Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Incidentalità della questione - Condizione - Persistente potestas iudicandi del rimettente (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che non prevedono la possibilità che il PM - nel caso in cui dal mancato rispetto, da parte del tribunale di sorveglianza, del termine di 45 giorni per la decisione di pregresse istanze di ammissione a misure alternative, dipenda il superamento del residuo della pena richiesto per fruire della sospensione o essere ammesso alle misure alternative - disponga comunque la sospensione ovvero che il detenuto sia comunque ammesso alle misure alternative). (Classif. 112004).
Per effetto della consumazione della potestas iudicandi in capo al rimettente, viene meno l’indefettibile presupposto della incidentalità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. (Precedente: S. 212/2023 - mass. 45870).(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 CEDU, dal Tribunale di Bergamo, sez. seconda penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti della legge n. 354 del 1975, i quali, rispettivamente, non prevedono che il PM sospenda l’esecuzione della pena detentiva anche quando il superamento del residuo della pena sia superiore a 4 anni a causa del mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine massimo di 45 giorni stabilito dal successivo comma 6 nella decisione di una o più pregresse istanze di ammissione a misure alternative alla detenzione; degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti ordin. penit., nella parte in cui non prevedono la possibilità di ammissione alle misure alternative, rispettivamente dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare, anche quando, ferma la valutazione degli altri presupposti, il superamento del residuo di pena di 4, 3 o 2 anni sia dovuto al mancato rispetto da parte del tribunale di sorveglianza del termine di 45 giorni stabilito già citato. In disparte ogni valutazione circa la correttezza del presupposto interpretativo dal quale muove il rimettente e la pertinenza delle questioni sollevate, il giudice a quo, con l’ordinanza di rimessione, si è pronunciato sulla domanda di sospensione dell’ordine di esecuzione proposta dal PM, esaurendo, così, la propria potestas iudicandi). (Precedente: S. 3/2023).
sentenza 41/2025massima n. 46749 Riguarda ancheart. 656 Codice di procedura penaleart. 47-ter Ordinamento penitenziario
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Istanza presentata dopo l'inizio dell'esecuzione della pena - Possibilità per il magistrato di sorveglianza di disporre l'applicazione provvisoria della misura anziché la sospensione dell'esecuzione, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonchè violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, investito dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, possa disporre l'applicazione provvisoria della misura anziché la sospensione dell'esecuzione, in attesa della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza. Non appare manifestamente irragionevole la previsione che consente la sospensione cautelare della pena nei confronti del condannato in attesa della decisione definitiva sull'applicazione della misura, perché la provvisoria rimessione in libertà è disposta con un provvedimento cautelare che deve essere sorretto da un giudizio prognostico favorevole circa l'ammissione del soggetto alla misura stessa; non c'è neppure la lamentata disparità di trattamento tra condannati istanti per l'affidamento in prova al servizio sociale, da un lato, e condannati che chiedano la detenzione domiciliare e l'affidamento per fini terapeutici, dall'altro, poiché le situazioni a confronto sono caratterizzate da diversità dei presupposti di fatto e della configurazione normativa. Sulle diversità fra affidamento in prova e detenzione domiciliare e affidamento a fini terapeutici v., citate, sentenza n. 338/2008 e ordinanza n. 375/1999
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Esclusione dai benefici, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, del condannato straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo di permesso di soggiorno - Lesione dei principi della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale delle disposizioni ove interpretate nel senso censurato.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.
sentenza 78/2007massima n. 31092 Riguarda ancheart. 48 Ordinamento penitenziarioart. 50 Ordinamento penitenziarioart. 5 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 5-bis Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 9 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.e altri 1
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Inapplicabilità della misura fuori del territorio nazionale (nella specie, nei confronti di un condannato residente in germania) - Prospettata disparità di trattamento tra i cittadini condannati, residenti o meno nello stato, nonche' violazione del principio della funzione rieducativa della pena, del diritto al lavoro e del diritto di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale possa aver luogo anche nel territorio di un altro Stato appartenente all'Unione europea. Infatti, in assenza di norme comunitarie, e di accordi di cooperazione con altri Stati per l'esecuzione di misure penali, non può ritenersi contrastante con alcuna norma della Costituzione la limitazione della esecuzione di misure penali nazionali all'ambito territoriale dello Stato italiano. M.R.
PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - POSSIBILITA' PER IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA COMPETENTE DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLA PENA E DI ORDINARE LA LIBERAZIONE DEL CONDANNATO FINO ALLA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI INDEFETTIBILITA' DELLE SANZIONI PENALI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI DETENUTI ISTANTI PER LA DETENZIONE DOMICILIARE - APPLICAZIONE PROVVISORIA DA PARTE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE - MANCATA PREVISIONE NEL CASO DI PENA DA ESPIARE SUPERIORE AI DUE ANNI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATI DETENUTI SULLA MERA BASE DELLA VALUTAZIONE DEL PERIODO DI PROVA DA ESPIARE - INSUSSISTENZA DELLE VIOLAZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate: a) con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, 101 e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 4, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito, da ultimo, dall'art. 2 l. 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del cod. proc. pen. ed alla l. n. 354 del 1975 e succ. mod.), "nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza, cui e' rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e se non vi e' pericolo di fuga, puo' sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di affidamento"; b) con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-'ter', comma 1-'quater', della l. n. 354 del 1975, aggiunto dall'art. 4 della l. n. 165 del 1998, "nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, cui e' rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, puo' disporre l'applicazione provvisoria, nei confronti del condannato, della detenzione domiciliare, qualora, sussistendo i presupposti di cui al comma 1-'bis' dello stesso articolo, la pena che il condannato deve espiare e' superiore a due anni, pur essendo inferiore ai limiti previsti dall'art. 47, primo comma"; in quanto - posto che le due distinte censure mirano all'unico risultato di eliminare dall'ordinamento la facolta', attribuita al magistrato di sorveglianza dall'art. 47, comma 4, citato, di sospendere l'esecuzione della pena per i condannati detenuti, instanti per l'affidamento al servizio sociale, sostituendovi la facolta' di concedere, anche quando la pena da espiare superi i due anni ma sia compresa nel limite di tre anni, la detenzione domiciliare - i precetti costituzionali invocati, dai quali il remittente ricava il principio di indefettibilita' della pena, non comportano la inammissibilita' di misure cautelari, legislativamente previste e ragionevolmente giustificate, di sospensione della esecuzione della pena, anche gia' iniziata, in attesa della decisione sulla applicazione di misure alternative che il legislatore considera, a certe condizioni, strumento da preferire rispetto alla detenzione in carcere.
Riguarda ancheart. 2 legge 165/1998art. 4 legge 165/1998
PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - ISTANZA DI AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE PROPOSTA PRIMA DELLA EMISSIONE O DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI CARCERAZIONE - POTERE-DOVERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI DISPORNE PROVVISORIAMENTE LA SOSPENSIONE - LAMENTATA INTERFERENZA SULLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, INDIPENDENZA E PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE E RISERVA DI GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NELLA FASE DI GIUDIZIO DI CUI L'AUTORITA' RIMETTENTE E' INVESTITA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili, per evidente difetto di attuale rilevanza nella fase di giudizio di cui l'autorita' rimettente e' investita, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 Cost., nei confronti dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dall'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sulla disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui, nel prevedere il potere-dovere del pubblico ministero, in seguito a presentazione, da parte del condannato, di istanza di affidamento al servizio sociale, prima della emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, di disporne, se non osti il limite di pena, la sospensione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla concessione o meno della misura alternativa, attribuiscono al pubblico ministero una competenza che dovrebbe invece ricomprendersi tra quelle spettanti al tribunale di sorveglianza. L'incidente di costituzionalita' e' stato infatti promosso, nei casi in questione - in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio sociale, e dopo che i provvedimenti di sospensione degli ordini di carcerazione erano stati gia' adottati dal pubblico ministero - dal Tribunale di sorveglianza, che non e' pero' chiamato, in tale sede, a fare applicazione delle norme impugnate. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 485/1995. red.: S. Pomodoro
