Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
LOCAZIONE - LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - RECESSO INTIMATO DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NECESSITA' DI GIUSTA CAUSA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. 27 LUGLIO 1978, N.392, ARTICOLI 1, 3, 58, 65, C.P.C. ART. 657. - COST. ART.97.
La previsione di un obbligo di motivazione al fine di dimostrare la giusta causa del recesso anche per gli atti negoziali compiuti dalla Pubblica Amministrazione 'jure privatorum' (nella specie licenza per finita locazione) verrebbe a contrastare con il principio di eguaglianza e con quelli che regolano l'azione dell'amministrazione stessa ed il regime del negozio giuridico (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", e dell'art. 657 del codice di procedura civile, nella parte in cui consentono il recesso dalla locazione alla scadenza del contratto senza prevedere una giusta causa anche allorche' il locatore sia la pubblica Amministrazione).
Riguarda ancheart. 3 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 657 Codice di procedura civileart. 1 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA LEGALE - NECESSITA' DI TRASFORMARE L'IMMOBILE O IMMOBILE OCCUPATO NON CONTINUATIVAMENTE DAL CONDUTTORE - RECESSO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - in quanto relativa a norme che, nella parte denunciata, sono state gia` dichiarate illegittime - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 58 e 59, nn. 4 e 8 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. - S.n. 250/1983.
Riguarda anchelegge 392/1978
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - RINNOVO TACITO DEL RAPPORTO IN ASSENZA DI PREVIA DISDETTA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Norme in materia di locazione di immobili urbani), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, nell'ambito della disciplina transitoria dei rapporti di locazione abitativa in corso alla data del 30 luglio 1978, lo stesso art. 58 non prevede, per i contratti soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto in assenza della previa disdetta del locatore (di cui all'art. 3, stessa legge), rinnovo, invece, previsto dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga. E' stata infatti gia' decisa la questione nel senso dell'infondatezza, non risultando irrazionale la denunciata diversita' di disciplina, stante la sostanziale diversita' tra i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit. (il quale, col prorogare ulteriormente i contratti gia' soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica, dispone una normativa particolarmente favorevole per il conduttore) ed i rapporti di cui all'art. 65 (in base al quale, i contratti gia' non soggetti a proroga legale sono stati ricondotti alla nuova disciplina con una protrazione solo eventuale e comunque spesso di minima entita'); diversita' su cui non incide minimamente la sent. n. 22/1980, con cui la Corte ha soltanto esteso ai contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa (la necessita' propria o dei congiunti) del recesso anticipato del locatore, prevista dall'art. 59, legge cit.. - Nello stesso senso: S. n. 33/1985. - Sotto altri profili: S. nn. 22/1980 e 250/1983.
sentenza 60/1986massima n. 12299 Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA O BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, N. 392 DEL 1978, GIA' ASSOGGETTATI O NON ASSOGGETTATI A PRECEDENTE PROROGA - RINNOVO TACITO SOLO PER I SECONDI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge n. 392 del 1978 (Norme in materia di locazioni di immobili urbani) sollevata sotto il profilo di una irragionevole disparita' di trattamento di situazioni identiche, non prevedendo l'art. 58, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e gia' soggetti a proroga secondo la legislazione precedente, il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui all'art. 3 st. l., rinnovo previsto invece dall'art. 65 per i contratti che non erano gia' prorogati. Infatti la stessa questione, sotto identico profilo, e' stata gia' dichiarata non fondata (tra l'altro per l'intrinseca differenza delle due categorie di contratti comparate) e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 33/1985; O. n. 60/1986.
Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - DIRITTO DEL LOCATORE DI OTTENERE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA DEL TERMINE SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione, contenuta nella legge n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilita' dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo, della cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non e' configurabile come presupposto; non contrasta col principio di eguaglianza tra locatore e conduttore ovvero tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneita' delle situazioni considerate e la discrezionalita' del legislatore nel disciplinarle; non lede i diritti della famiglia, per l'attinenza soltanto indiretta al regime della stessa; non ignora, secondo l'apprezzamento discrezionale del legislatore ordinario e nel rispetto degli altri principi costituzionali, i limiti dell'utilita' e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprieta' privata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 Cost. - degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con riferimento alla fattispecie in cui il locatore e' un ente o societa' tenuto a trasmettere ai comuni l'elenco delle proprie abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 17 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. in l. 25 marzo 1982, n. 94, ed a darle in locazione con priorita' ai soggetti di cui allo stesso art. 17). - S. n. 252/1983; O. nn. 352/1983, 364/1983, 49/1984, 74/1984, 216/1984, 274/1984.
sentenza 19/1985massima n. 10695 Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI AD USO DI ABITAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA E CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - NECESSITA' DELLA DISDETTA SOLO PER I PRIMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La rinnovazione tacita del contratto di locazione, conseguente alla mancata disdetta, presuppone, di norma, la sussistenza di un rapporto liberamente voluto dalle parti secondo la loro autonomia negoziale, sicche', in mancanza di una manifestazione di volonta' contraria, il legislatore puo' ragionevolmente presumere che ricorra il comune intento di protrarre ulteriormente il rapporto medesimo; per contro, in caso di intervento autoritativo che sposti il termine di scadenza del contratto, disponendone la proroga, la ricordata presunzione non puo' intuitivamente sussistere ed e' logico, quindi, che il contratto, indipendentemente dalla disdetta, cessi con lo spirare del termine finale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la disciplina precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 stessa legge, mentre il secondo di essi per i contratti non soggetti a proroga richiama espressamente l'art. 3 citato). - S. nn. 22/1980; 281/1984; 250/1983.
sentenza 33/1985massima n. 10713 Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DI ABITAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA E CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - NECESSITA' DELLA DISDETTA SOLO PER I PRIMI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui il primo di essi, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione precedente, non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui all'art. 3 della stessa legge ed il secondo di essi, per i contratti non soggetti a proroga, richiama espressamente l'art. 3 citato, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta ne' alcun cenno sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. - S. nn. 127/1983; 281/1984; O. nn. 164/1984; 196/1984; 277/1984.
sentenza 33/1985massima n. 10714 Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - NUOVE NORME SULL'EQUO CANONE - RINNOVO TACITO SENZA PREVIA DISDETTA - PREVISIONE PER I SOLI CONTRATTI GIA' PROROGATI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto, in forza del loro combinato disposto, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione precedente, esso non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, che e' invece richiamato dall'art. 65 st. l. per i contratti non soggetti a proroga; infatti, tale differenza di trattamento e' stata gia' ritenuta giustificata da questa Corte che ha ritenuto non fondata analoga questione. - S n. 33/1985.
sentenza 89/1985massima n. 10795 Riguarda ancheart. 3 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTO DI LOCAZIONE COME CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - POTERE DEL LOCATORE DI RIOTTENERE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA DEL TERMINE SENZA PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58. - cst artt. 2, 3, 30, 31, 32, 41 e 42.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 32, 41 e 42 della Costituzione, degli artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978, n. 392, i quali permettono al locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al mantenimento del rapporto stesso, in quanto tutte le questioni sono state gia' decise dalla Corte con sentenza di non fondatezza, e successivamente dichiarate manifestamente infondate con diverse ordinanze. - S. 252/1983 e O. 216/1984.
Riguarda ancheart. 3 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI AD USO ABITATIVO - CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392 E CONTRATTI SOGGETTI SOLTANTO ALLA NUOVA DISCIPLINA - NECESSITA' DI DISDETTA SOLO PER I SECONDI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 61. - cst art. 3.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978, n. 392 in quanto, relativamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, l'art. 58 non prevede, per i contratti gia' soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto di locazione, in assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, che invece e' richiamato dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga ma ricondotti soltanto alla nuova disciplina. La questione infatti e' stata gia' decisa rilevandosi che la diversita' di disciplina, circa la necessita' della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le due categorie di contratti, "prorogati" e "non prorogati", non risulta irrazionale. - S. n. 33/1985.
