Art. 555 c.p.p.Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta

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Il decreto di citazione a giudizio contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
  • b)l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
  • c)l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
  • d)l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
  • e)l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato puo' chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
  • f)l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;
  • g)l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia;
  • h)la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c), d), f). 66 Il decreto e' notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

66

La Corte costituzionale con sentenza 23 novembre - 11 dicembre 1995, n. 497 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e)."

Testo vigente dal 21 dicembre 1995 al 9 agosto 1997 · versione 62 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art555 · fonte su Normattiva