Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Reati militari - Richiesta di procedimento - Ingiuria e minaccia in danno di altri militari - Punibilità a richiesta del comandante di corpo e non anche a querela dell'offeso - Prospettata violazione del principio informatore dell'ordinamento delle forze armate, del diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati nonché disparita' di trattamento di questi ultimi rispetto a quanti risultino offesi dai corrispondenti reati comuni - Questione sostanzialmente coincidente con altra già rigettata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo codice, nella parte in cui non prevedono che i reati, rispettivamente, di ingiuria e di minaccia commessi da un militare in danno di altro militare siano puniti, oltre che a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole, anche a querela della persona offesa. L'istituto della querela, infatti, non è compatibile con i reati militari, a causa dell'offesa che essi recano alla disciplina e al servizio, e dunque ad un interesse eminentemente pubblico. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 410/2000, n. 562/2000. M.R.
Riguarda ancheart. 229 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 226 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
Reati militari - Rapporti tra sanzione disciplinare e procedimento penale - Perseguibilità, su richiesta del comandante del corpo, di reati puniti con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi - Omessa previsione che la richiesta di procedimento non possa essere più proposta nell'ipotesi di intervenuta irrogazione, per lo stesso fatto, della sanzione disciplinare della consegna di rigore - Lamentata compressione della libertà personale dell'autore dell'illecito, punito con due sanzioni aventi analogo contenuto afflittivo, in contrasto anche con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, e con il principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Non e' fondata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevederebbe che la richiesta di procedimento del comandante di corpo - alla quale e' subordinata la perseguibilita' dei reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore a sei mesi - non possa piu' essere proposta quando per lo stesso fatto sia stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore. Il rimettente imputa, infatti, erroneamente alla norma denunciata l'asserita compromissione di valori costituzionali che sarebbe, semmai, addebile - al lume della sua stessa prospettazione - esclusivamente alla norma, di rango secondario, regolativa dei rapporti tra la sanzione disciplinare della consegna di rigore ed il procedimento penale (art. 65 regolamento di disciplina), poiche' e' proprio quest'ultima disposizione - e non la norma primaria aggredita - che prevede, a un tempo, l'applicabilita' della sanzione disciplinare a fatti integrativi di reato e quel divieto di cumulo - intesi "a senso unico" - fra sanzione penale e sanzione disciplinare cui si rivolgono le censure di costituzionalita'.
Reati militari - Reati punti con la reclusione militare non superiore a sei mesi - Richiesta di procedimento del comandante del corpo - Omessa previsione dell'obbligo di motivazione - Conseguente inibizione del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere attribuito al comandante - Lamentato contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, e con il principio di eguaglianza, rispetto al diverso regime della generalità degli atti amministrativi (ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241) - Premessa interpretativa, in ordine alla natura dell'atto, contrastante con l'orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità - Assenza di argomenti nuovi rispetto a precedenti decisioni costituzionali di rigetto - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 260 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di procedimento del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole - alla quale e' subordinata la perseguibilita' dei reati puniti con la reclusione militare non superiore a sei mesi - debba essere motivata. E' errata, infatti, la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo' - in forza della quale la richiesta di procedimento del comandante del corpo andrebbe qualificata come atto oggettivamente amministrativo (sottoposto come tale all'applicazione del generale disposto dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990) - poiche' quella richiesta ha, come gia' piu' volte precisato, natura invece di vero e proprio atto processuale, che da un lato si sovrappone, escludendola, alla querela prevista dal diritto penale comune e, dall'altro lato, rientra nella generale categoria delle richieste di procedimento di competenza dell'autorita' amministrativa, cui e' riferimento nell'art. 342 cod. proc. pen., caratterizzate da un'ampia e non vincolata discrezionalita'. Ne' - come pure gia' chiarito - la possibile disparita' di trattamento tra i colpevoli di reati militari, come conseguenza delle insindacabili determinazioni del comandante di corpo, al quale e' doveroso peraltro accreditare dati di imparzialita' e di distacco, puo' dar luogo a violazioni apprezzabili del principio di eguaglianza. E nemmeno e', infine, ipotizzabile lesione del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, in ragione della non sottoposizione a controllo di quelle determinazioni, stante la non arbitrarieta' della esaminata disciplina in rapporto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. - Sentenze nn. 467/1995; 238/1992, 293/1992 e 295/1992; 392/1987 sulla natura processuale della richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 449/1991, 114/1981 e ordinanze nn. 396/1996, 467/1995, 60/1978, sulla ragionevole discrezionalita' della richiesta in esame. - Sentenze nn. 410/2000; 449/1991; 42/1975 sulla funzione della richiesta stessa e sulla incompatibilita', invece, dell'istituto della querela con i reati militari.
