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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale · Legge 16 luglio 1974, n. 722
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972
- Aggiornato al
- 28 gennaio 1975
- Articoli
- 41
- Versioni storiche
- 53
- Art. 1senza rubrica
- Art. 2Forme di protezione; Significato di "varietà"
- Art. 3Trattamento nazionale
- Art. 4senza rubrica
- Art. 5Diritti protetti; Scopo della protezione
- Art. 6Condizioni richieste per la protezione
- Art. 7Esame ufficiale della nuova varietà; protezione provvisoria
- Art. 8Durata della protezione
- Art. 9Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti
- Art. 10Annullamento e privazione dei diritti protetti
- Art. 11senza rubrica
- Art. 12Diritto di priorita
- Art. 13Denominazione della nuova varieta
- Art. 14Indipendenza della protezione dalle misure che regolano la produzione, il controllo e la commercializzazione
- Art. 15Organi dell'Unione
- Art. 16Composizione del consiglio; Voto
- Art. 17Osservatori nelle riunioni del consiglio
- Art. 18Presidente e vicepresidente del consiglio
- Art. 19Riunioni del consiglio
- Art. 20Norme di procedura del consiglio; Regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione
- Art. 21Compiti del consiglio
- Art. 22Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio
- Art. 23Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore
- Art. 24Funzione di controllo del Governo svizzero
- Art. 25Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI
- Art. 26Finanze
- Art. 27Revisione della convenzione
- Art. 28Lingue dell'ufficio e del consiglio
- Art. 29Accordi particolari per la proiezione delle nuove piante
- Art. 30senza rubrica
- Art. 31Firma e ratifica; Entrata in vigore
- Art. 32Adesione; Entrata in vigore
- Art. 33Comunicazione dell'elenco dei generi e delle specie botanici proteggibili
- Art. 34Territori
- Art. 35Limitazione delle condizioni per la qualifica di novita
- Art. 36Nome transitorie concernenti la denominazione della varietà e il marchio di commercio
- Art. 37Prescrizione di diritti preesistenti
- Art. 38Composizione di vertenze
- Art. 39Riserve
- Art. 40Durata e denuncia della convenzione; Cessazione dell'applicazione della convenzione a taluni territori
- Art. 41Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzione
Altre partizioni dell’atto
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