Art. 555 c.p.p.Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta

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Il decreto di citazione a giudizio contiene:

  • a)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
  • b)l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
  • c)l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
  • d)l'indicazione del pretore competente per il giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
  • e)l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato puo' chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
  • f)l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;
  • g)l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia;
  • h)la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. Il decreto e' nullo ((se non e' preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero)) se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c), d), f). 66 84 Il decreto e' notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

66

La Corte costituzionale con sentenza 23 novembre - 11 dicembre 1995, n. 497 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e)."

L. 16 luglio 1997, n. 234

84

La L. 16 luglio 1997, n. 234 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio."

Testo vigente dal 9 agosto 1997 al 21 marzo 1998 · versione 79 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art555 · fonte su Normattiva