Reati militari - Reato di diffamazione militare, commesso in danno di (altro) militare - Punibilità a richiesta del comandante del corpo e non anche a querela dell'offeso - Asserita incompatibilita' con il principio della conformazione dell'ordinamento delle forze armate allo spirito democratico, nonché lamentata violazione del diritto di difesa e irragionevole disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina della perseguibilità della diffamazione comune (art. 595 cod. pen.) - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza - in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 227, primo comma, e 260 del codice penale militare di pace nella parte in cui subordina la perseguibilita' del reato di diffamazione militare commesso in danno di altro militare alla richiesta del comandante del corpo e non anche alla querela della persona offesa. Stante la piu' volte ribadita incompatibilita' dell'istituto della querela con i reati militari (nei quali e' sempre insita la lesione di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato), la richiesta del comandante del corpo, nelle ipotesi di reato di lieve entita', costituisce, infatti, lo strumento piu' idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare; senza che possa ipotizzarsi violazione del diritto di difesa del danneggiato, in assenza di quella richiesta, poiche' la conseguente impossibilita' di costituirsi parte civile nel processo penale trova compenso nella facolta' del danneggiato medesimo di proporre immediata azione davanti al giudice civile; e senza infine che risulti violato l'art. 3 Costituzione, per il profilo della diversita' di trattamento, la quale trova, nella specie viceversa giustificazione nella peculiarita' della situazione del cittadino inserito nell'ordinamento militare - alle cui specifiche regole egli non puo' non sottostare - rispetto alla generalita' degli altri cittadini. - Sentenze nn. 449/1991 e 42/1975 sulla incompatibilita' della querela con i reati militari; - Sentenze nn. 409/2000, 406/2000, 436/1995, 49/1991 sulla richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994 sull'equipollenza dell'esercizio dell'azione civile nelle sedi penali o civile; - Ordinanze nn. 397/1997, 224/1997, 396/1996, 82/1994 sulla peculiarita' della situazione del cittadino militare.
Riguarda ancheart. 227 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
Reati militari - Reati di lesione personale e di minaccia, in danno di altro militare - Richiesta di procedimento del comandante del corpo, quale condizione di procedibilità (art. 260 cod. pen. mil. pace) - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Ritenuto contrasto con il principio di conformazione dell'ordinamento delle forze armate allo spirito e ai valori democratici dello stato, con il diritto di agire in giudizio del danneggiato e lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per gli omologhi reati di diritto comune - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 260 del medesimo codice - nella parte in cui non prevedono che i reati di lesione personale militare e di minaccia militare commessi in danno di altro militare siano puniti anche a querela della persona offesa e non subordinati esclusivamente, quanto alla loro perseguibilità, alla richiesta del comandante di corpo - sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione. Dal momento che i reati militari sono connotati da un'offesa alla disciplina e al servizio, interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato, caratteristico della querela, appare pienamente ragionevole l'attribuzione al comandante di corpo dell'istituto della richiesta, strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la reazione dell'ordinamento militare, e fondata la ragione delle diversità di trattamento del soggetto inserito nell'ordinamento militare rispetto alla generalità dei cittadini, potenziali persone offese da reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare, tanto più che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del danneggiato dal reato, per l'esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena disponibilità del danneggiato (l'azione risarcitoria davanti al giudice civile). - per la preminenza dell'interesse pubblico nei reati militari, sentenze nn. 449/1991 e 42/1975, ordinanza n. 229/1988; - sul potere di richiesta del comandante di corpo, sentenze nn. 436/1995 e 449/1991, ordinanze n. 410/2000, 396/1996 e 467/1995; - sulla pluralità degli strumenti di tutela per il danneggiato dal reato, sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994, ordinanze nn. 410/2000 e 224/1997; - sulla giustificatezza della diversità del trattamento del cittadino militare, le ordinanze nn. 224/1997, 336/1996, 82/1994 e 397/1997. A.G.