Riguarda ancheart. 61 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DI ABITAZIONE - PROROGA - CONTRATTI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 27 LUGLIO 1978, N. 392 - APPLICABILITA' DELLA PROROGA SOLO PER I CONTRATTI GIA' PRECEDENTEMENTE PROROGATI - ESCLUSIONE PER I CONTRATTI AVENTI SCADENZA SUCCESSIVA AL TERMINE PREVISTO DAL D.L. N. 298/1978 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 58 e 65. - cst art. 3.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, 58 e 65 della l. 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in quanto, nell'ambito dei contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, l'art. 58 stabilisce un'ulteriore proroga per i contratti (di locazione ad uso abitativo) che vi erano gia' soggetti, mentre l'art. 65 della medesima legge, per i contratti con termine finale successivo alla scadenza prevista dall'ultimo provvedimento vincolistico (d.l. n. 298 del 1978 conv. in l. n. 395 del 1978), non prevede proroga alcuna, poiche' la questione e' stata gia' dichiarata non fondata dalla Corte la quale, rilevata la non omogeneita' dei due tipi di contratto, ha escluso la violazione del principio di eguaglianza. - S. 281/1984.
Riguarda ancheart. 1 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO - NUOVE NORME SULL'EQUO CANONE - RINNOVO TACITO - CONTRATTI GIA' SOGGETTI, O NO, A PROROGA - DISCIPLINA DIFFERENZIATA IN ORDINE ALLA NECESSITA' DELLA DISDETTA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 65. - cst art. 3.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - in quanto, relativamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'art. 58 non prevede, per i contratti gia' soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui al precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga; la questione, infatti, e' stata gia' dichiarata infondata dalla Corte, la quale ha ribadito che la diversita' di disciplina stabilita per le due categorie di contratti "prorogati" e non "prorogati", di cui alle impugnate norme, a proposito della necessita' della disdetta prima della cessazione del rapporto, non risulta irrazionale. - S. nn. 281/1984 e 33/1985.
Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA COME CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DIRITTO DEL LOCATORE DI RIOTTENERE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA DEL TERMINE -QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 252/1983 e O. nn. 352/1983 e 364/1983.
sentenza 49/1984massima n. 15801 Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - FACOLTA' DEL LOCATORE DI DETERMINARLA SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 252/1983 e O. nn. 352/1983 e 364/1983.
sentenza 74/1984massima n. 15806 Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canoneart. 1 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTO DI LOCAZIONE COME CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DIRITTO DEL LOCATORE DI RIOTTENERE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL "DIRITTO ALL'ABITAZIONE" DEL CONDUTTORE - QUESTIONE, SOTTO I DIVERSI PROFILI, GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 30, 31, 32, 41, 42 e 47 Cost., degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 657 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedono il diritto del locatore di riottenere la disponibilita' dell'immobile alla scadenza del contratto senza dover provare una giusta causa in quanto, come la Corte ha gia' rilevato in precedente decisione, la previsione del diritto del locatore di riottenere l'immobile alla scadenza del contratto senza che sia necessario provare una giusta causa, non lede i principi costituzionali invocati, mentre le censure avanzate nei confronti dell'art. 657 del cod. proc. civ., costituiscono semplicemente la ripetizione di quanto gia' dedotto sul piano sostanziale. - S. n. 252/1983.
Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canoneart. 1 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canoneart. 657 Codice di procedura civile
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTO DI LOCAZIONE COME CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - FACOLTA' DEL LOCATORE DI DETERMINARLA SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - QUESTIONI GIA' DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate non fondate. - S. n. 252/1983.
Riguarda ancheart. 1 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 657-ss r.d. 1443/1940
LOCAZIONE - EQUO CANONE - PROROGA LIMITATA AI SOLI CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 392 DEL 1978 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - avendo il giudice a quo omesso di motivare circa la rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della L. n. 392 del 1978, nella parte in cui dette norme avrebbero accordato una ulteriore proroga esclusivamente ai contratti gia' prorogati al momento dell'entrata in vigore della L. n. 392 del 1978, con esclusione delle locazioni di cui all'art. 65 della stessa legge.
Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - EQUO CANONE - PREVISIONE DI PROROGA ULTERIORE PER I SOLI CONTRATTI GIA' PROROGATI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE DELLE LOCAZIONI DI CUI ALL'ART. 65 STESSA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La diversita' di trattamento prevista dai rispettivi regimi transitori per i contratti soggetti e non soggetti a proroga (rispettivamente ex art. 58 e 65 L. n. 392 del 1978) e' giustificata dall'eterogeneita' dei corrispondenti rapporti giuridici. La L. n. 392 del 1978 ha dato nuova e stabile disciplina alle locazioni di immobili urbani, superando il regime vincolistico che non poteva piu' essere ulteriormente mantenuto: sia perche' inficiato da profonde contraddizioni e gravi anomalie, sia perche' giustificabile solo come mezzo straordinario, preordinato a fronteggiare crisi congiunturali del settore dell'edilizia abitativa (ed insuscettibile, pertanto, sul piano costituzionale, di assumere carattere di disciplina ordinaria). All'esigenza di attuare un graduale passaggio dal regime di blocco vincolistico al nuovo sistema si ricollega la norma dell'art. 58, la quale ha previsto per i contratti di locazione di immobili urbani, destinati ad uso di abitazione e gia' soggetti a proroga al momento dell'entrata in vigore della stessa legge, una ulteriore proroga, scaglionata in relazione alla data di stipulazione dei contratti medesimi. Per i contratti previsti dall'art. 65, che erano in corso, ma non soggetti al regime vincolistico al momento dell'entrata in vigore della legge, non si poneva tale esigenza di graduare il passaggio, ne' era ipotizzabile razionalmente la introduzione rispetto ad essi della proroga legale. Il legislatore ha preso in considerazione detti contratti per estendere ad essi il nuovo regime organico e permanente degli artt. 1 e 3, attribuendo al locatore, quanto alla durata del rapporto, il trattamento piu' favorevole previsto dalla nuova legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 58 e 65 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui determinerebbero un'ingiustificata disparita' di trattamento nell'ambito dei contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione ed in corso al momento della entrata in vigore della legge stessa).
Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO - RECESSO DEL LOCATORE DAI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58, 59 E 65. - COST., ART. 3.
Va confermata la giurisprudenza della Corte che ha esteso a tutti i contratti non soggetti a proroga (e non soltanto a quelli rela- tivi a conduttori con reddito superiore ad otto milioni di lire) la possibilita` di recesso del locatore per il caso contemplato dall'art. 59, n. 1 della L. n. 392 del 1978 con riferimento ai contratti soggetti a proroga. Nel solco di tale orientamento non e` consentito distinguere, ai fini del recesso, fra i casi di contratti non soggetti a proroga, nonostante la eterogeneita` degli interessi presi in considerazione dal legislatore nel contesto dell'art. 59, poiche` se le varie cause suindicate, sono state tutte ritenute egualmente idonee dal legislatore a giustificare il recesso del locatore per una categoria di contratti, va riconosciuta la loro operativita` per tutte le locazioni che hanno la caratteristica fondamentale comune della protrazione del rapporto locativo imposta dalla legge. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 59 della L. n. 392 del 1978, nn. 2, 3, 6 ed 8 nonche`, conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 58 e 59, nn. 4, 5, 7 e 65 della L. n. 392 del 1978, in tal modo ricomponendosi armonicamente la normativa attraverso l'equiparazione, ai fini del recesso, dei contratti previsti dall'art. 58 e di quelli di cui all'art. 64 della legge citata. - cfr. S.n. 22/1980.