sentenza 35/1998massima n. 23741 Riguarda ancheart. 11 legge 663/1986art. 91 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - ESITO POSITIVO DELLA PROVA - EFFETTI - PREVISTA ESTINZIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE CONSOLIDATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DELLA PENA DETENTIVA E NON ANCHE DI QUELLA PECUNIARIA IRROGATA CONGIUNTAMENTE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL CONDANNATO, SOTTOPOSTO NEL CASO DI INSOLVENZA AL PROCEDIMENTO PER LA CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA - PRETESA INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 12, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.. red.: S. Di Palma
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO DEL CONDANNATO AL SERVIZIO SOCIALE - PREVISTA ESTINZIONE DELLA PENA IN CASO DI ESITO POSITIVO - RILEVATO CONTRASTO DELLA NORMA, OVE INTERPRETATA (COME IN PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE, DAL GIUDICE 'A QUO' PERALTRO NON CONDIVISA NE' PER LUI VINCOLANTE) NEL SENSO CHE L'ESTINZIONE CONCERNA LA SOLA PENA DETENTIVA E NON LA PENA PECUNIARIA, CON I PRINCIPI DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELLA EFFICACIA RIEDUCATIVA - QUESTIONE SOLLEVATA IN VISTA DELL'EVENTUALITA' CHE LA CONTESTATA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA VENGA SEGUITA NEI SUCCESSIVI GRADI DEL PROCESSO - DIFETTO DI PRESUPPOSTI NECESSARI DELLA DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - a parte che, essendo stata sollevata non in funzione della decisione che il tribunale rimettente gia' potrebbe adottare in base all'interpretazione adeguatrice della norma, che a suo avviso e' l'unica corretta, bensi' solo in prospettiva di un futuro possibile annullamento della decisione stessa in sede impugnatoria, il requisito della rilevanza non sarebbe comunque ravvisabile - al di la' del radicale sbarramento che si rinviene nel giudizio di costituzionalita' per questioni meramente interpretative, va sottolineato l'ulteriore limite (pure travalicato dal giudice 'a quo') inerente al dispiegarsi della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, per cui non puo' chiedersi alla Corte costituzionale una sorta di "revisione in grado ulteriore" delle interpretazioni offerte da quell'organo. - Cfr. S. nn. 271/1991 e 456/1989, e O. n. 44/1994. red.: S.P.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANCATA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE CONTENENTE LA NORMA ASSUNTA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE QUANDO LA STESSA NORMA SIA STATA INSERITA IN SUCCESSIVO DECRETO-LEGGE REGOLARMENTE CONVERTITO - FATTISPECIE.
Una questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento al principio di eguaglianza non puo' essere ritenuta inammissibile per la mancata conversione in legge del decreto-legge contenente la norma assunta a 'tertium comparationiss', quando tale norma, essendo stata inserita, nelle more del giudizio, in altro decreto-legge regolarmente convertito, risulti indiscutibilmente presente nell'ordinamento. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, censurata in quanto, ai fini della determinazione del limite di tre anni di pena ostativo alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non avrebbe consentito la detrazione della pena gia' espiata, ha respinto la eccezione di inammissibilita', e la subordinata richiesta di restituzione degli atti, avanzate dall'Avvocatura dello Stato per la mancata conversione del decreto-legge n. 374 del 1992 - contenente, all'art. 8, la norma assunta dal giudice rimettente a 'tertium comparationis', secondo la quale nei confronti del tossico o alcooldipendente che abbia in corso o intenda sottoporsi a un programma di recupero l'affidamento in prova puo' essere concesso "se la pena detentiva inflitta" "nel limite di quattro anni", sia "ancora da scontare nella stessa misura" - identica norma essendo stata successivamente inserita nel decreto-legge n. 139 del 1993, convertito nella legge n. 222 del 1993).