Riguarda ancheart. 229 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - REATI PUNITI CON LA PENA DELLA RECLUSIONE NON SUPERIORE NEL MASSIMO A SEI MESI (NELLA SPECIE: REATO DI PERCOSSE) - PROCEDIBILITA' CONDIZIONATA ALLA RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CITTADINO CIVILE - ASSERITA OMISSIONE DI TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA - RITENUTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 396/1996. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 222 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
PROCESSO PENALE - REATI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MILITARE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - APPLICABILITA' DI DETTO RITO SOLTANTO NELLE IPOTESI DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE PER IL REATO MILITARE DELL'ALLONTANAMENTO ILLECITO, PUNIBILE A RICHIESTA DEL COMANDANTE DEL CORPO DA CUI DIPENDE IL MILITARE RITENUTO COLPEVOLE - PRETESA, INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI PIU' GRAVI DI REATI MILITARI PERSEGUIBILI D'UFFICIO - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, limitando i casi in cui e' possibile il procedimento per decreto ai reati perseguibili d'ufficio, eclude(rebbe) da tale procedimento i reati puniti, ai sensi dell'art. 260, comma 2, cod. pen. mil. pace, "a richiesta del Comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole", in quanto - posto, innanzitutto, che la disciplina del procedimento per decreto, in relazione ai reati militari, dettata dagli artt. 382 e ss. cod. pen. mil. pace e' stata abrogata da quella contenuta negli artt. 459 e ss. cod. proc. pen. in tema di procedimento per decreto, con conseguente applicabilita', anche per i reati militari, di quest'ultima disciplina; che la scelta del modo di procedibilita' (d'ufficio, a querela, a richiesta, su autorizzazione, etc-) coinvolge la politica legislativa e deve pertanto rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, sindacabili in sede di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita'; e che la valutazione del legislatore, ai fini del trattamento processuale dei reati per i quali e' esperibile il procedimento per decreto, non e' collegato alla maggiore o minore gravita', ma, come risulta anche dai lavori preparatori, discende dalla presunzione, che non appare manifestamente irragionevole, di una maggiore complessita' degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilita' condizionata, che non si addice alle caratteristiche di snellezza e celerita' proprie del rito monitorio - la condizione di procedibilita' costituita dalla richiesta del Comandante del corpo rappresenta un aggravio procedimentale, preordinato peraltro alla salvaguardia di interessi pubblici e privati meritevoli di tutela, che, nella valutazione non irragionevole del legislatore, ha indotto a limitare il procedimento per decreto ai soli reati perseguibili d'ufficio. - S. n. 7/1988; O. nn. 284/1987, 204/1988, 396/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 382 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 459 Codice di procedura penale
REATI MILITARI - REATI PUNITI CON LA PENA DELLA RECLUSIONE NON SUPERIORE NEL MASSIMO A SEI MESI (NELLA SPECIE: CONCORSO NEI REATI DI PERCOSSE CONTINUATE E DI INGIURIA CONTINUATA) - PROCEDIBILITA' CONDIZIONATA ALLA RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CITTADINO CIVILE - ASSERITA OMISSIONE DI TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA - RITENUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - Riguardo alla "peculiarita' della situazione propria del cittadino inserito nell'ordinamento militare rispetto a quella dei comuni cittadini", v. O. nn. 82/1994 e 397/1987; - cfr., inoltre, S. nn. 189/1976 e 42/1975; S. nn. 436/1995, 449/1991, nonche' O. n. 467/1995; - in ordine alla facolta' del soggetto danneggiato dal reato di agire immediatamente davanti al giudice civile, v. S. nn. 94/1996, 532/1995, 185/1994, 'ex plurimis'; - cfr., altresi', S. nn. 60/1996 e 443/1990. red.: G. Leo
REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - ESERCIZIO ALTERNATIVO DELL'AZIONE PENALE O DISCIPLINARE - RICHIESTA DEL COMANDANTE DEL CORPO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 25, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. - V. O. nn. 448/1992 e 495/1991. - V., inoltre, S. nn. 449/1991, 42/1975 e 114/1982 e O. n. 397/1987; S. n. 436/1995. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 147 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - REATO PUNIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - RITENUTA NATURA SOSTANZIALE E NON PROCESSUALE DELLA RICHIESTA - CONSEGUENTE ANTIGIURIDICITA' DEL FATTO IN DIPENDENZA DI VALUTAZIONI RIMESSE AL COMANDANTE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA CON INCIDENZA SULLO SPIRITO DEMOCRATICO CUI E' INFORMATO L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. da ultimo O. n. 495/1991,
Riguarda ancheart. 147 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - REATO PUNIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - RITENUTA NATURA SOSTANZIALE E NON PROCESSUALE DELLA RICHIESTA - CONSEGUENTE ANTIGIURIDICITA' DEL FATTO IN DIPENDENZA DI VALUTAZIONI RIMESSE AL COMANDANTE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA CON INCIDENZA SULLO SPIRITO DEMOCRATICO CUI E' INFORMATO L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 123 c.p.m.p., concernente il reato di omessa presentazione in servizio, in quanto sostanzialmente identica a quella relativa all'art. 147 c.p.m.p., riguardante il reato di allontanamento illecito, gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 495/1991.
