'udienza preliminare non e' consentito di dare al fatto contestato come reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) - che impedisce di dar corso in quella sede al giudizio abbreviato richiesto dall'imputato e quindi al beneficio della riduzione della pena - una diversa qualificazione, neppure quando l'assunto del pubblico ministero gli appaia manifestamente infondato: il previsto recupero dibattimentale della richiesta di giudizio abbreviato ne salva gli effetti sostanziali. Ne' dal punto di vista della legittimita' costituzionale rileva l'impossibilita' per l'imputato - che da tale preclusione anche discende - di avvalersi di alcune strategie processuali e di avvantaggiarsi di alcune limitazioni quanto alla facolta' di appello da parte del pubblico ministero. La possibilita' di esaurire il giudizio nell'udienza preliminare senza affrontare l'udienza pubblica, pur costituendo uno dei motivi su cui fa leva il legislatore, ai fini di deflazione dei dibattimenti, per indurre l'imputato alla richiesta del rito alternativo, non puo' infatti ritenersi connaturata al diritto di difesa, mentre sul piano endoprocessuale, nel quale tale possibilita' esaurisce i suoi effetti, essa puo' essere configurata come pretesa invocabile in quanto prevista per la generalita' degli imputati solo se ricorrano i presupposti cui, in base alla disciplina concreta, il suo accoglimento e' subordinato e, fra questi, la contestazione di un fatto-reato non punibile in astratto con l'ergastolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, e - sotto l'anzidetto profilo - all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penale
PEOCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE SU DI ESSA DAL G.I.P. AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE, SINDACABILE SOLO DAL SECONDO, DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO (NELLA SPECIE: OMICIDIO AGGRAVATO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO E DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - ESLUSIONE - FONDAMENTO NORMATIVO DELLA DELIMITAZIONE DELLA COMPETENZA DEL G.I.P. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Lo spostamento della competenza a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, dal G.I.P. al giudice del dibattimento, che si determina in caso di contestazione di reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) per essere tale contestazione - che il giudizio abbreviato in definitiva preclude solo se risulti fondata - sindacabile solo dal secondo e non anche dal primo, avviene - anche se in conseguenza di un atto del P.M. - in base a precise norme di legge. E' pertanto da escludere, alla luce della giurisprudenza della Corte sulla loro effettiva portata, che i principi del giudice naturale precostituito per legge e della soggezione dei giudici soltanto alla legge possano riconoscersi violati. L'esigenza costituzionale, infatti, anche se e' proprio di ogni disciplina processuale subordinare la condotta del giudice all'impulso delle parti ed alle posizioni da esse assunte in concreto, puo' dirsi assolta con la previsione del controllo da parte del giudice circa la rispondenza di tali posizioni al dettato normativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente, nonche', nel senso che la sede dibattimentale offre garanzie non inferiori a quelle dell'udienza preliminare, sent. n. 64/1991, e da ultimo, in tema di giudizio del non imputabile per vizio di mente, sent. n. 41/1993.
Riguarda ancheart. 439 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RIGETTO DEL G.I.P. PER RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - DIBATTIMENTO - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE IN CASO DI RICONOSCIUTA ERRONEA VALUTAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE IL DISSENSO SIA ESPRESSO DAL P.M. O DAL G.I.P. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Qualora, nonostante l'adesione del p.m., la richiesta dell'imputato per il rito abbreviato non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non puo' spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilita' di controllo, incide sulla misura della pena e su una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilita' delle parti. Pertanto, dato che nessuna disposizione del codice consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilita' allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato; conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - V., in materia di riesame di provvedimento negativo del G.I.P., la sent. n. 81/1991 e, in caso di conflitto tra G.I.P. e giudice del dibattimento, l'ord. n. 101/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
sentenza 23/1992massima n. 17846 Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - CONDIZIONI - DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - CONSEGUENTE PRECLUSIONE DI INTEGRAZIONI PROBATORIE - LAMENTATA INELUDIBILE ALTERNATIVA, PER L'IMPUTATO, FRA IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLA PENA E UNA PIU' PUNTUALE RICOSTRUZIONE DEL FATTO, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI PARITA' TRA ACCUSA E DIFESA, DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
Manifesta inammissibilita' della questione perche' sollevata nel corso di un processo per omicidio volontario aggravato, punibile con l'ergastolo, nel quale, per effetto della sentenza n. 176 del 1991, il giudizio abbreviato - che la censura formulata presuppone esperibile - non e' piu' applicabile. - S. n. 176/1991.