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - DETERMINAZIONE DEL LIMITE (PENA DI NON PIU' DI TRE ANNI DI RECLUSIONE) OSTATIVO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVISTA PER I TOSSICO ED ALCOOLDIPENDENTI CON IN CORSO, O IN PREVISIONE, UN PROGRAMMA DI RECUPERO - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA SUPERATA DAL DIRITTO VIVENTE - NON FONDATEZZA.
Riguardo ai criteri da osservare ai fini della determinazione del limite di tre anni di reclusione ostativo alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 18 del 1993, pronunciata a seguito e sulla base della norma, di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, contenuta nell'art. 14 bis della legge n. 356 del 1992, il diritto vivente e' mutato nel senso che il quantum di pena espiata va detratto dalla pena originariamente erogata in misura superiore al suddetto limite ancorche' per un unico reato. Cade quindi la censura di violazione del principio di eguaglianza, avanzata sulla base della precedente giurisprudenza - che nella suddetta ipotesi non consentiva la detrazione della pena espiata - la norma impugnata risultando ora perfettamente identica 'in parte qua' a quella (prevista, per i tossico ed alcooldipendenti, con in corso, o in previsione, un programma di recupero, dall'art. 7 del decreto-legge n. 139 del 1993, conv. in legge n. 222 del 1993) assunta dal giudice rimettente a 'tertium comparationis'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - v. massima precedente.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI PENA OSTATIVO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CRITERI - RIFERIMENTO, PER GIURISPRUDENZA COSTITUENTE DIRITTO VIVENTE, ALLA PENA RESIDUA DA ESPIARE IN CONCRETO - CONSEGUENTE CONCEDIBILITA' DEL BENEFICIO ANCHE AI CONDANNATI A PENE ORIGINARIAMENTE SUPERIORI AL LIMITE DI TRE ANNI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'applicabilita' dell'affidamento in prova al servizio sociale, secondo l'orientamento ormai stabilmente affermatosi nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione - sulla base della sopravvenuta interpretazione autentica (ex art. 14 bis, legge 7 agosto 1992, n. 356) dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario - in tutti i casi in cui, quale che sia l'entita' della pena inflitta, quella residua da espiare non superi i tre anni, non si pone in contrasto con i precetti della ragionevolezza e dell'eguaglianza. Sotto il primo profilo, infatti, la valorizzazione della pena espiata riflette una opzione che si riconduce alla sfera di discrezionalita' del legislatore, mentre non puo' dirsi violato il principio della parita' di trattamento in quanto la diversita' della varie posizioni soggettive, in termini di meritevolezza del beneficio anche in dipendenza della pericolosita' dimostrata dalla pena originariamente irrogata, ben puo' essere valutata (nel bilanciamento con la durata ed i risultati dell'espiazione) in sede di concreta ammissione del condannato alla misura premiale. Ne e' infine ipotizzabile la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, poiche' l'impugnato art. 47, primo comma, non attiene alla organizzazione degli apparati volti alla repressione penale, bensi' alla attribuzione di benefici a detenuti, in vista della loro rieducazione, governata dal diverso canone dell'art. 27, terzo comma, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come interpretato dall'art. 14 bis, l. 7 agosto 1992, n. 356).
Riguarda ancheart. 14-bis legge 356/1992
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA PENA IRROGATA NON SUPERI I TRE ANNI - COMPUTO, NELLA DETERMINAZIONE DI TALE LIMITE, PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 386 DEL 1989, ANCHE DELLE PENE ESPIATE - DENUNCIATA ALTERAZIONE DELLE FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA, CON CONSEGUENTE CREAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO SECONDO CUI LA FUNZIONE LEGISLATIVA E' ESERCITATA DAL PARLAMENTO, E SOSTANZIALE ANNULLAMENTO DI DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CENSURE RIVOLTE A SINDACARE UNA PRECEDENTE STATUIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Con l'impugnativa (come quella formulata nel caso dal giudice a quo) dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, nel testo risultante dalla sentenza n. 386/1989 della Corte costituzionale (per effetto della quale nella determinazione del limite di tre anni per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale vanno detratte le pene espiate) - per contrasto con gli artt. 111 Cost., perche' la Corte costituzionale avrebbe con la citata sentenza sostanzialmente annullato la contraria interpretazione sul punto della Corte di cassazione, e 70 Cost., perche' avrebbe ribaltato le finalita' legislative dell'istituto, previsto solo per la microdelinquenza, si tende in realta' a sindacare la suddetta statuizione della Corte, il che e' irrimediabilmente precluso dal principio della non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale. - (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, modif. dall'art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663 "come risultante a seguito della sent. n. 386/1989 della Corte costituzionale", sollevata in riferimento agli artt. 70 e 111 Cost.). - Sul principio di non impugnabilita' delle decisioni della Corte costituzionale v. ord. nn. 27/1990 e 482/1990. - Sull'affidamento in prova al servizio sociale v. sent. n. 386/1989 e ord. n. 509/1990.