Riguarda ancheart. 123 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - OMESSA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO - REATO PUNIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - RITENUTA NATURA SOSTANZIALE E NON PROCESSUALE DELLA RICHIESTA - CONSEGUENTE ANTIGIURIDICITA' DEL FATTO IN DIPENDENZA DI VALUTAZIONI RIMESSE AL COMANDANTE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, CON INCIDENZA SULLO SPIRITO DEMOCRATICO CUI E' INFORMATO L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 238/1992.
Riguarda ancheart. 123 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - REATO PUNIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - RITENUTA NATURA SOSTANZIALE E NON PROCESSUALE DELLA RICHIESTA - CONSEGUENTE ANTIGIURIDICITA' DEL FATTO IN DIPENDENZA DI VALUTAZIONI RIMESSE AL COMANDANTE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, CON INCIDENZA SULLO SPIRITO DEMOCRATICO CUI E' INFORMATO L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. da ultimo ord. n. 495/91.
Riguarda ancheart. 147 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - DIFFAMAZIONE AGGRAVATA - REATO PUNIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - CONSENTITO ESERCIZIO DI TALE POTERE ANCHE AL COMANDANTE DI CORPO CHE SIA PARTE OFFESA DEL REATO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
L'aver condizionato l'esercizio dell'azione penale per determinati reati militari, fra cui la diffamazione aggravata, alla richiesta del Comandante del Corpo a cui l'imputato appartiene, e non alla querela della parte offesa, e' giustificato dal fatto che nei reati militari e' sempre presente la lesione di un interesse pubblico (offesa alla disciplina ed al servizio) che non tollera la subordinazione all'interesse privato caratteristica della querela. Tuttavia l'esigenza - indispensabile corollario del combinarsi dei principi di imparzialita' e ragionevolezza - che colui il quale deve attivare la condizione di promovibilita' dell'azione penale sia il piu' possibile estraneo ai fatti per cui si procede e il rischio che la decisione sull'opportunita' di procedere o no possa apparire quanto meno non serena, non consentono che l'esercizio della richiesta di procedimento sia rimessa al Comandante del Corpo anche nel caso in cui questi sia parte offesa dal reato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti, allorche' il militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata, siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore. - Sul fondamento dell'istituto della richiesta del Comandante di Corpo: S. n. 42/1975.
REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - REATO PERSEGUIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE, GIA' DICHIARATA NON FONDATA, SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE LA RICHIESTA DEL COMANDANTE SIA UNA CONDIZIONE NON DI PROCEDIBILITA' MA DI PUNIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
L'istituto della richiesta del comandante di corpo, come gia' affermato, ha carattere esclusivamente processuale e non sostanziale - come ritenuto dal giudice a quo - sicche' con la prospettazione - in base a tale erroneo presupposto - della questione di legittimita' costituzionale della norma che lo prevede, si tende ad operare, in forma surrettizia, un non consentito sindacato in ordine al merito di precedenti decisioni della Corte senza peraltro offrire nuovi ed ulteriori argomenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, cod.pen.mil.pace, in relazione all'art. 260 stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, Cost.). - V. sent. nn. 42/1975 e 114/1982 e ord. 397/1987.