sentenza 48/1992massima n. 17957 Riguarda ancheart. 441 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. - SINDACABILITA' E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE A DIBATTIMENTO CONCLUSO, QUALORA IL GIUDICE RITENGA INGIUSTIFICATO IL MANCATO CONSENSO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PARTI PROCESSUALI (IMPUTATO E P.M.), TRA IMPUTATI NELLO STESSO PROCEDIMENTO O PER GLI STESSI REATI, NONCHE' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL PATTEGGIAMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime in parte qua. - v. S. n. 81/1991.
sentenza 76/1992massima n. 17990 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO PER NON DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI IN CONSEGUENZA DEGLI ORIENTAMENTI DEL P.M. IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PER CUI L'INTRODUZIONE DI UN RITO INFLUENTE SULLA DETERMINAZIONE DELLA PENA NON PUO' FARSI DIPENDERE DA SCELTE DISCREZIONALI DEL P.M. - CONSEGUENTE NECESSITA' DELLA INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI INTEGRAZIONE PROBATORIA, PERALTRO ATTUABILE SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, e va ribadito, l'introduzione di un rito che, come il rito abbreviato, ha automatici effetti sulla determinazione della pena, non puo' farsi dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero ed e' quindi in contrasto con tale principio che la impossibilita' di decidere allo stato degli atti, addotta dal pubblico ministero per motivare il proprio dissenso all'introduzione del rito abbreviato richiesta dall'imputato, derivi - come la normativa vigente consente - dalla scelta dello stesso di rinviare al dibattimento l'esperimento di mezzi o l'acquisizione di prove suscettibili di essere effettuate nelle indagini preliminari, e che in conseguenza di tali lacune il giudizio abbreviato resti precluso. Pertanto, dato che, rispetto a tali scelte, non e' possibile un sindacato del giudice del dibattimento e l'insufficienza dell'investigazione del pubblico ministero - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - non e' colmabile attraverso il potere di integrazione attribuito al G.I.P. dall'art. 422 cod. proc. pen., per ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali e' necessario che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria. Il che pero', per la diversita' delle soluzioni possibili e le valutazioni discrezionali che essa comporta, non puo' avvenire per effetto di una sentenza additiva della Corte costituzionale, ma esige un intervento - del quale peraltro va segnalata l'urgenza - del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.). - S. nn. 277/1990, 81/1991, 88/1991, 176/1991.
sentenza 92/1992massima n. 18198 Riguarda ancheart. 439 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO - INAPPLICABILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A REATI DI PARI GRAVITA' PER I QUALI INVECE IL RITO ALTERNATIVO E' APPLICABILE - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA E RAFFRONTO TRA SITUAZIONI NON OMOGENEE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La scelta operata dalla legge delega concernente l'inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, non e' in se' irragionevole, ne' l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravita' di essi, determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee; ne', infine, e' irragionevole che la riduzione di pena, collegata al rito abbreviato, sia esclusa per quei reati per i quali tale riduzione non sia calcolabile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, dir. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale in relazione all'art. 3 Cost.). - V., in merito alla possibilita' di riduzione di pena, le sent. nn. 277/1990, 176/1991 e 92/1992.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penalelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO - INAPPLICABILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO - ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NEL POTERE ATTRIBUITO AL P.M. PER LA CONFIGURAZIONE DEL FATTO-REATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ACCUSA E DIFESA - SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL SUO GIUDICE NATURALE (GIP) - SCONFINAMENTO DEL P.M. NELL'ATTIVITA' DECISORIA RISERVATA AL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - INSUSSISTENZA DI UN POTERE DI APPREZZAMENTO DEL G.I.P. IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA - ATTIVITA' DEL P.M. SOTTOPOSTA ALLA VERIFICA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Il ritenere che l'ammissibilita' o meno del rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena dipendono dall'applicabilita' in "astratto", e non in "concreto", dalla pena dell'ergastolo - e, quindi, dalla configurazione del reato fornita dal pubblico ministero all'atto della formulazione dell'imputazione, si basa sull'erroneo presupposto che al G.I.P. sia dato, in sede di verifica dell'ammissibilita' di tale rito, un potere di apprezzamento dei fatti materiali dai quali puo' emergere una diversa qualificazione giuridica della fattispecie criminosa, mentre lo stesso puo' solo verificare che ne sussistano i presupposti, vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con l'ergastolo, che vi sia la richiesta dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e la decidibilita' allo stato degli atti. La valutazione definitiva, in ordine all'applicabilita' di detto rito, spetta invece al giudice del dibattimento, il che comporta anche il potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano il beneficio della riduzione della pena. Conseguentemente sono da escludersi le violazioni degli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., in quanto il beneficio della riduzione di pena non dipende dalla valutazione del pubblico ministero, come sostenuto dai giudici remittenti, bensi' dalla successiva verifica del giudice del dibattimento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 34, 25 primo comma, e 101 della Costituzione.) - V., in materia di valutazione definitiva sull'ammissibilita' del rito abbreviato, le sent. nn. 81/1991 e 23/1992.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penalelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISCIPLINA VIGENTE - AMMISSIBILITA' DI TALUNI MEZZI DI PROVA (NELLA SPECIE: INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO) E RILEVANZA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO EFFETTUATO PRIMA DEL GIUDIZIO - CONTEMPORANEA PRECLUSIONE ALLA DEDUZIONE DEGLI STESSI - CONSEGUENTE RICONOSCIUTO CONTRASTO CON I PRINCIPI RELATIVI AL DIRITTO DI DIFESA, ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E ALLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - POSSIBILI SOLUZIONI (REVOCABILITA' DELL'ORDINANZA AMMISSIVA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO, PERALTRO DI DUBBIA LEGITTIMITA', INTEGRAZIONE PROBATORIA DELLO STESSO GIUDIZIO ABBREVIATO) PER SUPERARE TALE CONTRASTO - CONSEGUENTE NECESSITA' DI SCELTE DISCREZIONALI E QUINDI DI UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
La legge, in vista di particolari esigenze, puo' porre limitazioni agli strumenti probatori utilizzabili nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un determinato mezzo (nella specie: interrogatorio dell'imputato nel giudizio abbreviato) non puo' poi, senza violare i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale stabiliti dagli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e ridurre il diritto di difesa a mera enunciazione, prescrivere al giudice di non considerare gli elementi di giudizio che da esso scaturiscono ai fini della formazione del proprio convincimento. Parimenti, se la legge sostanziale considera una certa circostanza, come il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio, come rilevante per connotare il "fatto" ai fini della commisurazione della sanzione, una norma processuale che stabilisce l'irrilevanza di tale circostanza precludendone la deduzione, comporta che la responsabilita' penale puo' essere affermata per un fatto che e', sia pure solo parzialmente, diverso da quello "proprio", con conseguente violazione del principio della personalita' di tale responsabilita' (art. 27 Cost.). Tuttavia per porre rimedio a siffatti vizi la soluzione - indicata da tutti i giudici 'a quibus' - di una pronuncia "correttiva" della Corte che consenta di revocare l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, non appare praticabile sia per la possibile perdita, per l'imputato, dei benefici connessi al giudizio abbreviato e le censure di incostituzionalita' (ved. massima C), che potrebbero nascerne, sia perche' tale soluzione non e' l'unica possibile, in alternativa ad essa ben potendo ipotizzarsi quella - indicata anch'essa in una delle ordinanze di rimessione e gia' prevista del resto nel testo originario della legge delega e considerata altresi', rispetto ad altre questioni sul nucleo essenziale dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, in recenti pronunce della Corte - di una integrazione probatoria dello stesso giudizio abbreviato. Onde la necessita' di un intervento del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 440, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede la revocabilita' dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, cod.proc.pen. nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, prospettata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.) - Cfr. S. nn. 92/1992 e 470/1991.