sentenza 17/1992massima n. 18023 Riguarda ancheart. 11 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE -CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LA PENA IRROGATA NON SUPERI I TRE ANNI - COMPUTO, NELLA DETERMINAZIONE DI TALE LIMITE, PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 386 DEL 1989, ANCHE DELLE PENE ESPIATE - DENUNCIATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE DELLE PENE ESPIATE, SECONDO LA INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, NEI CASI DI PENE IRROGATE (PER PIU' REATI) SIA CON PLURALITA' DI SENTENZE SIA CON UNICA DECISIONE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI NON OMOGENEE - CENSURA RIVOLTA A SINDACARE LA SU INDICATA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Col censurare (come nel caso il giudice rimettente) l'estensione del principio di detraibilita' della pena espiata (ai fini del computo della pena inflitta ex art. 47, ordinamento penitenziario) anche a fattispecie di condanna a pena superiore a tre anni, per effetto di concorso o continuazione, "con unica sentenza", si attribuisce erroneamente alla successiva esegesi della Cassazione una statuizione che (come precisato nella ordinanza n. 509/1990) era in realta', invece, gia' insita nella sentenza n. 386/1989, per cui, anche sotto tale profilo, (per altro profilo v. massima precedente) la denuncia si risolve in una non consentita impugnativa di precedente decisione della Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, modif. dall'art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663, "come risultante a seguito della sent. n. 386/1989 della Corte costituzionale", sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sull'ambito di applicabilita' dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale v. ord. 509/1990.
sentenza 17/1992massima n. 18024 Riguarda ancheart. 11 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - BENEFICIO DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI TRE ANNI DI PENA INFLITTA - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA PENA RESIDUA DA ESPIARE IN CONCRETO - CONSEGUENTE RITENUTA POSSIBILITA' CHE IL BENEFICIO SIA CONCESSO ANCHE NELL'IPOTESI DI PENA, SUPERIORE AL LIMITE DI TRE ANNI, IRROGATA PER UN SOLO REATO,IL CUI RESIDUO SIA INFERIORE AL DETTO LIMITE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A. - "IUS SUPERVENIENS" RECANTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMA IMPUGNATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' rinnovi l'esame della questione alla luce dell'art. 14 bis del sopravvenuto d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356): atteso che la nuova disciplina - pur confermando che la impugnata disposizione dell'art. 47, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui indica il limite che la pena inflitta non deve superare perche' il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto - in mancanza di univoci elementi testuali sul punto se la norma cosi' interpretata abbia riguardo anche al caso in cui l'espiazione concerna la pena inflitta per un unico reato, propone nuovamente lo specifico problema ermeneutico sorto al riguardo e che, risolto, in senso negativo, ma con riferimento alla normativa previgente, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, resta a monte della sollevata eccezione. - Sui limiti alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale v. S. nn. 386/1989 e 17/1992.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - POSSIBILITA' DI AMMETTERVI, IN PRESENZA DELLE ALTRE CONDIZIONI RICHIESTE, ANCHE CHI NON SI TROVI IN ESPIAZIONE DI PENA, MA SOLO SE GIA' ASSOGGETTATO (PER PERIODO ANCHE MINIMO) A CUSTODIA CAUTELARE - IRRAZIONALITA' DI TALE LIMITE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 569/1989.