Riguarda ancheart. 147 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - LESIONI PERSONALI - PROCEDIBILITA' A RICHIESTA - CONDIZIONE - MALATTIA NON SUPERIORE A GIORNI DIECI (ANZICHE' VENTI) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN. MIL. PACE, ARTT. 223 E 260; LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689, ART. 91. - COST., ARTT. 3, 32.
Tra la querela e la richiesta di procedimento non esiste omogeneita`, atteso che "il primo istituto e` inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 223 e 260, cod. pen. mil. di pace, e 91, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - in quanto, mentre il reato comune di lesione personale volontaria e` perseguibile a querela se comporta una malattia non superiore a venti giorni, l'analogo reato militare e` perseguibile a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni).
Riguarda ancheart. 91 legge 689/1981art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
LESIONI PERSONALI - PERSEGUIBILITA' - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa nel senso della manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del c.p.m.p., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - sotto il profilo della diversa perseguibilita' prevista in ordine al reato di lesioni personali. - cfr. O.n. 229/1988.
Riguarda ancheart. 91 legge 689/1981art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - PUNIBILI CON LA RECLUSIONE MILITARE NON SUPERIORE A SEI MESI - AZIONE PENALE - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DEL COMANDANTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma che esige la richiesta del comandante per la procedibilita`, in ordine ai reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, non vulnera il principio di eguaglianza, stante la evidente diversa situazione del militare rispetto a quella del civile (anche quando siano coinvolti diritti della persona) e la scarsa rilevanza delle ipotesi alle quali e` limitata la richiesta stessa; ne` questa, sostituendosi alla querela dell'offeso - in ipotesi di lesioni lievissime - compromette lo spirito democratico della Repubblica (artt. 2 e 52, comma terzo, Cost.), essendo finalizzata all'apprezzamento dell'interesse pubblico militare rispetto alla tenuita` dell'interesse della persona offesa, sempre tutelabile in sede civile. Trattandosi di una mera condizione di procedibilita`, e` conforme al principio (art. 28 Cost.) che demanda alla legge (penale) le condizioni per l'accertamento della responsabilita` penale del dipendente statale la non perseguibilita` per ragioni processuali dell'illecito penale che pur rimane tale sostanzialmente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 52, comma terzo, Cost. - dell'art. 260 cod.pen.mil.pace).
REATI MILITARI - REATI SANZIONATI CON RECLUSIONE MILITARE NON SUPERIORE NEL MASSIMO A SEI MESI - (NELLA SPECIE: ADUNANZA ARBITRARIA DI MILITARI) - PROCEDIBILITA' - CONDIZIONE - RICHIESTA DEL COMANDANTE - QUESTIONE DA RITENERSI GIA' DECISA - NON FONDATEZZA.
Questione da ritenersi gia' decisa nel senso della non fondatezza, sulla base di precedenti decisioni che hanno escluso la illegittimita' costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p.. - S. nn. 42/1975, 189/1976.
sentenza 31/1982massima n. 16325 Riguarda ancheart. 184 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO - ART.260 COMMA SECONDO C.P.M.P. - CONDIZIONE DI PROMOVIBILITA' DELL'AZIONE, CHE SI PRETENDE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.
L'art. 260, comma secondo, C.P.M.P. - nel disporre che taluni reati di lieve entita` sono puniti a richiesta del comandante del corpo o dell'ente da cui il militare dipende - stabilisce soltanto una condizione per il promovimento dell'azione penale, il che, come la Corte ha ripetutamente affermato, non contrasta con l'art. 112 Cost. La norma costituzionale infatti, affermando la obbligatorieta` dell'azione penale, non esclude che l'ordinamento preveda determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa, anche in considerazione degli interessi perseguiti dalla P.A. Interesse che, nel caso dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., e` identificabile nella convenienza che, ai fini dell'apprezzamento delle circostanze tutte del fatto, intervenga il comandante, piu` direttamente in grado di formulare un giudizio sulla rilevanza del fatto medesimo e sulla personalita` dell'agente. (non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 260, comma secondo, C.P.M.P., sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.). Cfr. sentt. nn. 22/59; 109/67; 104/74