Art. 58Durata dei contratti in corso soggetti a proroga

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I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:

  • a)dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;
  • b)dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;
  • c)dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963.

Testo vigente dal 29 luglio 1978 al 6 marzo 1980 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art58 · fonte su Normattiva