sentenza 74/1990massima n. 15024 ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - POSSIBILITA' DI AMMETTERVI ANCHE I CONDANNATI CHE SI TROVANO IN STATO DI LIBERTA' SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAGLI STESSI IN LIBERTA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE I QUALI POSSONO USUFRUIRE DEL BENEFICIO SOLO DOPO UN PERIODO DI OSSERVAZIONE CARCERARIA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (valutazione del comportamento tenuto in liberta', da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) risponde alla esigenza di disciplinare diversamente situazioni differenti (stato di liberta' e stato di detenzione) in cui puo' versare il condannato al momento della presentazione della domanda. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 11 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - POSSIBILITA' DI AMMETTERVI ANCHE I CONDANNATI CHE SI TROVANO IN STATO DI LIBERTA' SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAGLI STESSI IN LIBERTA' - CONTRASTO CON LE FINALITA' RIEDUCATIVE DELLA PENA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il principio della finalita' rieducativa della pena non e' violato dalla possibilita' di ammettere all'affidamento in prova al servizio sociale i condannati in stato di liberta', gia' assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in liberta'. Come gia' sottolineato, infatti, la finalita' rieducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato gia' in custodia cautelare. Inoltre in una misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile valutazione della personalita' puo' essere piu' opportunamente condotta in liberta', sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilita' di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena dell'ambiente carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 27 Cost.). - O. n. 411/1989, S. n. 569/1989.
Riguarda ancheart. 11 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - IMPOSSIBILITA' DI AMMETTERVI COLORO CHE NON ABBIANO SUBITO UN SIA PUR MINIMO PERIODO DI DETENZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 569/89.
Riguarda ancheart. 11 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - NECESSITA' DI TENER CONTO DELLE PENE GIA' ESPIATE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DEI TRE ANNI - RI TENUTA APPLICABILITA' DI TALE REGOLA SOLO QUANDO LE PENE SIANO STATE IRROGATE CON SENTENZE DIVERSE E NON, INVECE, NEL CASO DI PENA INFLITTA CON UNICA SENTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La regola secondo cui, nella determinazione della pena residua ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, e' necessario tener conto delle pene gia' espiate, vale non solo per le pene irrogate con piu' sentenze di condanna, ma, a fortiori, anche nell'ipotesi di condanna per piu' reati con unica sentenza (artt. 73, 76 e 80 cod. pen.). Ne' si puo' in contrario far richiamo alla sentenza n. 386/1989, con cui la Corte costituzionale, pur affermando il suddetto principio in relazione a un caso di cumulo di pene derivanti da piu' sentenze, ha tuttavia fatto riferimento in motivazione all'art. 76, primo comma, cod. pen., quale fonte del cumulo di pene inflitte con una, o piu', sentenze di condanna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come introdotto e incorporato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - S. n. 386/1989.
ESECUZIONE PENALE - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - CUMULO DI PENE NON SUPERIORE A TRE ANNI - PENE GIA' ESPIATE - INCLUSIONE NEL COMPUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Una volta stabilito che il limite di non oltre tre anni di detenzione, richiesto per l'affidamento in prova al servizio sociale, si riferisce alla detenzione in concreto da espiare (e non a quella inflitta), e' privo di razionale giustificazione e contrario alla funzione costituzionale della pena (tanto piu' ove si tratti, come nel caso, di affidamento di tossicodipendente) escludere dal computo complessivo del triennio soltanto le pene non eseguibili (perche' condonate o comunque estinte), e non anche quelle gia' espiate, dal momento che queste ultime hanno consentito una piu' lunga osservazione del comportamento e hanno potuto conseguire, sia pur parzialmente, oltre agli effetti retributivi, anche quegli effetti di rieducazione e di recupero sociale che attengono alla funzione di prevenzione speciale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. (assorbite le censure riferite ad altri parametri) - l'art. 47, comma primo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche delle pene espiate.
Riguarda ancheart. 11 legge 663/1986