Art. 513 c.p.p.Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 5 giugno 1992. Leggi il testo vigente →

Il giudice, se l'imputato e' contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 5 giugno 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art513 · fonte su Normattiva