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’equo canoneart. 8 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 5 Legge sull’equo canoneart. 6 Legge sull’equo canoneart. 7 Legge sull’equo canonee altri 3
LOCAZIONE - EQUO CANONE - CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE ALLA SCADENZA CONTRATTUALE IN CASO DI MANCATA RINNOVAZIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
L'abitazione costituisce, un bene primario, tutelato dalla legge e la disciplina dell'equo canone era correlata, per il suo buon funzionamento, all'indispensabile sviluppo dell'edilizia pubblica e privata di cui al piano decennale per l'edilizia (L. 5 agosto 1978 n. 457), che, per varie ragioni, non ha avuto la necessaria attuazione. Tuttavia non si puo` considerare l'abitazione come l'indispensabile presupposto dei diritti inviolabili previsti dal cit. art. 2, prima parte, Cost., non essendo configurabile nel nostro ordinamento, l'esistenza di "presupposti" siffatti, forniti di una "maggiore", quanto imprecisata tutela. Ne` giova richiamare, a proposito del c.d. diritto all'abitazione, i doveri inderogabili di solidarieta` sociale, di cui all'art. 2 Cost. la cui individuazione e la cui disciplina restano proprie della discrezionalita` legislativa. Neppure e` ravvisabile la violazione del principio di eguaglianza perche` la normativa impugnata trascurerebbe la tutela del conduttore dell'immobile ad uso abitativo il quale fruirebbe di trattamento deteriore rispetto al conduttore di immobili ad uso diverso. Si muove al riguardo da una inesatta parificazione delle situazioni da raffrontare, estrapolando l'elemento durata dal complesso della disciplina e trascurando le circostanze della sottoposizione delle sole locazioni abitative all'equo canone, e dei forti investimenti richiesti per la utilizzazione dell'immobile a fini commerciali ed industriali. Non appare invocato a proposito l'art. 31 Cost. che riguarda soltanto le situazioni che si pongono in rapporto di stretta conseguenzialita` con la formazione della famiglia; il che e` da escludere rispetto alla materia delle locazioni. Nemmeno risulta pertinente il richiamo all'art. 41 Cost. rispetto al godimento di un bene non produttivo, quale la casa destinata all'abitazione. Secondo i giudici a quibus, dovendo adempiere il diritto di proprieta` ad una funzione sociale, non sarebbe consentita la cessazione del rapporto di locazione per il mero spirare del termine, postulandosene il proseguimento a tempo indeterminato sino al sopraggiungere di una "giusta causa di risoluzione" donde la violazione del'art. 42 Cost. interpretato diversamente da come lo intende la Corte costituzionale. La Costituzione non ha trasformato la proprieta` privata in una funzione pubblica, ma la considera come un diritto soggettivo, limitato per assicurarne la funzione sociale, secondo l'indirizzo generale della futura legislazione. Del resto, attesa la coerenza sistematica e globale della legge dell'equo canone (sia sul piano giuridico, sia, e piu`, su quello economico), non e` possibile incidere su una singola disposizione trascurando i riflessi, e le necessarie conseguenze sull'intera disciplina; non potendosi richiedere alla Corte la rielaborazione della materia (ne` vale riferirsi a riguardo alle legislazioni della Francia o della Repubblica Federale Tedesca, in considerazione dell'ampio spazio ivi riservato alla discrezionalita` del legislatore). Ne` infine dall'art. 47 Cost. puo` dedursi la esistenza di un diritto alla abitazione garantito a tutti; comunque tale "diritto" dovrebbe essere disciplinato dal legislatore; quest'ultima norma costituzionale si riferisce infatti alla proprieta` della casa di abitazione e non mira solo a rendere la proprieta` accessibile a tutti (come gia` riconosciuto dall'art. 42, secondo comma, Cost.), ma specificamente intende accogliere e soddisfare l'aspirazione alla proprieta` della casa di abitazione (quale condizione di tranquillita` e di sicurezza). Secondo la ordinanza di rinvio la durata illimitata del rapporto locatizio ridurrebbe il numero delle persone che possono divenire proprietarie dell'immobile da adibire a loro abitazione. Vero e`, invece, che la configurazione della locazione come contratto a tempo indeterminato, disincentivando dalla costruzione di immobili a destinazione abitativa ridurrebbe il numero delle persone che possono divenire proprietarie. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui consentono al locatore di immobile adibito ad uso abitativo di far cessare la locazione alla scadenza contrattuale senza bisogno di alcun motivo di giustificazione, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e 47 Cost.).
Riguarda ancheart. 1 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canone