Riguarda ancheart. 441 Codice di procedura penaleart. 458 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO CON CONSENSO DEL P.M. - RIGETTO DA PARTE DEL G.U.P. PER RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - LAMENTATA INSINDACABILITA' DI TALE DECISIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DEL MANCATO CONSENSO DEL P.M. E ALL'OMOLOGA SITUAZIONE DEL PATTEGGIAMENTO, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA RIDUZIONE DELLA PENA (EX ART. 442 COD.PROC.PEN.) E DELL'OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - CENSURE SUPERATE DA PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stato gia' escluso dalla Corte, che al G.I.P. "possa spettare [.....] l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti", sicche' le censure mosse dal giudice 'a quo' circa l'insindacabilita' del rigetto della richiesta di rito abbreviato risultano superate dal potere di controllo riconosciuto al giudice del dibattimento - S. n. 23/1992.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - REATI DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: GIUDICE ISTRUTTORE) - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - COMPETENZA ATTRIBUITA AL G.I.P. O AL GIUDICE ISTRUTTORE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - CONTRADDITTORIETA' DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere l'ordinanza di rimessione affetta da palese contraddittorieta' in quanto il giudice istruttore remittente, da un verso, censura la norma de qua perche' non gli consente di sindacare le ragioni poste dal pubblico ministero a base del dissenso per l'accoglimento della richiesta degli imputati per il rito abbreviato e, dall'altro, rileva che l'attribuzione della relativa competenza al giudice istruttore, importando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui sono imputati i richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25 della Costituzione.
sentenza 56/1991massima n. 16828 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 443 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - DISSENSO DEL P.M. - SINDACABILITA' E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE A DIBATTIMENTO CONCLUSO QUALORA IL GIUDICE RITENGA INGIUSTIFICATO IL MANCATO CONSENSO - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI PROCESSUALI (P.M. E IMPUTATO) E TRA IMPUTATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza una disciplina che - come quella concernente, nel rito ordinario, la richiesta del processo abbreviato - autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una "determinata scelta del rito processuale", ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, cosi' sottraendola all'"obiettiva ed imparziale valutazione" del giudice tanto piu' che, in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di parita' tra le parti (accusa e difesa) in ogni stato e grado del procedimento, non dovrebbe essere consentito che i rapporti fra pubblico ministero ed imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volonta' immotivato e, percio', incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale. Con la possibilita' di un ulteriore squilibrio nel trattamento fra due imputati con identica imputazione e portatori di un'analoga capacita' a delinquere, qualora il pubblico ministero adotti diversi atteggiamenti nei loro confronti senza nemmeno dover esternarne le ragioni e vederle sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - Sui poteri rispettivi del P.M. e del giudice: S. n. 120/1984.
sentenza 81/1991massima n. 16985 Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO ORDINARIO - DISSENSO DEL P.M. - EFFETTO IMPEDITIVO - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ENUNCIARNE LE RAGIONI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENZE - CRITERI CUI RACCORDARE LA SCELTA DEL PUBBLICO MINISTERO - EFFETTIVA UTILITA' DEL PASSAGGIO AL DIBATTIMENTO; DEFINIBILITA' DEL PROCESSO ALLO STATO DEGLI ATTI; SALVO ALTRI CRITERI INDIVIDUABILI IN SEDE LEGISLATIVA.
Una volta escluso che il giudizio abbreviato sia instaurabile senza il consenso del pubblico ministero ed individuata la funzione della motivazione del suo eventuale dissenso e del susseguente controllo di essa nel dare al giudice del dibattimento la possibilita' di far luogo alla riduzione della pena, allorquando il dissenso del pubblico ministero gli risulti ingiustificato, l'unico criterio idoneo a rendere concreto l'esercizio della suddetta funzione deve considerarsi, al momento, quello imperniato sull'effettiva utilita' del passaggio al dibattimento: criterio che, alla stregua della normativa in vigore, non puo' che identificarsi in quello - ricavabile dal confronto con i poteri conferiti al giudice dall'art. 440, primo comma - consistente nel ritenere il processo non definibile allo stato degli atti, spettando al legislatore vedere, con la eventuale utilizzazione dello strumento previsto dall'art. 7 della legge delega, se siano enucleabili criteri ulteriori.
sentenza 81/1991massima n. 16986 PROCESSO PENALE - DISCIPLINA CODICISTICA - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO E VINCOLANTE DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 81/91.
sentenza 89/1991massima n. 16952 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penale