Art. 53 — Sostituzione delle pene detentive brevi
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Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi' gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato e' consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
16La Corte Costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n.284 (in G.U. 1a s.s. 5/7/1995, n.28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione."
Testo in vigore dal 6 luglio 1995 al 29 giugno 2003
